LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11852/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
L.V.C. rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Braccioforte, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 19, presso lo studio dell’Avv. Emiliano Scarantino per procura speciale a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 952/30/14, depositata il 20.3.2014.
Udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 9.7.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
OSSERVA L’Agenzia delle Entrate notificava a L.V.C., esercente l’attività di produzione di prodotti di panetteria, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 con il quale, a seguito di accertamento analitico-induttivo, rettificava il reddito di impresa ed accertava maggiori imposte, recuperando costi indebitamente dedotti oltre sanzioni ed interessi.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo e la CTP di Palermo accoglieva il ricorso.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate proponeva appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 952/30/14, depositata il 20.3.2014, confermava la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza del giudice del gravame l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3. e 4.
Lamenta che la CTR aveva omesso di considerare che nel caso di accertamento analitico-induttivo, la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi non è il frutto di una valutazione effettuata a priori secondo parametri astratti, ma di una analisi fattuale degli elementi posto a base della presunzioni.
La censura non è fondata.
Questa Corte ha chiarito che con l’accertamento analitico-induttivo l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (Cass. n. 28728 del 2017; Cass. n. 10581 del 2015; Cass. n. 20060 del 2014; Cass. n. 5731 del 2012; Cass. n 26341 del 2009), con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 28713 del 2017; Cass. n. 16119 del 2017; Cass. n. 26036 del 2015; n. 7871 del 2012).
Nella specie la CTR pur premettendo che il metodo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate era analitico – induttivo ha ritenuto non sussistere le presunzioni atte a sostenere l’accertamento.
La CTR ha, infatti, affermato: “né può sostenersi che si sia in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti, perché è proprio la formula utilizzata dai verbalizzanti per il calcolo dei prodotti – e perciò il metodo – che viene a ragione contestata dal contribuente”.
La CTR ha quindi ritenuto fondate le difese del contribuente che, come si legge nel ricorso introduttivo riprodotto nelle controdeduzioni, aveva contestato la percentuale di sfrido operata, l’applicazione generalizzata a tutte le vendite del prezzo al dettaglio, la considerazione dell’acquisto di farina di tipo “00” al solo uso esclusivo di pane e biscotti, senza tenere conto degli altri utilizzi.
L’Ufficio non ha riprodotto, ai fini della specificità, il PVC, anche solo nella parte di interesse, non consentendo la verifica della metodologia utilizzata, né risulta averlo prodotto in giudizio.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Lamenta che la CTR non aveva tenuto conto del corredo probatorio offerto dall’Ufficio, nonché della significativa carenza di prova ascrivibile al contribuente.
La censura è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000). Quanto poi alla valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. Con modif. dalla Legge n. 134 del 2012 (Cass. SU 20867/2020; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia al pagamento delle spese processuali che liquida in euto 10.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021
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