Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34218 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta Maria C. – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Est. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2185/2014 proposto da:

NADIM s.r.l. (CF 02667640011), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall’avv. Claudio Lucisano, presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 97/34/12 depositata in data 3 dicembre 2012 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 97/34/12 la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino limitatamente ad alcune questioni proposte dall’appellante e confermava per il resto la sentenza di primo grado relativamente all’infondatezza di vari rilievi svolti nell’avviso di accertamento.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Nadim s.r.l., affidato a tre motivi, e ricorso incidentale l’Ufficio, affidato a 19 motivi. L’Ufficio ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dato atto che la società ricorrente ha depositato, in data 6 dicembre 2019, atto di rinuncia al ricorso, domandando la declaratoria di estinzione del giudizio. All’atto di rinuncia è stata allegata istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, con piano di ammortamento rateale, accolta da Equitalia. Con ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2019, questa Corte assegnava al ricorrente termine di sessanta giorni per notificare tali documenti alla controparte e l’Ufficio, con nota del 18 agosto 2020 e con la memoria difensiva da ultimo depositata, manifestava la persistenza del proprio interesse in relazione al ricorso incidentale.

1.2. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso principale, per sopravvenuto difetto di interesse, e deve invece procedersi all’esame dei motivi posti a fondamento di quello incidentale. Come evidenziato, infatti, sia nella memoria difensiva dall’Agenzia delle entrate, datata 25 gennaio 2021, sia nell’atto di rinuncia, il contribuente, che aveva già in precedenza definito in via agevolata le sanzioni, ha successivamente concordato con Equitalia esclusivamente il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo in conseguenza della sentenza della CTR Piemonte (cartella di pagamento n. 11020130025385132), sentenza che, però, ha accolto solo in parte i rilievi svolti dall’Ufficio, per cui permane l’interesse di quest’ultimo ad ottenere, mediante il ricorso incidentale, il riconoscimento della legittimità della propria maggiore pretesa fondata sull’originario accertamento oggetto di impugnazione.

2. I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto attengono al rilievo n. 1 svolto nell’avviso di accertamento, sono proposti, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

2.1. L’Ufficio sottopone a censura la parte della sentenza nella quale la CTR ha ritenuto infondata la contestazione circa la mancata contabilizzazione di alcuni costi per indagini geologiche, sostenuti dalla società al fine di valutare l’opportunità dell’acquisto di un terreno: la CTR ha giustificato la condotta del contribuente, osservando che il terreno non venne mai acquistato dalla società, onde correttamente i costi erano stati inquadrati nella categoria delle spese di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 108 TUIR, comma 1, e dunque dedotti nell’esercizio 2004.

2.2. Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, i predetti costi non potevano essere inquadrati nella categoria delle spese per studi, ricerche, pubblicità e propaganda, di cui all’art. 108 TUIR, dovendo semmai trovare collocazione tra le rimanenze finali, sicché il contribuente aveva finito per violare gli artt. 92 e 110 TUIR, in quanto tali costi dovevano partecipare alla determinazione del reddito di esercizio quali componenti positive (rimanenze finali) ed alla determinazione del reddito dell’esercizio successivo quali componenti negative (esistenze iniziali).

2.3. Tali motivi sono infondati.

2.4. Come premesso, la CTR ha considerato i costi in oggetto riconducibili al novero delle spese relative a studi e ricerche, reputandoli dunque deducibili ai sensi dell’art. 108 (nella formulazione applicabile ratione temporis) a mente del quale “Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto”.

2.5. Il giudice di merito ha, per converso, escluso la qualificazione di tali costi in termini di rimanenze, facendo leva sulla circostanza che il terreno, al cui acquisto la spesa per le indagini geologiche era finalizzata, non venne poi acquistato dal contribuente.

2.6. A confermare la correttezza della soluzione prescelta dalla sentenza impugnata concorrono diversi rilievi.

2.7. In primo luogo, la nozione di spese di ricerca, definita dai principi IAS 38 (par. 8), si identifica in un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche.

2.8. I principi OIC 24 (2014) fanno poi riferimento ad un insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.

2.9. Già considerando queste definizioni, è evidente come i costi sostenuti, per effettuare indagini geologiche, strumentali alle valutazioni circa l’opportunità di procedere all’acquisto di un terreno, rientrino nell’ambito della nozione di spese di ricerca.

2.10. I principi OIC 13 (2016), inoltre, al par. 35, esplicitamente escludono dal computo delle rimanenze i costi di ricerca (“I costi di ricerca e sviluppo sono generalmente esclusi dal costo di produzione delle rimanenze in quanto nella maggioranza dei casi tali costi difficilmente possono concorrere, nel medesimo esercizio del loro sostenimento, a portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali”).

2.11. Ad ulteriore conforto della decisione della CTR depongono le seguenti ulteriori ragioni.

2.12. In primo luogo il concetto di “spese relative a studi e ricerche” è preso esplicitamente in considerazione dall’art. 108 anche in correlazione ad indagini preordinate proprio alle valutazioni concernenti l’acquisto di un bene futuro: è quanto si ricava dalla seconda parte della disposizione in esame che prevede, per il caso in cui il bene, al cui acquisto la ricerca è preordinata, venga poi acquistato, che le quote di ammortamento del bene acquisito (all’esito della ricerca) vengano calcolate sul costo del bene diminuito dell’importo già dedotto.

2.13. D’altronde la tesi sostenuta dall’Ufficio, secondo la quale i costi in oggetto andavano contabilizzati tra le rimanenze, potrebbe avere un senso solo ove risultasse dimostrato l’effettivo inizio di lavori sul cantiere da parte della società e fosse provata la contabilizzazione di ulteriori importi idonei ad attestare l’esistenza di stati di avanzamento dei lavori, nonché il concreto inizio di un’attività costruttiva.

2.14. Diversamente, il mero esborso di una somma finalizzata alla verifica della convenienza dell’acquisto di un terreno (sul quale doveva a sua volta valutarsi la possibilità di realizzare una costruzione), intercetta uno stadio troppo arretrato della vicenda perché possa ritenersi integrato il concetto di rimanenza, sicché è corretto l’inquadramento operato dal giudice di merito.

3. I motivi 4, 5 e 6 riguardano il rilievo n. 2 dell’avviso di accertamento, rispettivamente ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1: posto che l’Ufficio aveva contestato al contribuente la mancata contabilizzazione tra le rimanenze finali, relative alla costruzione del complesso immobiliare Centro Nadim, di alcuni costi (spese tecniche di progettazione, studi, interventi di sistemazione) e degli interessi passivi maturati sui mutui contratti per la costruzione, la CTR ha disatteso tale ricostruzione, osservando che la mancata capitalizzazione di tali poste doveva considerarsi corretta.

3.1. Secondo la CTR, infatti, tali costi erano stati sostenuti relativamente ad un complesso immobiliare ultimato e locato a terzi da anni e che gli interessi passivi erano relativi a mutui fondiari erogati entro il 1994 ed utilizzati per la costruzione del Centro che era terminata nell’anno 2000 e poi locato, onde, non essendo più l’immobile in costruzione, gli interessi su quei finanziamenti non dovevano essere capitalizzati.

3.2. I motivi sono infondati.

3.3. Riguardo alla questione del trattamento degli interessi, Cass. 15/02/2013, n. 3787 ha condivisibilmente affermato che “In tema di determinazione del reddito di impresa di costruzioni edili, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 59, 63 e art. 76, comma 1, lett. b), la valutazione dei fabbricati in corso di costruzione va effettuata imputando a costi non solo gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti ed utilizzati per l’acquisizione di beni strumentali all’esercizio dell’impresa, ma anche quelli su finanziamenti per la costruzione dei predetti fabbricati; la relativa patrimonializzazione, in difetto di una più specifica norma fiscale e dunque applicando i principi civilistici in materia di bilancio (art. 2425 c.c.), può essere effettuata fino al momento di ultimazione della costruzione, posto che si tratta del momento dal quale il bene può essere utilizzato, non potendosi dare rilevanza alla data di collocazione del bene sul mercato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, in quanto per la società resistente, che aveva costruito più edifici, di cui solo uno era stato venduto, erano venute meno le condizioni per considerare gli interessi passivi ancora patrimonializzabili, dovendo quelli successivi alla ultimazione dei fabbricati essere dedotti dall’imponibile nei modi e nei limiti stabiliti in generale dal citato D.P.R. n. 917, art. 63)”.

3.4. La CTR si è correttamente uniformata a questo principio, escludendo la necessità della capitalizzazione degli interessi e legittimandone la deducibilità proprio sul rilievo che, nel periodo di imposta in questione, l’immobile non era in costruzione.

3.5. Quanto alle spese straordinarie, la sentenza impugnata ne ha escluso la necessità della capitalizzazione, sul rilievo che le consulenze tecniche, gli studi e gli interventi di sistemazione erano stati eseguiti in relazione ad un complesso immobiliare ultimato e locato a terzi da diversi anni.

3.6. Tale considerazione va confrontata con il disposto l’art. 2426 c.c. secondo cui “Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”.

3.7. Anche in tal caso, dunque, la decisione della CTR è esatta, dovendo escludersi che la locazione a terzi possa essere sufficiente ad integrare quel concetto di disponibilità (da intendersi come disponibilità diretta, materiale ed effettiva) al quale la norma fa riferimento.

3.8. Del resto appartiene al perimetro delle valutazioni di fatto, riservato al giudice di merito, la considerazione riguardante la perdita della disponibilità del cespite, desunta dalla CTR proprio dalla circostanza che i contratti di locazione pendevano da lungo tempo e quindi avevano reciso quell’effettivo potere di fatto, immediato ed effettivo, al quale l’art. 2426 c.c. fa riferimento.

4. I motivi 7, 8 e 9 riguardano il rilievo n. 3 dell’avviso di accertamento, rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

4.1. L’Ufficio ha evidenziato che, in sede di redazione del bilancio, la società aveva contabilizzato, quali fatture da emettere, l’importo di Euro 3.527,06 a titolo di riaddebito di costi degli operai per lavori di pulizia e derattizzazione nei confronti della società Iris s.r.l., omettendo però di includere l’ulteriore importo di Euro 7.615,76 relativo al costo del capocantiere.

4.2. Tale esclusione è stata condivisa dal giudice di appello sull’assunto che il rilievo svolto dall’Ufficio non appariva verosimile e che l’intervento di pulizia e derattizzazione dei locali non richiedeva necessariamente l’intervento di un capo cantiere, sicché nessuna fattura doveva essere emessa per tale ipotetica ed infondata prestazione.

4.3. Il motivo è inammissibile.

4.4. Sia pure attraverso la formulazione di un giudizio di verosimiglianza, la CTR ha svolto un accertamento di fatto, riguardo all’inesistenza della contestata prestazione, nel quale non si ravvisa alcuna violazione di legge e che non è concretamente censurabile sotto gli ulteriori due profili (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).

4.5. Non solo, infatti, la questione è stata specificamente affrontata dal giudice di merito (il che pone la pronuncia al riparo dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4), ma anche, sotto il diverso profilo di cui al n. 5, la censura nemmeno espone quale sia il fatto decisivo asseritamente trascurato dalla CTR, mirando, in realtà, ad una rivalutazione del fatto storico operata dal giudice di merito.

5. I motivi 10, 11 e 12 attengono al rilievo n. 5, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

5.1. La CTR ha condiviso l’operato della società riguardo alla deduzione di una spesa sostenuta per una recinzione, relativa a lavori eseguiti su un terreno nel periodo di imposta 2004, rilevando che la spesa non poteva essere capitalizzata ad incremento del valore di un terreno che non era iscritto a bilancio, in quanto non era di proprietà del contribuente nel periodo di imposta in esame.

5.2. Al contrario l’Ufficio rappresenta che tale costo doveva essere capitalizzato quale onere accessorio all’acquisto del terreno, effettivamente avvenuto nel 2005 e già nella disponibilità della Nadim nel 2004.

5.3. I motivi sono fondati.

5.4. La spesa sostenuta per conseguire uno stabile incremento del valore (nel caso di specie il costo per la realizzazione della recinzione del fondo) riguardo ad un bene effettivamente acquisito al patrimonio della società, si configura quale onere accessorio rispetto all’acquisto e quindi va incluso, unitamente a quest’ultimo, nell’attivo dello stato patrimoniale.

5.5. Il collegamento funzionale tra i due beni e soprattutto il fatto che l’uno fosse destinato stabilmente al servizio dell’altro, finendo per incrementarne il valore effettivo, impongono una considerazione unitaria dei due valori, impedendo dunque la deducibilità del costo, tanto è vero che lo stesso art. 2426 c.c. prevede che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e che nel costo di acquisto debbano essere computati anche i costi accessori.

6. Il motivo n. 13 attiene al sesto rilievo oggetto dell’accertamento.

6.1. L’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2423-bis e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto, in relazione al recupero di alcuni costi, sostenuti per ottenere prestazioni di servizi, la CTR avrebbe trascurato il principio desumibile dall’art. 109 TUIR, comma 2, lett. b), secondo il quale i “corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.

6.2. Il motivo è infondato.

6.3. Esso, al di là di una ricostruzione generale circa la necessità di valutare i fatti alla luce del principio posto dall’art. 109 e circa la necessità di tenere conto non del momento del pagamento del corrispettivo ma del momento dell’ultimazione della prestazione, omette di confrontarsi con quanto specificamente rilevato dalla CTR riguardo alle singole prestazioni.

6.4. La CTR non ha, infatti, in concreto applicato un principio asimmetrico rispetto a quello previsto dall’art. 109, avendo posto l’accento: quanto alle spese per compensi sindacali, sul momento in cui la società ha avuto la certezza dell’onere e del suo ammontare; quanto alle spese per le prestazioni professionali di un geometra e di alcuni legali, al momento in cui l’addebito ha assunto certezza; con riferimento all’opera di intermediazione immobiliare, al momento della stipula del contratto preliminare.

6.5. Per ciascuna di queste causali, del resto, la CTR ha adoperato locuzioni che non sono affatto contrastanti con la necessità di considerare, quale momento determinante, il momento dell’ultimazione della prestazione, onde sarebbe stato onere dell’Ufficio dedurre che i momenti considerati decisivi dalla CTR non coincidevano affatto con l’ultimazione della prestazione.

7. I motivi 14, 15 e 16 riguardano il rilievo numero 7.

7.1. L’Ufficio si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, della qualificazione operata dalla CTR riguardo all’immobile venduto dalla società contribuente alla locataria, immobile considerato quale cespite ricompreso tra quelli indicati nel D.P.R. n. 633 del 1972, allegata tabella A, Parte III, n. 127-undecies, e dunque, quanto all’Iva, assoggettabile ad aliquota ridotta (10%), anziché ordinaria (20%), come ritenuto dall’Ufficio.

7.2. I motivi sono infondati.

7.3. La CTR ha accertato, tenendo esplicitamente conto della documentazione in atti, che l’immobile aveva tutti i requisiti previsti dalla legge Tupini (L. 2 luglio 1949, n. 408), trattandosi di un edificio con superficie sopra la terra più del 50% ad uso abitazione e non più del 25% della superficie ad uso commerciale.

7.4. Va in proposito considerato che il n. 127-undecies cit., nel delineare l’ambito operativo dell’aliquota ridotta al 10%, opera testualmente un riferimento a: 1) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella; 2) fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.

7.5. Ebbene, l’art. 13 L. Tupini, richiamata dalla norma precedente, fa riferimento a “case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all’inizio”.

7.6. L’Ufficio, tramite i motivi in esame, si è limitato a contrappore, rispetto a quanto ritenuto dalla CTR, che l’immobile non dovrebbe considerarsi ricompreso tra quelli elencati, trattandosi di un negozio piano terra con annessa cantina e già utilizzato dall’acquirente, quale locataria, per l’esercizio di attività imprenditoriale.

7.7. Così opinando, però, il ricorrente trascura che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr. tra le altre Cass. 06/03/2019, n. 6519 e Cass. 28/11/2014, n. 25332).

7.8. Vero è che, secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di IVA, l’aliquota ridotta del dieci per cento, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16, nel testo “ratione temporis” vigente, si applica, ai sensi del n. 127 undecies della parte III della tabella A, alla vendita di una o, contestualmente, di due o più case di abitazione non di lusso, ovvero, se l’alienante rivesta la qualità di costruttore, all’alienazione di fabbricati o di loro porzioni comprensivi, oltre che di unità abitative non di lusso, anche di locali commerciali (negozi o uffici), purché sia provata, in entrambe le descritte ipotesi, la permanenza, dopo la vendita, dell’effettivo e concreto impiego abitativo dell’unità immobiliare compravenduta, dovendosi interpretare la suddetta disposizione conformemente alla sua “ratio legis”, che è quella di favorire l’acquisto della proprietà del cespite da destinare ad esigenze abitative e, indirettamente, di incentivare lo sviluppo dell’edilizia abitativa” (Cass. 21/05/2014 n. 11169 e 27/07/2016, n. 15620).

7.9. E’ pur vero però, nel caso in esame, che l’Ufficio, tramite i predetti motivi, non ha affatto messo in discussione la permanenza dell’effettivo e concreto impiego abitativo, ma solo, genericamente, la riconducibilità dell’immobile alla tipologia presa in considerazione dal legislatore.

8. I motivi 17, 18 e 19 attengono al rilievo n. 8, e sono articolati, rispettivamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

8.1. Va in proposito premesso che la CTR ha ritenuto scorretto il rilievo formulato dall’Ufficio circa la percentuale di detraibilità dell’Iva sugli acquisti, calcolata dalla società in misura maggiore in ragione della percezione di canoni di locazione con aliquota ridotta del 10%, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella allegata, Parte III, n. 127-ter, operante un riferimento alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.

8.2. Secondo la CTR, l’Ufficio avrebbe errato nel non riconoscere l’aliquota ridotta, in quanto “gli immobili locati risultavano inventariati come beni merci tra le rimanenze finali di magazzino, mentre quelli in esenzione sono iscritti al libro inventari tra i beni patrimoniali della società, come documentato in atti”.

8.3. Al contrario, secondo l’Ufficio, vi erano numerosi indici, del tutto trascurati dalla CTR, che deponevano nel senso della non applicabilità dell’Iva agevolata, onde del tutto corretto era il calcolo di percentuale di detraibilità contenuto nell’avviso di accertamento.

8.4. I motivi sono fondati.

8.5. Il n. 127-ter cit. prevedeva l’applicazione dell’Iva agevolata alle locazioni di immobili, adibiti a civile abitazione, effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.

8.6. Sia nel pvc, sia nell’atto di appello, l’Ufficio aveva esposto numerose considerazioni tutte convergenti verso un unico risultato finale e cioè che gli immobili non erano stati affatto costruiti dalla società contribuente ai fini della rivendita, in quanto: i contratti erano di lunga durata; gli alloggi che si liberavano erano tutti prontamente riaffittati; le vendite negli anni erano state assolutamente sporadiche ed occasionali; non era stata posta in essere alcuna iniziativa imprenditoriale tendente alla vendita, come mandati a vendere, incarichi ad operare ricerche di mercato e pubblicità a vendere.

8.7. Tali argomenti sono stati però del tutto trascurati dalla CTR che erroneamente si è limitata a considerare rilevante l’inserimento degli immobili tra le rimanenze finali di magazzino, dato incolore ed irrilevante, dovendo invece la destinazione finalistica prevista dal n. 127-ter cit. essere ricavata da elementi di fatto e non dalla mera appostazione contabile che l’impresa abbia ritenuto di utilizzare.

9. In definitiva, le considerazioni che precedono impongono di dichiarare inammissibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse e di accogliere per quanto di ragione il ricorso incidentale, con rinvio alla CTR che, in diversa composizione, provvederà anche riguardo alle spese del giudizio di legittimità.

10. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR del Piemonte che provvederà, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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