Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34237 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21471/2019 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Bargelloni, con studio in Vicenza, via Cesare Battisti 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2525/2019 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– D.S., cittadino della Guinea, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha dichiarato l’inammissibilità del di lui gravame proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria decisi dalla Commissione territoriale di Verona – sezione di Vicenza;

– la corte territoriale ha ritenuto tardivo l’appello contro l’ordinanza di rigetto comunicata dalla cancelleria del tribunale in data 30 gennaio 2018 ed introdotto con atto di citazione depositato in cancelleria ed iscritto a ruolo in data 7 marzo 2018,in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata;

– la corte d’appello ha ritenuto che a seguito della modifica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello contro l’ordinanza emessa dal tribunale ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e segg., deve essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione;

– la corte territoriale ha, inoltre, precisato che il giudizio d’appello può ritenersi validamente introdotto laddove, indipendentemente dal nomen iuris conferito all’atto introduttivo, esso abbia i requisiti previsti dalla legge e venga depositato in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla medesima previsto, non essendo sufficiente che entro il suddetto termine sia avvenuta la sola notificazione;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 24 e 111 Cost.) per avere la corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione per tardività della stessa sulla scorta della ultima pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 28575/2018 che, capovolgendo il precedente orientamento (Cass. 17420/2017), ha stabilito che l’appello dell’ordinanza emessa dal tribunale ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., contro il diniego della protezione statuito dalla commissione territoriale debba essere proposta con ricorso anziché con atto di citazione;

– assume il ricorrente che tale mutamento di giurisprudenza costituisce un vero e proprio overulling che gli ha impedito di svolgere le proprie difese in violazione dell’art. 24 e 111 Cost.;

– la censura è infondata;

– non ricorrono né, invero, sono stati allegati nel caso di specie i presupposti per l’applicazione del principio dell’incolpevole affidamento come valorizzato nella pronuncia di questa Corte S.U. N. 28575/2018 e sez. I, n. 29506/2018;

– ciò posto deve, dunque, ritenersi corretta l’applicazione fatta dalla Corte d’appello di Venezia nella sentenza pubblicata il 18/6/2019, svariati mesi dopo il chiarimento espresso dalle Sezioni unite sulla questione di massima di particolare importanza sollecitata dalla Prima sezione civile con l’affermazione del principio contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 28575/2018 che ha chiarito la correttezza della forma del ricorso ai fini dell’instaurazione dell’appello avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal tribunale sulla domanda di protezione internazionale;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per non avere la corte d’appello, quando alla prima udienza ha modificato il rito e concesso il termine per il deposito dei documenti rinviando per la discussione, rimesso in termini il ricorrente che aveva utilizzato legittimamente la forma della citazione sulla base del consolidato orientamento di legittimità;

– la censura appare inammissibile poiché il ricorrente non ha allegato di avere avanzato, all’udienza avanti alla corte d’appello, la domanda di rimessione in termini alla luce della facoltà riconosciuta dall’invocato art. 153 c.p.c., comma 2, né che questa sia stata rigettata sicché, la censura in esame risulta priva di interesse;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, giustifica il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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