Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34172 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30331-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. SAN TOMMASO D’AQUINO n. 83, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO, dal quale è rappresentato e difeso in unione di delega con l’avv. OTTAVIO MARIA CAPPARELLA;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA n. 400, presso l’avv. MASSIMILIANO DE LUCA che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3669/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 32.1.2009 P.A. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Velletri D.R., invocando la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un veicolo intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta, nonché la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno. L’attrice esponeva che la vettura da lei acquistata dalla D. si era rivelata non in buono stato e affetta da vizi occulti che ne riducevano la funzionalità ed il valore.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza n. 202/2014.

Interponeva appello avverso detta decisione la P. e la Corte di Appello di Roma, nella resistenza della D., con la sentenza impugnata n. 3669/2012, confermava il rigetto della domanda, sia pure con diversa motivazione rispetto a quella del giudice di prime cure, valorizzando in particolare la circostanza che la vettura fosse stata acquistata dall’appellante presso la società Beautiful Car Srl. Ad avviso della Corte distrettuale l’azione avrebbe dovuto essere promossa nei confronti di detta società, che aveva eseguito i lavori di verniciatura e riparazione della vettura e ne aveva curato la vendita.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.A., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso D.R..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE ex art. 380-bis cod. proc. civ. inammissibilità del ricorso, articolato in due motivi, proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, rigettando il gravame principale proposto da P.A., ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da D.R., contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri, n. 202 del 2014, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di una vettura per vizi della cosa e di risarcimento del danno che era stata proposta, in prime cure, dalla P.. La Corte di Appello ha ritenuto erronea la motivazione del primo giudice, che aveva respinto detta domanda sul presupposto che la vettura oggetto di causa fosse stata ceduta dalla D. al marito della P., ma ha comunque disatteso la domanda perché la P. aveva acquistato l’auto non dalla D., ma dalla società Beautiful Car S.r.l., alla quale la D. l’aveva ceduta a sua volta in conto vendita. L’azione, dunque, avrebbe dovuto essere proposta dalla P. nei confronti della società, che si era fatta carica delle opere di riparazione e verniciatura della vettura proprio al fine di porla in vendita, e non della D..

Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della circostanza che l’assegno corrispondente al corrispettivo della compravendita fosse stato tratto direttamente in favore di D.R., la quale non avrebbe negato di aver percepito la relativa provvista, è inammissibile. La censura infatti non riproduce il documento, né individua il contesto processuale in cui esso è stato acquisito agli atti del giudizio di merito, né richiama i passaggi salienti delle difese della D. che confermerebbero la mancata contestazione, da parte di costei, della percezione della provvista portata dal titolo di cui si discute.

Del pari inammissibile è il secondo motivo, concernente il governo delle spese, poiché il giudice di merito ha applicato il principio della soccombenza”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale viene posto l’accento sulle dichiarazioni del teste Alvino, amministratore di Beautiful Car S.r.l., il quale avrebbe dichiarato che il pagamento del corrispettivo della vendita del veicolo sarebbe stato saldato mediante assegno rilasciato direttamente in favore della D., senza alcuna commissione per la società che aveva intermediato l’affare. Trattasi di deduzione non contenuta nei motivi di ricorso, ed in ogni caso relativa all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che pacificamente appartiene all’ambito riservato al giudice di merito, posto il principio – cui il collegio intende dare continuità – secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

La memoria del controricorrente, invece, non offre argomenti nuovi rispetto al controricorso, essendo meramente reiterativa del contenuto dello stesso.

Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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