Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34175 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33825-2019 proposto da:

GAMITA DI A.L. E C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, A.L. quale socio illimitatamente responsabile, e Z.L., quale socio illimitatamente responsabile, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CARUSO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMILIANO CARNOVALE;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ***** SNC, N. *****, FALLIMENTO DI A.L. N. ***** e FALLIMENTO DI Z.L. N. *****, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato PIERO ENRICO TURETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato EUGENIO VENTURI;

– controricorrenti –

contro

LA CURATELA FALLIMENTARE A.L., LA CURATELA FALLIMENTARE Z.L., S.P., G.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1877/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 2/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. *****, dichiarava il fallimento di ***** s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili A.L. e Z.L. su istanza di G.N. e S.P..

2. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 2 ottobre 2019, rigettava il reclamo presentato dalla compagine debitrice e dai suoi soci, rilevando come gli stessi neppure in sede di impugnazione avessero offerto un’adeguata dimostrazione del mancato superamento delle soglie di fallibilità per gli esercizi 2016 e 2017.

Peraltro, i reclamanti non avevano neppure aggiornato la propria situazione contabile e finanziaria alla data della decisione, malgrado tale momento fosse quello rilevante al fine di verificare l’indebitamento complessivo.

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso ***** s.n.c. e i soci illimitatamente responsabili A.L. e Z.L. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di ***** s.n.c., il fallimento di A.L. e il fallimento di Z.L..

Gli intimati G.N. e S.P. non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – motivazione apparente, contraddittoria, omessa e insufficiente circa fatti controversi e decisivi per il giudizio – vizio di travisamento della prova – sussistenza della prova contrariamente a quanto attestato in atti “, sostiene che non possa essere accettato, perché contrastante con la costante giurisprudenza di legittimità, il rilievo secondo cui parte reclamante non poteva giustificare la propria lacuna probatoria in merito al mancato superamento delle soglie di fallibilità “assumendo che la società negli anni 2016 e 2017 non avesse prodotto redditi perché inattiva”.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1 Ciò, innanzitutto, a causa della sua strutturazione, dato che deduce una violazione di legge senza però consentire di comprendere quale essa sia e quale statuizione della sentenza impugnata sia incorsa in tale ipotetico vizio.

Va osservato, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata quelle sostenute dal ricorrente; diversamente verrebbe ad essere impedito alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. U., 23745/2020, Cass. 16700/2020, Cass. 24298/2016).

La deduzione del vizio di violazione di legge all’interno del ricorso per cassazione, infatti, non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (Cass., Sez. U., 25573/2020).

5.2 Il mezzo in esame, inoltre, denuncia una serie di vizi di motivazione (in termini di contraddittorietà, insufficienza e travisamento della prova) per nulla conformi all’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”; al di fuori di queste ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017).

5.3 Infine, la Corte di merito ha compiuto un accertamento in fatto, adeguatamente motivato, sulla mancanza di prova, in relazione agli anni 2016 e 2017, dei requisiti di non fallibilità prescritti dall’art. 1 L. fall..

Sul punto la censura – oltre a richiamare un precedente di legittimità – è del tutto generica, malgrado il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 4905/2020, 18421/2009, Cass. 15952/2007, 6219/2005, 3741/2004).

6. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione falsa applicazione di legge – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, art. 15, u.c., l.f., carenza del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento previsto dall’art. 1 – mancato superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 15, u.c., – violazione dell’art. 2697 c.c.”, assume che la Corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto non raggiunta la dimostrazione del mancato superamento delle soglie di fallibilità, non tenendo conto della perizia tecnica prodotta dalla difesa dei reclamanti, a cui andava attribuita fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c..

Il collegio del reclamo inoltre, pur dovendo considerare il profilo dell’indebitamento nel momento prefallimentare, non aveva chiarito a quale annualità intendesse fare riferimento a tal proposito, senza peraltro considerare che le parti reclamate non avevano contestato gli assunti della debitrice.

7. Il motivo è inammissibile, dato che riproduce quanto già sottoposto ai giudici di merito deducendo, in apparenza, una violazione di norme di legge, ma mirando, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 8758/2017).

Ne’ è possibile sostenere che la Corte di merito dovesse tenere conto della perizia di parte prodotta dai reclamanti.

Infatti, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass. 9483/2021, Cass. 5687/2001).

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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