Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34242 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20066/2019 R.G. proposto da:

E.O., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Briganti, con domicilio in Fermignano, alla Via Ruggieri n. 26/A.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 6281/2019, depositato in data 15.5.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

E.O. – cittadino nigeriano – ha proposto istanza di protezione internazionale alla Commissione territoriale di Ancona, esponendo di essere nato e cresciuto a ***** e di aver abbandonato il paese di origine per sottrarsi alle minacce ricevute per essersi rifiutato di aderire alla setta dei *****.

La Commissione territoriale ha respinto la domanda, non riconoscendo all’interessato alcuna forma di protezione.

Su opposizione del ricorrente, il tribunale – con decreto n. 6281/2019 – ha confermato il provvedimento di diniego, ritenendo che il ricorrente non avesse circostanziato la domanda e avesse reso dichiarazioni contraddittorie e lacunose quanto alle modalità dell’aggressione subita, alla situazione personale (età, salute, condizione sociale) e al rischio dell’affiliazione forzata.

Nulla di specifico il ricorrente aveva saputo riferire circa le caratteristiche, la diffusione e le attività delle associazioni criminali come descritte da fonti informative qualificate, ed anzi, nonostante l’origine e la diffusione di tali gruppi in ambito universitario, aveva dichiarato di aver studiato solo fino all’età di 12 anni.

Quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e alla concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il tribunale ha posto in rilievo che E.O. non aveva neppure allegato di essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa, etc., oggetto di persecuzione.

Il decreto ha preso in esame la situazione della Nigeria, rilevando che l’UNHCR aveva fornito indicazioni di non rimpatrio solo per le regioni del Nord del paese, mentre nell’area di provenienza del ricorrente non erano segnalati rischi di attentati, né conflitti tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, pur dando atto delle criticità connesse allo stato di povertà delle fasce di popolazione che non beneficiavano dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti sul loro territorio.

In merito alla domanda di protezione umanitaria, oltre ad osservare che nulla era stato allegato riguardo all’inserimento conseguito in Italia, il giudice ha ritenuto insussistente nel paese di origine una condizione di generale compromissione dei diritti umani, anche per l’esistenza di strumenti istituzionali di tutela.

Per la cassazione del decreto E.O. propone ricorso in quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, art. 11, lett. a) e art. 13, art. 135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 737 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, contestando al tribunale di aver ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente con una motivazione gravemente carente e contraddittoria (nel punto in cui ha contestualmente negato la stessa sussistenza dei presupposti della protezione), basata su un’acritica adesione alle conclusioni della Commissione territoriale, e di non aver minimamente tenuto conto degli elementi, anche documentali, prodotti in giudizio, confermativi della vicenda personale dell’interessato.

Nessuna giustificazione avrebbe reso il tribunale riguardo all’impossibilità di configurare l’appartenenza dell’interessato ad una minoranza etnica o anche di ravvisare la consumazione di atti persecutori, avendo inoltre utilizzato fonti non aggiornate per l’esame del paese di provenienza, trascurando l’insufficiente grado di tutela accordato dal sistema giudiziario, la condizione carceraria della Nigeria, il compimento di atti di violenza ad opera di gruppi privati.

La stessa comparazione tra la situazione di partenza ed il grado di inserimento conseguito in Italia sarebbe priva di motivazione specie riguardo alle ragioni di fragilità dipendenti dall’età, dal percorso migratorio, dalla vicenda personale del ricorrente.

Il ricorrente si duole inoltre che l’udienza di comparizione sia stata tenuta da un giudice onorario che non ha composto il Collegio giudicante e che nessuno dei componenti togati abbia avuto modo di esaminare il ricorrente e di percepire i risvolti – anche non verbali delle dichiarazioni.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, addebitando al tribunale di non aver neppure valutato i fatti allegati in causa, le condizioni socio-politiche della Nigeria, le modalità di reclutamento, le caratteristiche del cult ***** e tutti gli altri elementi, anche non verbali, delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, oltre che il grado di inserimento conseguito nel paese di approdo.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., L. n. 881 del 1997, art. 11, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, art. 35 bis, comma 11, lett. a), artt. 2, 3 e 16 della Direttiva Europea n. 2013/32, art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7 e 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo doveva essere vagliata solo sulla base del loro effettivo contenuto, di quanto dedotto nel corso dell’audizione e di quanto risultante dalla documentazione depositata in giudizio, applicando i criteri legali di attendibilità e prendendo altresì in considerazione il fatto che il ricorrente aveva riportato ferite da arma da fuoco, a conferma della consumazione – ai suoi danni di atti persecutori da parte dei *****. Eventuali dubbi in proposito andavano colmati tramite l’audizione, da svolgere dinanzi all’intero Collegio e ciò anche in vista dell’esame della richiesta di permesso per ragioni umanitarie, respinta senza alcuna plausibile giustificazione e senza alcuna comparazione con il grado di inserimento conseguito in Italia, trascurando anche che, in base alle indicazioni Circolare 3716/2015 del Ministero dell’interno, detto permesso può esser rilasciato anche in caso di calamità naturali o di fattori locali ostativi al rimpatrio.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 46 della Direttiva 2013/32, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione del principio di effettività dell’esame del ricorso e dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte del tribunale.

2. I quattro motivi, che vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

In adesione all’insegnamento espresso recentemente dalle Sezioni Unite, deve ritenersi legittima la prassi, seguita dalle sezioni specializzate di numerosi tribunali, di delegare l’udienza di comparizione, pur se destinata anche all’audizione del richiedente asilo, a un giudice onorario appartenente all’ufficio per il processo e non facente parte del collegio giudicante (Cass. s.u. 5425/2021; Cass. 4887/2020; Cass. 3356/2019).

Il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 del medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.

L’estraneità al collegio giudicante del giudice delegato per lo svolgimento dell’udienza di discussione (o per l’audizione del richiedente asilo) non ha rilievo sotto il profilo del rispetto del principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 276 c.p.c.: per i procedimenti camerali tale principio non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali (Cass. 7878/2020; Cass. 4887/2020).

Quanto all’impossibilità per il collegio giudicante di apprezzare i risvolti non verbali delle dichiarazioni ove l’audizione sia delegata ad un componente non chiamato ad integrare il Collegio, manca un dato normativo che conferisca rilievo a tali elementi e difettano pure indicazioni o spunti ermeneutici in tal senso negli stessi lavori preparatori della disciplina legislativa di riferimento, che non contiene alcun richiamo agli elementi di comunicazione non verbali (cfr. testualmente, Cass. s.u. 5425/2021).

2.1. La necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della Direttiva 2013/32/UE proceda all’audizione personale deve essere valutata alla luce dell’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato dal medesimo art. 46, paragrafo 3, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente asilo.

L’autorità giudiziaria può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente svolto in occasione del procedimento di primo grado, stante l’esigenza di sollecita definizione del giudizio (cfr. Corte di Giustizia UE 26.7.2017, C-348/16, Moussa Sacko).

Invero, le disposizioni della direttiva 2013/32/UE, lette alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, devono essere interpretate nel senso che la normativa comunitaria non osta a che il giudice nazionale respinga il ricorso senza procedere all’audizione, qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, sempre che, in occasione della procedura di primo grado, sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo secondo.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, deve leggersi in conformità al disposto dell’art. 46, par. terzo, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE. Pertanto, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi ipotesi neppure prospettata nel caso in esame – il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 27073/2019; Cass. 5973/2019; Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

2.2. Passando al merito del ricorso, deve osservarsi che, nel ritenere non attendibile la vicenda personale del ricorrente e le ragioni dell’abbandono del paese di origine, il tribunale ha legittimamente valorizzato la genericità delle dichiarazioni, la mancanza di elementi di contestualizzazione della vicenda (riguardo ai particolari dell’aggressione e alla presunta affiliazione forzosa da parte di una setta locale), svolgendo un ruolo di cooperazione istruttoria sia nella ricognizione delle condizioni generali di sicurezza interna della Nigeria, sia con riferimento alla presenza e all’attività delle sette locali, senza che le informazioni assunte (cfr. decreto pag. 7) siano smentite dalle fonti successive citate in ricorso (da cui emerge, essenzialmente, una maggiore diffusione e capacità criminale dei cults locali, assurti a vere e proprie organizzazioni di carattere mafioso: cfr. report del Ministero dell’interno del 24.1.2018, ricorso, pag. 28).

Le conclusioni accolte appaiono fondate sulla motivata evidenziazione dei richiamati aspetti illogicità, sulla carenza di analiticità e di coerenza rispetto alle informazioni acquisite d’ufficio e non su un acritico richiamo per relationem alle argomentazioni della commissione territoriale.

La ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni assunte nel procedimento giustificava – in ogni caso – il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e il diniego della protezione sussidiaria e ciò in quanto l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5), non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 4892/2019).

L’obbligo del giudice di acquisire informazioni sulla reale ed attuale situazione del Paese di origine (cd. cooperazione istruttoria) non sorge per il solo fatto che sia stata proposta una domanda di protezione internazionale, collocandosi in rapporto di stretta connessione con la circostanza che il richiedente abbia fornito una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

Va aggiunto, infine, che l’ipotizzata consumazione di atti persecutori da parte di sette private, oltre che ritenuta, come detto, non credibile, non giustificava il riconoscimento dello status di rifugiato, una volta accertato che il ricorrente avrebbe potuto ottenere tutela dalle autorità locali (cfr. decreto, pag. 9).

Sotto altro profilo, è principio già affermato da questa Corte che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione, ma ciò sempre con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (cfr. in motivazione, Cass. 18148/2020; Cass. 9043/2019).

2.2. Anche con riferimento alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del decreto qualifiche, il giudice ha ricostruito la situazione di sicurezza interna della Nigeria, dando conto dell’assenza dei presupposti applicativi della norma sulla base di informazioni aggiornate a data prossima alla decisione (non superate da informazioni più recenti e di segno contrario, menzionate in ricorso), rilevando la presenza – nella regione di provenienza del richiedente asilo – una situazione di insicurezza legata per lo più al controllo delle fonti energetiche, priva di un tale livello di pericolosità da porre a rischio l’incolumità delle persone per lo loro sola presenza sul territorio nazionale, secondo la nozione di violenza indiscriminata elaborata dalla giurisprudenza comunitaria quale situazione del tutto eccezionale (cfr., CGUE sentenze 30 gennaio 2014 nella causa C285/12 e 17 febbraio 2009 nella causa C- 465/07).

2.3. In merito alla protezione umanitaria, il decreto, con motivazione che sintetica ma del tutto logica, ha posto in rilievo l’assenza di un inadeguato grado di tutela dei diritti fondamentali e la mancanza di una condizione di fragilità di partenza anche alla luce della ritenuta inattendibilità dei fatti dedotti, dando atto che nessun elemento era stato prodotto dall’interessato quanto all’inserimento conseguito in Italia, il che precludeva ogni comparazione con la situazione di partenza.

In effetti, in tema di protezione umanitaria, pur in assenza di una tipizzazione legale dei seri motivi che possono giustificare il rilascio del permesso di soggiorno, occorre valutare la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente asilo, correlata alla condizione personale e alle ragioni che abbiano determinato l’espatrio (Cass. s.u. 19393/2009 e Cass. s.u. 5059/2017).

Quanto alla mancata considerazione degli indici di vulnerabilità legati all’età, alla situazione personale, familiare e a quella generale del paese di appartenenza, oltre che all’episodio di ferimento, la censura è generica, non chiarendo perché tali elementi fossero rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria e, più specificamente, ai fini della esposizione – in caso di rimpatrio – al rischio di riduzione del godimento dei suoi diritti fondamentali al di sotto di una soglia minima inderogabile.

Inoltre, in merito al ferimento da arma da fuoco, non è dato stabilire in che modo tale episodio fosse sicuramente imputabile all’azione dei ***** e perché dovesse necessariamente rilevare quale indice sintomatico di persecuzione (piuttosto che caratterizzarsi come accadimento isolato o privo di significatività ai fini della protezione internazionale).

In ogni caso, l’intero ricorso suppone la possibilità di un sindacato di merito o almeno di un controllo di adeguatezza motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, sollecitando un controllo non più consentito in sede di legittimità. L’attuale formulazione della norma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e quindi la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 8053/14).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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