Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34185 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4422/2015 R.G. proposto da:

Ferro s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Bonanno, elettivamente domiciliata in Roma alla via Monte Zebio n. 25, presso l’avv. Massimo Errante;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2124/25/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 20 gennaio 2014, depositata in data 24 giugno 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

CHE:

la Ferro s.r.l. ricorre con tre motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 2124/25/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 20 gennaio 2014, depositata in data 24 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva quantificato maggiori Ires, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2004;

la C.t.r., con la sentenza impugnata, riteneva apodittica ed errata l’affermazione dei primi giudici, secondo cui nella fattispecie in esame non ricorrevano le gravi irregolarità che avrebbero giustificato il ricorso all’accertamento induttivo;

in particolare, la C.t.r. richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 23694/2007), secondo cui dovevano ritenersi gravi le irregolarità delle scritture obbligatorie, quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non erano indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento induttivo era legittimo poiché la società ricorrente avrebbe omesso l’indicazione dei “criteri adottati per la valutazione delle rimanenze nella nota integrativa o nel libro degli inventari”;

secondo la ricorrente, tale affermazione viola il dettato normativo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 39, comma 2, lett. d), poiché la mancata indicazione nella nota integrativa dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non rientrerebbe tra i presupposti che, secondo tale norma, legittimano l’accertamento induttivo;

inoltre, la ricorrente sostiene che, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dai giudici nella sentenza impugnata, l’ufficio si sarebbe limitato a contestare l’economicità delle scelte dell’imprenditore che, in nessun caso, potrebbero integrare omissioni, falsità o inesatte indicazioni dei dati contabili, richieste dalla norma citata per poter procedere all’accertamento induttivo;

il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile;

invero, per quanto riguarda la mancata indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze nella nota integrativa al bilancio, il giudice di appello, correttamente argomentando, ha ritenuto che, nel caso di specie, potesse fondare l’accertamento induttivo dell’amministrazione finanziaria, in quanto l’ufficio aveva rilevato che risultavano importi di acquisto per materie prime senza alcuna contabilizzazione di rimanenze finali;

in effetti, può ritenersi che dalla mancata indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze finali nella nota integrativa al bilancio discendeva, nel caso di specie, un ostacolo nell’analisi contabile del fisco, quindi l’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili, che giustificavano anche l’accertamento induttivo puro D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d), ed il ricorso alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17244 del 17/06/2021, in tema di indicazione e valorizzazione delle rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2);

pertanto la C.t.r. ha ritenuto che legittimamente l’Agenzia delle entrate aveva desunto l’inattendibilità della contabilità e l’utilizzo dei materiali acquistati per l’attività di impresa;

per quanto riguarda la contestazione del criterio dell’antieconomicità, la ricorrente assume che, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dai giudici nella sentenza impugnata, l’ufficio, nel procedere &l’accertamento induttivo, si sarebbe limitato a contestare l’economicità delle scelte dell’imprenditore;

secondo la ricorrente, il solo criterio della gestione antieconomica dell’impresa non sarebbe idoneo ad integrare le omissioni, falsità o inesatte indicazioni dei dati contabili, richieste dalla norma citata per poter procedere all’accertamento induttivo;

tale profilo di ricorso è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della sentenza impugnata;

inoltre la ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento, per cui non è possibile verificare se ed in quale misura esso si sia effettivamente basato sul rilievo dell’antieconomicità della gestione imprenditoriale;

comunque, secondo l’orientamento ormai costante di questa Corte, anche in presenza di contabilità formalmente regolare (che non sembra essere il caso di specie), l’antieconomicità della gestione fa presumere l’inattendibilità della stessa ed il conseguimento di ricavi che, secondo un principio di ragionevolezza, siano almeno sufficienti a coprire i costi (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021; Cass. Sez. 5, Ord. n. 2 2185 del 14/10/2020);

in particolare, è stato affermato che “nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972” (ex multis, da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021);

pertanto, anche se l’avviso di accertamento impugnato si fosse fondato sul solo rilievo dell’antieconomicità della gestione, sarebbe stato onere della contribuente fornire adeguate spiegazioni sul comportamento antieconomico oggetto di contestazione;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

rileva la ricorrente che, sia dall’atto di appello dell’ufficio che dalla motivazione dell’avviso di accertamento, si evince con chiarezza che il presupposto decisivo che ha indotto l’ufficio a procedere all’accertamento induttivo è la presunta illogicità del “comportamento della società che ha acquistato materie prime per Euro 64.555,77” pur avendo “già a disposizione e 127.003,21 di materie prime ad inizio anno 2004”;

secondo la società contribuente, i giudici della Commissione tributaria regionale avrebbero dovuto valutare se tale circostanza fosse idonea a legittimare l’accertamento induttivo, mentre hanno motivato la legittimità dell’accertamento induttivo rinviando genericamente ad una pronuncia della Corte di Cassazione che si occupa di una tematica connessa, ma non direttamente pertinente (quella della mancata indicazione, nella nota integrativa o nel libro inventari, dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze, che integrerebbe una grave irregolarità contabile – cfr. Cass. N. 23694/2007);

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

sostiene la ricorrente che la soluzione della questione relativa alla legittimità dell’accertamento induttivo adottata dall’Ufficio, e condivisa dai giudici della Commissione tributaria regionale, non sarebbe sufficiente per la decisione della controversia;

infatti, mentre i giudici di prime cure, avendo ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato per violazione delle norme sul procedimento, non sarebbero stati tenuti a pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, poiché la soluzione della prima questione assorbiva la seconda, i giudici di secondo grado, invece, avendo ritenuto legittima la metodologia di accertamento adottata dall’ufficio, avrebbero dovuto successivamente pronunciarsi sul rapporto controverso con riguardo alla fondatezza della pretesa impositiva basata esclusivamente su una determinazione dei ricavi presuntiva (studi di settore);

anche il secondo ed il terzo motivo vanno rigettati, perché inammissibili;

in primo luogo deve rilevarsi che sia l’avviso di accertamento, sia l’atto di appello dell’amministrazione finanziaria non vengono riportati in ricorso nella loro interezza o nei passi salienti, ma solo in piccolissimi stralci di poche parole, che non consentono di comprendere quale fosse il tenore complessivo dell’accertamento, né i motivi di appello dell’ufficio;

la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla tematica dell’antieconomicità, ma solo alla mancata indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze, che, a fronte delle inesattezze riscontrate tra il valore delle merci acquistate e quelle rimaste inutilizzate, secondo i giudici di appello era elemento idoneo a legittimare l’accertamento induttivo dell’ufficio;

pertanto, non è possibile verificare quale fosse il tenore dell’accertamento ed in che misura abbia influito su di esso la considerazione dell’antieconomicità della gestione;

l’Agenzia delle entrate, nel controricorso, precisa che il fondamento giuridico della rettifica si basa su elementi certi (art. 2727 c.c.) che permettono di risalire da un fatto noto al fatto ignoto;

in particolare, il fatto noto sarebbe costituito dall’acquisto e utilizzo nell’anno di materia prima per un valore pari ad Euro 6.142,58 (fatture di acquisto n. 194 e 1099 del 2004) a fronte delle materie prime dichiarate per l’anno 2004 pari ad Euro 2.865,30;

per la determinazione dei ricavi omessi, l’ufficio dichiara di essersi avvalso delle risultanze dell’elaborazione dello studio di settore prodotto unitamente alla dichiarazione, in base ai dati contabili ed extra contabili dichiarati dalla Società;

tale ricostruzione trova conferma nella sia pur sintetica motivazione della sentenza impugnata, che riporta il contenuto dell’appello dell’ufficio, relativo all’analisi delle merci acquistate e delle rimanenze non contabilizzate, motivando, come si è visto, unicamente sulla mancata indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze stesse;

pertanto, è fuor di dubbio che, nel caso di specie, l’accertamento tributario non sia fondato esclusivamente sugli studi di settore, ma sia un accertamento induttivo, fondato sulla mancata corrispondenza tra merci acquistate e merci utilizzate, in assenza di indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze finali;

per quanto riguarda, poi, l’apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento compiuto con metodo presuntivo, esso attiene alla valutazione dei mezzi di prova, ed è rimesso in via esclusiva al giudice di merito, una volta rilevata, per quanto fin qui detto, l’inammissibilità dei motivi di ricorso che attengono al vizio motivazionale;

in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro3.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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