LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17083-2019 proposto da:
FGB MARKET DI F.M. E S. C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MANFREDI, MARIAGRAZIA CASSARO;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE DE FINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2772/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata i126/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
1.-. La società in nome collettivo FGB Market ha impugnato l’avviso di liquidazione con il quale il consorzio di bonifica di Piacenza richiedeva il pagamento per l’anno 2013 della somma di Euro 72,00 quali contributi consortili, deducendo che gli immobili della società non ricevono alcun beneficio diretto o indiretto dalle opere consortili. Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello la contribuente e la CTR della Emilia Romagna con sentenza depositata in data 26 novembre 2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo congrua la motivazione della sentenza impugnata in quanto individua il concreto vantaggio ricevuto dagli immobili della contribuente. La CTR ritiene irrilevante che gli immobili siano situati nel centro del Comune di ***** mentre i lavori consortili avvengono nelle frazioni del predetto Comune, poichè il vantaggio delle opere consortili è unico e consiste nell’attività di prevenzione da fenomeni di dissesto idrogeologico sicchè non è necessario che le opere le attività di vigilanza avvengono a stretto contatto con gli immobili di pertinenza.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il Consorzio. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO
che:
3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., degli artt. 10,11 e ss., nonchè del R.D. 215 del 1993, art. 59, della L. R. Emilia Romagna n. 42 del 1984, art. 13, e dell’art. 23 Cost.. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata è viziata perchè sostiene che i contributi sono giustificati dalla presenza di qualsiasi opera o intervento consortile in qualsiasi luogo e a prescindere da qualsiasi collegamento diretto con l’immobile onerato. Inoltre la sentenza è erronea nella parte in cui considera il rilevante la distinzione tra benefici diretti e indiretti, poichè l’imposizione di contributi consortili può essere giustificata solo ed esclusivamente da un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili.
Il motivo è infondato.
La CTR ha ritenuto condivisibile il giudizio di fatto reso dal primo giudice e cioè che gli immobili di parte ricorrente ricevono un beneficio concreto e diretto dalla opere del Consorzio, ritenendo altresì irrilevante, in relazione al tipo di opere e di rischio che esse contrastano (fenomeni di dissesto idrogeologico) che le opere siano state eseguite in luogo non prossimo agli immobili della società. Il criterio applicato è quindi quello della individuazione di un beneficio diretto e specifico che i beni traggono dalle opere consortili (Cass. 17900/2015; Cass. 27057/2014) e il giudizio di fatto reso dal giudice del merito non può essere rivisto in questa sede.
La ricorrente non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, perchè deduce che la CTR avrebbe affermato che qualsiasi opera o intervento consortile in qualsiasi luogo a prescindere da qualsiasi collegamento diretto con l’immobile onerato è sufficiente a determinare l’obbligo di pagare i contributi.
Così non è, pur se il giudice d’appello in uno dei passaggi motivazioni afferma “poco rileva la distinzione tra vantaggio diretto ed indiretto”. L’espressione non è particolarmente felice, ma il contesto e il richiamo alle motivazioni rese dal giudice di primo grado (parzialmente riportate nella stessa sentenza di secondo grado) ne chiarisce il senso: entrambi i giudici di merito hanno individuato un vantaggio specifico e diretto agli immobili della società in ragione della attività di vigilanza e prevenzione del rischio idrogeologico, che cui non è necessaria la vicinanza al fondo. In questo contesto si rende evidente che la CTR ha ritenuto irrilevante non già la distinzione tra vantaggio diretto e indirette bensì la prossimità o meno del bene alle opere consortili, in relazione alla specifica finalità perseguita.
Del resto entrambe le parti riferiscono in atti che l’imposizione contributiva è conseguente alla previa adozione da parte del Consorzio del piano di classifica degli immobili per il riparto della contribuente consortile, approvato dalla Regione, che il Consorzio dichiara di avere depositato già nel primo grado di giudizio.
In merito questa Corte ha già affermato che ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass. 24356/2016; 26395/2019).
Non coglie pertanto nel segno il rilievo, esposto dalla ricorrete nella memoria, sulla asserita violazione dei principi che regolano la materia, per avere desunto il beneficio consortile dalla mera inclusione del bene nel comprensorio di bonifica; in ogni caso i giudici di merito a fronte delle contestazioni tecniche del ricorrente hanno anche concretamente esaminato gli atti posti alla loro attenzione e ritenuto, con giudizio in fatto non più censurabile, che sussista il beneficio diretto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021