Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34222 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1617-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA MINOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 149/2/2012, depositata il 18.10.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– R.R. proponeva ricorso avverso diversi avvisi di accertamento conseguenti ad attività istruttoria che aveva consentito di accertare l’uso da parte del contribuente di fatture relative ad operazioni inesistenti-recanti rettifica della dichiarazione presentata per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5.

– Per come esposto nella sentenza impugnata, gli atti impositivi sono fondati sulle seguenti circostanze: a) contabilizzazione di fatture emesse da soggetti (società Express Line srl e C.P.) che non avevano presentato alcuna dichiarazione dei redditi ed avevano omesso di dare riscontro al questionario con cui l’Ufficio aveva chiesto spiegazioni; b) i soggetti summenzionati non avevano la disponibilità di strutture di impresa; c) da visure presso la Camera di Commercio era risultata la cancellazione (nel 2007) della ditta C., mentre l’altra società risultava non avere presentato alcun bilancio successivamente al 1995; d) il C. non risultava iscritto all’albo dei mediatori, sebbene lo stesso avesse dichiarato di svolgere tale attività.

– La sentenza con cui la CTP di Milano rigettava il ricorso era riformata dalla CTR che accoglieva il gravame proposto dal contribuente.

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, l’agenzia delle entrate propone ricorso al quale resiste con controricorso parte contribuente.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso consta di sei motivi (per un evidente errore, il n. 3 è ripetuto due volte) che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 3) “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 5) “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 6) “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in reazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il primo motivo e il secondo motivo -da trattare congiuntamente dato che il loro contenuto è il medesimo, solo variando il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, rispettivamente- la ricorrente censura la sentenza laddove afferma che le “dichiarazioni rese da terzi” non potessero essere prese “in considerazione alla luce del D.Lgs. n. 546, art. 7, che non ammette il giuramento e le prove testimoniali”. Il riferimento – continua la esposizione dell’Agenzia – è alle dichiarazioni (prodotte dall’Ufficio) rese dai soggetti che avevano emesso le fatture ( C.P. e F., legale rappresentante della Express Line srl), a dire dei quali le fatture si riferivano ad operazioni inesistenti e al rilievo – decisivo in senso favorevole al contribuente – dato, unitamente alle dichiarazioni prodotte da quest’ultimo, dalla CTP a tale circostanza. Precisa poi la ricorrente provvedendo a citare la parte dell’atto di appello del contribuente di interesse – che lo stesso R. ha dato atto delle predette dichiarazioni in punto falsità delle fatture.

Tutto ciò premesso, si tratta ora di stabilire se le dichiarazioni in parola fossero ammissibili in giudizio, al fine ultimo di una loro valutazione all’interno del complessivo materiale probatorio presente in atti.

– La CTR ha negato che tali dichiarazioni potessero trovare ingresso nel giudizio.

– La statuizione è erronea, in quanto nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dall’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento (nella fattispecie, le dichiarazioni sono state raccolte nel corso degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione), che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. Tali dichiarazioni (anche quando provengano da parte contribuente) hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni (cfr. Cass. n. 24531/2019).

Per le ragioni esposte, i primi due motivi vanno accolti.

– Il terzo motivo denuncia vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente. Il motivo è inammissibile, atteso che – a seguito della novella del 2012 – non è più possibile far valere alcun vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria della sentenza, ma solo il vizio di motivazione omessa ovvero apparente ovvero affetta da contraddittorietà irriducibile.

– Con il quarto e il quinto motivo -da trattare congiuntamente, atteso che il loro contenuto è il medesimo, solo variando il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, rispettivamente- la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di potere escludere la dedotta inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture contestate negli avvisi di accertamento a ragione, tra l’altro, della “documentazione bancaria quali assegni e documentazione amministrativa quali schede personali, idonee ad attestare una effettività operativa, non confutata dall’Ufficio, per cui scatta il principio del non contestato ex art. 115 c.p.c.”.

La doglianza è fondata. La CTR ha, invero, errato nel ritenere provata, da parte del contribuente, l’esistenza delle operazioni per cui è causa sulla scorta della documentazione relativa ai pagamenti effettuati attribuendo valore decisivo alla mancata contestazione da parte dell’Ufficio piuttosto che -all’opposto- affermare il principio secondo cui la medesima documentazione non poteva, da sola, costituire prova della esistenza delle operazioni ritenute fittizie, non potendosi assegnare alcun rilievo al fatto che l’Ufficio avesse o meno formulato specifiche contestazione a riguardo di detta documentazione, atteso che in sede di accertamento la contestazione erariale ha avuto per oggetto non i pagamenti ma la effettività delle operazioni, sottese alle fatture emesse e ai relativi pagamenti.

Il sesto motivo -che ripete il contenuto degli ultimi due motivi prospettando un vizio di motivazione- resta assorbito alla luce dello scrutinio riservato alla restante parte del ricorso.

Conclusivamente, vanno accolti i motivi primo, secondo, quarto e quinto, inammissibile il terzo, assorbito il sesto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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