LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
Prandone Sas di B. A. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
e contro
M.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine dell’atto di costituzione, dagli Avv.ti Elena Sorgente, del Foro di Asti, e Stefania Contaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, alla via Giovanni Pierluigi Da Palestrina n. 63 in Roma;
– resistente –
e contro
B.A.;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 36, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino il 15.1.2013, e pubblicata il 15.1.2014;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
la Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
1. l’Agenzia delle Entrate il 25.5.2009 notificava alla Prandone Sas l’avviso di accertamento n. *****, relativo ad Irap 2004 ed accessori, per l’importo complessivo di Euro 9.366,00. Con separati avvisi di accertamento, l’Ente impositore contestava pure ai soci: B.A. e M.A., ai fini Irpef, i maggiori redditi di partecipazione alla società che riteneva fossero stati conseguiti.
L’avviso di accertamento nasceva dal controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva appurato che la società, nel corso di alcuni anni, aveva svolto un’unica attività. Acquistato un fabbricato, infatti, aveva provveduto a ristrutturarlo, ed aveva quindi venduto alcuni degli appartamenti. L’Amministrazione finanziaria riteneva l’antieconomicità della gestione aziendale, che aveva registrato ingenti investimenti per il conseguimento di modesti ricavi. Inviava perciò alla contribuente il questionario informativo e, a seguito della risposta della società, riteneva di dover procedere alla notifica dell’atto impositivo, rideterminando il reddito della società mediante l’accertamento analitico-induttivo. L’Ente impositore riteneva che la condotta della società evidenziasse una propensione all’evasione, in considerazione del suo comportamento antieconomico, avendo dichiarato di aver conseguito un reddito d’impresa assai esiguo, a fronte di un cospicuo impegno economico profuso. In particolare, l’Amministrazione finanziaria rilevava che in riferimento alle due poste contabili relative alle rimanenze: iniziali e finali, le quali incidevano in misura significativa sui risultati di gestione, la società non aveva fornito alcuna documentazione o giustificazione, limitandosi a riportare ancora una volta i soli valori numerici già dichiarati.
2. La Prandone Sas, ed il socio M.A., impugnavano l’atto impositivo notificato alla società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, e la CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, disponendo l’annullamento dell’avviso di accertamento. Il giudice di primo grado osservava che la società non era tenuta ad istituire e tenere, quali scritture contabili, le schede di lavorazione cui aveva operato riferimento l’Ente impositore, per quanto utili al fine della stima del valore delle rimanenze.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sottolineando che l’avviso di accertamento trovava la sua prima origine, e giustificazione, nella riscontrata antieconomicità della gestione aziendale (ric., p. 10). Sia la società, che entrambi i soci, si costituivano in grado di appello. La CTR confermava la decisione di primo grado e l’annullamento dell’atto impositivo.
4. Avverso la decisione adottata dalla CTR del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di ricorso. Società e soci non si sono costituiti tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma il socio M.A. ha depositato atto di costituzione tardiva, con il quale ha domandato di essere ammesso a partecipare alla eventuale discussione orale della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Mediante il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento per cui è causa risulti fondato sulla mancata tenuta delle schede di lavorazione da parte della società, mentre l’atto impositivo trova ragione e giustificazione nel fatto che “i redditi, o meglio le perdite, dichiarati non appaiono congrui rispetto all’impegno economico oltre che all’entità delle prestazioni rese dalla società” (ric., p. 14), neppure potendo trascurarsi che la società, richiesta di fornire informazioni e documentazione relativa alla quantificazione delle rimanenze, è in realtà rimasta inerte.
2. Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92 (TUIR), e l’art. 2697 c.c., per avere la CTR impropriamente invertito l’onere della prova, perché competeva alla società documentare analiticamente i costi sostenuti, come previsto dalla legge, e come le era stato espressamente richiesto, non essendo sufficiente un’indicazione “globale” delle rimanenze iniziali e finali.
3. Mediante il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza pronunciata dall’impugnata CTR, per aver violato il D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, l’art. 132 disp. att. c.p.c., e l’art. 118 disp. att. c.c., incorrendo nel vizio di motivazione apparente, avendo affermato che la società aveva prodotto all’Amministrazione finanziaria adeguata documentazione contabile, senza però motivare quale parte di tale documentazione abbia ritenuto idonea a contrastare le specifiche contestazioni mosse dall’Ufficio accertatore.
4. L’Ente impositore contesta con i suoi primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente sussistendo stretti vincoli di connessione, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la CTR ha mal inteso le critiche proposte dall’Amministrazione finanziaria, la quale aveva evidenziato sin dall’atto impositivo che lo stesso appariva fondato sull’antieconomicità della gestione aziendale, limitandosi ad esaminare la questione del valore delle rimanenze finali, ed affermando che non appariva censurabile la condotta della società, perché è vero che non aveva prodotto le schede di lavorazione, che avrebbero consentito una migliore stima delle rimanenze, iniziali e finali, ma non era per questo rimproverabile in quanto la legge non prevedeva che le stesse dovessero essere istituite e tenute.
5. Appare preliminarmente opportuno ricordare che al presente giudizio, relativo ai maggiori redditi conseguiti nell’anno 2004 da società di persone, hanno preso parte sia la società che i due soci, a loro volta destinatari (anche) di avviso di accertamento in riferimento al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
Tanto premesso, le critiche proposte dall’Amministrazione finanziaria, non mancando di segnalare come le questioni fossero state sottoposte all’attenzione del giudicante anche nei gradi di merito (ric., p. 11 s.), appaiono fondate. Sin dall’atto di accertamento l’Amministrazione finanziaria aveva posto l’accento sul fatto che “i redditi, o meglio le perdite, dichiarati non appaiono congrui rispetto all’impegno economico oltre che all’entità delle prestazioni rese dalla società (pag. 3 dell’avviso di accertamento)”, in conseguenza “si verificavano i presupposti per l’emissione dell’avviso di accertamento D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d)” (ric., p. 17). Non rileva, infatti, la problematica relativa all’obbligatorietà, o meno, dell’istituzione delle schede di lavorazione da parte della contribuente, quanto la controprova da parte della società delle ragioni che avevano indotto a condurre una gestione antieconomica dell’attività imprenditoriale. Non è qui in discussione l’obbligo di tenuta delle indicate scritture, che neppure l’Agenzia delle Entrate afferma essere doveroso, bensì se la società abbia assicurato la prova della credibilità della propria antieconomica conduzione aziendale. Le osservazioni proposte dall’Ente impositore in materia di scritture contabili sono pertanto un di più, come lo sono pure le osservazioni sulla mancata risposta della contribuente alle richieste dell’Amministrazione finanziaria.
5.1. In ordine al reale oggetto del giudizio, come innanzi individuato, si riscontra effettivamente una motivazione soltanto apparente adottata dalla impugnata CTR, la quale si limita ad affermare che “l’ufficio ha ricevuto dalla Società contribuente in visione la documentazione contabile prevista dalla legge tributaria nella sua completezza quali: il libro giornale, il libro degli inventari, il registro dei cespiti ammortizzabili, i registri fatture sugli acquisti, e ulteriore documentazione contabile ed amministrativa. Le valorizzazioni delle due poste contabili – rimanenze iniziali e rimanenze finali – avrebbero dovuto essere oggetto di giudizio di congruità da parte dell’Ufficio verificatore e non giustificazione dell’adozione del metodo induttivo per la determinazione del maggior reddito accertato” (sent. CTR, p. 3). Invero, la richiesta valutazione di congruità è stata espressa dall’Ente impositore, in senso negativo, ed il giudice dell’appello non ha chiarito perché abbia ritenuto errata tale valutazione. La CTR ricorda, in definitiva, che la società non era gravata dell’obbligo di istituire e tenere alcune scritture contabili, questione non controversa, ed afferma che avrebbe fornito piena giustificazione della propria contabilità e gestione aziendale. L’Amministrazione finanziaria contesta questo dato in relazione ad inerenza, congruenza ed economicità, anche con specifico riferimento ai valori indicati quali rimanenze iniziali e finali, che non sarebbero state in alcun modo specificate dalla società, apparendo in tal senso inadeguata la mera indicazione di un valore numerico iniziale e di un valore finale. L’Amministrazione finanziaria richiama a tal proposito le regole previste all’art. 92 del TUIR ai fini della giustificazione dei costi, e lamenta che la società non si era attenuta a tale disciplina. La CTR afferma che ogni dato rilevante può evincersi dalle scritture esibite dalla società, ma neppure indica a quali delle scritture prodotte dalla società intenda fare riferimento.
6. Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Torino che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti.
La Corte:
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Torino che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021