Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34212 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29621/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SE.RI.T. Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO SCELFO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, FRANCESCA SALVATORI, che lo rappresentano e difendono;

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1667/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 1625/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

Con sentenza del 19.11.14 la corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del 10.11.11 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto parzialmente l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per la somma di Euro 306.385, portata da 18 cartelle presupposte.

Per quello che qui rileva, la corte territoriale quanto a due cartelle esattoriali – ha escluso – in ragione dell’assenza di prova di ricezione della relativa notifica e del compimento delle formalità ex art. 140 c.p.c. – che un precedente avviso di fermo avesse interrotto la prescrizione.

Avverso tale sentenza ricorre Riscossione Sicilia per un motivo, il debitore è rimasto intimato; l’Inps, anche per la SCCI, ha depositato delega; l’Inail resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con un unico motivo si deduce violazione dell’art. 149 c.p.c., e L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4, nonché vizio di motivazione, per avere trascurato che l’atto interrruttivo della prescrizione era stragiudiziale e che la notifica è stata fatta con raccomandata postale, restituita per compiuta giacenza.

Il motivo è fondato.

Dagli atti infatti risulta una notifica a mezzo posta del primo avviso di fermo, con raccomandata non ritirata e con “compiuta giacenza”.

Ciò posto, questa Corte ha già chiarito:

– gli effetti della presunzione di regolarità del servizio postale di inoltro e consegna (Sez. 3, Sentenza n. 9861 del 05/10/1998, Rv. 519421 –

01): Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna.

– la legittimità dell’uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 28/11/2003, Rv. 568547 – 01): L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali.

– la presunzione di arrivo all’indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l’impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010, Rv. 612728 – 01): L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un’intimazione notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza).

Alla rituale notifica dell’atto si collega la idoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla corte d’appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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