Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34217 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12643/2015 proposto da:

B.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 34, n. 5555/34/14, pronunciata il 22/10/2014, depositata il 27/10/2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Consigliere RICCARDO GUIDA.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Visonà Stefano che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito l’avv. Fabio Pace.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 286/26/13) di rigetto dell’opposizione all’avviso di accertamento che, a fronte dell’omessa presentazione delle relative dichiarazioni, aveva ricostruito sinteticamente il reddito del contribuente ai fini Irpef, per gli anni 2004, 2005, 2006, sulla base degli incrementi patrimoniali e del possesso di beni indice.

2. La C.T.R. ha negato che la definizione della lite fiscale in base al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, relativamente ai periodi d’imposta 2005 e 2006, facesse venire meno il presupposto, previsto dalla “vecchia disciplina” dell’accertamento sintetico, dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato per due o più periodi d’imposta. Quanto al merito della controversia, la C.T.R. ha escluso che l’appellante avesse dimostrato che la casa gli era imputabile al 50% (anziché per l’intero) perché acquistata in comproprietà con la moglie, in mancanza di adeguata prova documentale della relativa eccezione, ed ha negato che il contribuente, che asseriva di essere un lavoratore transfrontaliero, avesse provato, tramite la produzione di una fotocopia del certificato del salario 2004, la percezione di redditi di lavoro già assoggettati in Svizzera a ritenute alla fonte.

3. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi, illustrati con memoria; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (“1. Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 “), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che, con la definizione della lite rispetto ai periodi d’imposta 2005 e 2006, era venuto meno il presupposto dell’accertamento sintetico mediante redditometro, fondato sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato per almeno due annualità.

2. Con il secondo motivo (“2. Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 167 c.p.c.”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che l’ufficio non aveva contestato che l’appartamento posto in Settimo Milanese era stato acquistato in comproprietà (nella misura del 50% ciascuno) dal contribuente e dalla moglie, sicché l’incremento patrimoniale su cui poggiava l’avviso doveva essere dimezzato, passando da Euro 279.000,00 a Euro 139.500,00. Con l’ulteriore conseguenza, anch’essa ignorata dalla decisione d’appello, che considerando l’incidenza per 1/5 di tale incremento patrimoniale nell’anno di imposta, il reddito ricostruito con metodo sintetico per il 2004 si riduceva da Euro 65.941,00 a Euro 38.041,00, quale importo interamente assorbito dalla provvista tassata alla fonte (cfr. infra p. 3).

3. Con il terzo motivo (“3. Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella sufficienza della documentazione prodotta dal contribuente al fine di provare l’esistenza della provenienza tassata alla fonte costituita dal reddito estero.”), si censura la sentenza impugnata per avere trascurato che il contribuente aveva prodotto in giudizio il “certificato salario 2004” emesso dall’autorità del ***** che attestava la tassazione alla fonte, per il 2004, del salario netto di CHF 44.458,00, quale importo più che idoneo a coprire l’incremento patrimoniale accertato dall’Erario (cfr. supra p. 2).

4. Con il quarto motivo (“4. Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e dell’art. 2697 c.c.”), si censura la sentenza impugnata per non avere fatto corretta applicazione delle norme che consentono al contribuente di fornire la prova documentale contraria alle presunzioni sintetiche di reddito di cui si era avvalso l’Organo di controllo, nella specie rappresentata dal “certificato salario 2004” (cfr. p. 3).

5. Con il quinto motivo (“5. Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 53 Cost.”), si censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la valenza di prova contraria della provvista tassata alla fonte anche rispetto alle spese gestionali accertate dall’ufficio per un ammontare di Euro 17.421,00, rispetto alla quale tale provvista (esente) risultava del tutto capiente.

6. Con il sesto motivo (“6. Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (per) non avere ritenuto applicabile alla specie la versione più evoluta del redditometro.”), si censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto applicabile al caso in esame la versione più evoluta del redditometro.

7. Il primo motivo è infondato.

E’ conforme a diritto la statuizione della C.T.R. che ha rilevato che la definizione della lite per gli anni 2005 e 2006, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, non fa venire meno il fatto storico che lo scostamento rilevato nel 2004 sia stato rilevato anche con riguardo alle annualità 2005 e 2006 e non elimina affatto il presupposto normativo dell’accertamento sintetico. In termini generali, infatti, come ha da tempo chiarito questa Corte (in termini Cass. 21719/2009, di cui fa menzione la Commissione regionale) il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari (conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate), oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria per cui è causa.

8. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, suscettibili d’esame congiunto per connessione, sono inammissibili. Questa Corte ha ripetutamente affermato che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.” (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476). Nella specie, la C.T.R. ha liberamente valutato il materiale probatorio e senza incorrere in errori di diritto ha concluso, da un lato, che il contribuente non aveva provato che l’investimento nell’immobile fosse a lui imputabile al 50%, avendo egli acquistato il bene in comproprietà con la moglie; dall’altro, che la fotocopia del certificato salariale del 2004 non era idonea a dimostrare la percezione di redditi di lavoro assoggettati in Svizzera a ritenute alla fonte. Per di più, con riferimento al terzo motivo, la doglianza è altresì inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. “doppia conforme”), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, il ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario.

9. Il sesto motivo è inammissibile.

Trattasi di questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il contribuente non dimostra di avere invocato l’applicazione del “nuovo redditometro” innanzi ai giudici di merito e nemmeno indica, in modo puntuale, quale sarebbe la versione più evoluta del redditometro e quali concreti effetti deriverebbero dalla sua ipotetica applicazione.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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