Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34177 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1955/2015 R.G. proposto da:

Quattropiuuno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giancarlo Zoppini in Roma alla via della Scrofa n. 57;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2796/2014, pronunciata in data 7 maggio 2014, depositata in data 26 maggio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

CHE:

la Quattropiuuno S.p.A. ricorre con un unico articolato motivo contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2796/2014, pronunciata in data 7 maggio 2014, depositata in data 26 maggio 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniego (parziale) della disapplicazione delle norme antielusive in materia di società di comodo di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4, richiesta dalla società con interpello D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8;

con la sentenza impugnata, la C.t.r., richiamando la giurisprudenza di legittimità (v. ex multis sentenze della Corte di Cassazione n. 17202/09 e n. 7344/12), secondo cui, pur essendo tassativa l’elencazione degli atti impugnabili di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 la norma va interpretata in senso estensivo, ha però precisato che “il ricorso al giudice tributario è dato non avverso qualsiasi atto adottato dall’ente impositore bensì solamente contro quegli atti che, mediante l’esplicitazione delle ragioni di fatto e diritto che li sorreggono, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva, nel senso che questa deve essere compiuta e definita, sicché, una volta resasi definitivo il provvedimento, questo possa dar luogo alla successiva azione esecutiva per la riscossione coattiva del tributo”;

secondo la C.t.r., nel caso in esame, a differenza di quello in cui il diniego investa un’agevolazione tributaria, il provvedimento della DRE avrebbe natura meramente consultiva, senza costituire esercizio di un potere 2iutoritativo diretto a far valere una pretesa erariale;

pertanto, il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente, ritenendo assorbita ogni altra questione;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla Società avverso il diniego reso in relazione all’istanza di interpello presentata ai sensi del D.P.R. n. 600, citato, art. 37-bis, comma 8;

la sentenza sarebbe nulla in parte qua nulla per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo la ricorrente, i giudici di appello sarebbero incorsi in error in procedendo nell’avere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di interpello presentata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8, e finalizzata alla disapplicazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, in materia di società di comodo, ritenendo che il provvedimento di diniego emesso dal Direttore Regionale della Lombardia dedotto in giudizio non sia un atto autonomamente impugnabile, in quanto non rappresentativo dell’esercizio di un potere autoritativo volto a far valere una pretesa erariale compiuta e definita, idonea, nel caso di mancata impugnazione, ad incidere immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente attraverso l’avvio di procedure di riscossione coattiva;

il motivo è fondato e va accolto;

secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, come di recente ribadito nella pronuncia 15 marzo 2019 n. 7403 (richiamata anche in Cass. n. 425/2020), “la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l’interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’atto in esame”;

in tal senso si è espressa anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32425 del 11/12/2019, secondo cui “in tema di processo tributario, la tassatività dell’elencazione degli atti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell’istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive (a differenza di quello interlocutorio), possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia”;

dunque, secondo tale orientamento ormai consolidato, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (cfr. anche Cass. n. 1230/2020);

come più volte ribadito da questa Corte, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria” esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1.9 ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17010 del 05/10/2012, Rv. 623917; conf., Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017, Rv. 646406);

pertanto, a differenza di quanto ritenuto dalla C.t.r., il provvedimento della D.R.E., che abbia natura e contenuto di diniego definitivo della richiesta disapplicazione, è autonomamente impugnabile;

in accoglimento del ricorso della società contribuente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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