Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.34200 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9349/2018 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Claudio Scognamiglio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

e Curatela del Fallimento di C.G., nella persona del Curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni D’Amico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesco Macario, in Roma, via San Nicola de’ Cesarini, n. 3, giusta procura speciale su foglio separato facente parte integrante del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di REGGIO CALABRIA n. 96/2017, pubblicata il 16 febbraio 2017, non notificata;

udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 9 settembre 2021, dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1995, la Curatela del fallimento di C.G. aveva convenuto in giudizio, davanti il tribunale di Reggio Calabria, la Banca Monte dei Paschi di Siena, asserendo che, in seguito ad accertamento da parte della Banca d’Italia, nel 1983, di una esposizione debitoria del C., correntista del predetto istituto di credito, per vecchie Lire 1.510.000.000, presso la Banca popolare di Reggio Calabria (cui era succeduta la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), si era scoperto che tale esposizione debitoria non era reale, in quanto la banca aveva omesso di registrare tutta una serie di versamenti effettuati dallo stesso C., per l’importo di vecchie Lire 1.246.068.261, e chiedeva, quindi, la condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite nei periodi indicati, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, asseritamente determinati dalla condotta dell’Istituto di credito.

2. Il tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, aveva respinto la domanda.

3. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in accoglimento del gravame della Curatela, con sentenza non definitiva, ha riformato la decisione di primo grado, statuendo l’intervenuta sospensione della prescrizione, ex art. 2941 c.c., n. 8, avendo la Banca dolosamente occultato il proprio debito e non avendo provveduto ad inviare al correntista gli estratti conto (come era emerso da una Relazione ispettiva della Banca d’Italia) e a consegnare, malgrado le numerose richieste, al C. e poi alla Curatela del fallimento, copia della contabilità relativa al conto corrente n. *****, documentazione che era stata possibile avere solamente a seguito di sequestro eseguito su ordinanza della Direzione distrettuale antimafia.

4. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., avverso la suddetta sentenza non definitiva, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Curatela del fallimento di C.G..

5. Le parti, a seguito di notifica della proposta ex art. 380 bis c.p.c., hanno depositato memorie.

6. Questa Corte, Sesta sezione civile – 1, con ordinanza interlocutoria del 22 gennaio 2020, ritenuto che non ricorrevano i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile., ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 16 luglio 2021, le sue conclusioni.

8. La Monte dei Paschi di Siena ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Banca ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice di secondo grado tenuto in considerazione la condizione personale del C., imprenditore, socio ed anche membro del consiglio di amministrazione della Banca, status quest’ultimo trascurato dalla Corte di merito ed invece decisivo, in quanto avrebbe garantito al C. di avere comunque la disponibilità della documentazione relativa al conto corrente.

1.1. Il motivo è infondato, atteso che il denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Questa Corte ha, infatti, chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

1.2 La Banca, al riguardo, ha apoditticamente affermato che se la Corte avesse apprezzato la posizione e lo status professionale del C. e la sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione, non avrebbe ritenuto lo stato di ignoranza del medesimo circa la propria posizione contabile, escludendo in tal modo l’applicabilità dell’art. 2941 c.c., n. 8.

1.3 In disparte la scarsa significatività delle qualità di imprenditore e di socio della Banca popolare di Reggio Calabria, la Corte territoriale ha, comunque, accertato che la Banca aveva tenuto all’oscuro il correntista dell’andamento del suo conto, non avendo provveduto ad inviare al correntista gli estratti conto, come peraltro era emerso anche da una Relazione ispettiva della Banca d’Italia; il C., dunque, non aveva mai preso conoscenza del proprio credito e, successivamente, dopo avere ripianato il suo apparente debito, avendo dei dubbi sulla effettiva consistenza dello stesso, aveva chiesto informazioni alla Banca, che non aveva mai consegnato la documentazione richiesta, malgrado le numerose richieste, documentazione che era stato possibile avere (e sempre in modo parziale e frammentario) solo in seguito all’ordinanza n. 17/1992 del 10 novembre 1992, previo sequestro eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo Operativo Comando Provinciale c.c. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

La stessa qualità di componente del consiglio di amministrazione, in un periodo, peraltro, non precisato dalla Banca ricorrente, si sarebbe rivelata, dunque, del tutto inutile e comunque non decisiva.

2. Con il secondo motivo la Banca ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, per avere la Corte di merito errato nell’interpretazione della norma, la cui operatività presuppone che sia stata posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà nell’accertamento del credito.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 La Corte d’appello ha accertato la pratica impossibilità, per il creditore, di sapere del suo debito, avendo la Banca omesso di fornirgli la documentazione dovuta, ivi compresi gli estratti conto, sulla base dei plurimi elementi specificamente indicati a pag. 7 della sentenza impugnata, nel rispetto del principio affermato da questa Corte secondo cui l’operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dell’art. 2941 c.c., n. 8, presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito al creditore e detta prova si concreta nell’accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore (Cass., 17 luglio 2002, n. 10382).

Il criterio previsto dall’art. 2941 c.c., n. 8, non impone, dunque, di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5413; Cass., 13 ottobre 2014, n. 21567; Cass., 17 aprile 2007, n. 9113).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Curatela controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Curatela controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, stante l’impedimento dell’estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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