LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12364 – 2020 R.G. proposto da:
I.G. – c.f. ***** – elettivamente domiciliata con indicazione dell’indirizzo p.e.c. in Messina, alla via S.
Sebastiano, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Caroe’
che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Messina n. 146/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Messina depositato in data 3.4.2019 I.G. si doleva per l’irragionevole durata del processo penale celebrato a suo carico per il reato di calunnia dinanzi al Tribunale di Messina e definito in primo grado dopo oltre sette anni con sentenza di assoluzione del 5.2.2019.
Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto in data 9.4.2019 il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente a pagare in favore della Cassa delle Ammende la somma di Euro 3.000,00.
3. I.G. proponeva opposizione.
Resisteva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto n. 146/2020 la Corte di Messina accoglieva l’opposizione solo e limitatamente all’invocata revoca della condanna in favore della Cassa delle Ammende.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso I.G.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001.
Deduce, alla stregua del rilievo per cui l’equa riparazione deve correlarsi pur alle attività che precedono l’esercizio dell’azione penale, che il processo penale “presupposto” ha avuto inizio con la querela orale da ella sporta in data 24.1.2012 nei confronti dei presunti responsabili del reato di truffa ai suoi danni; che l’attività di indagine l’ha coinvolta sin dal 9.5.2012, data in cui ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.
8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione della legge; illegittimità costituzionale dell’art. 2 L. Pinto, comma 2 bis, dichiarata con sentenza della Corte costituzionale n. 169/19” (così ricorso, pag. 7).
Deduce che, così come ha puntualizzato la Corte costituzionale con la sentenza n. 169/2019, la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione può assumere rilievo unicamente ai fini della quantificazione dell’indennizzo, ma non può condizionare la proposizione della domanda di equa riparazione.
Deduce che l’impugnata statuizione è significativamente contraddittoria, siccome la corte d’appello, da un lato, ha preso atto della sentenza n. 169/2019 della Corte costituzionale, dall’altro, ha ritenuto la medesima sentenza non applicabile al caso di specie.
9. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
10. Si impongono le seguenti preliminari puntualizzazioni.
Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, “il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato (…) ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari”. La Corte costituzionale, con sentenza n. 184 del 8/23.7.2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, cit., nella parte in cui non prevede che il processo penale si considera iniziato quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.
Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 1 ter, comma 2, l’imputato ha diritto di presentare un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima del decorso del termine triennale di ragionevole durata del processo penale di primo grado.
Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 1 bis, comma 2, chi, pur avendo proposto un rimedio preventivo (tra cui l’istanza di accelerazione da parte dell’imputato), ha subito un danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, ha diritto all’equa riparazione.
Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2-bis, nei processi che alla data del 31.10.2016 eccedono la durata ragionevole, non si configura la necessità dell’esperimento dei rimedi preventivi e quindi non si configura per l’imputato la necessità della proposizione dell’istanza di accelerazione.
11. Su tale scorta si rimarca quanto segue.
La corte di merito ha evidenziato che, pur alla stregua della documentazione allegata in fase di opposizione, non era possibile desumere che I.G. avesse avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari anteriormente alla prima udienza preliminare, ossia anteriormente all’11.11.2014.
La corte di merito ha evidenziato, conseguentemente, che non era possibile affermare che alla data del 31.10.2016 il processo penale “presupposto” avesse già superato il limite del triennio, sì che in dipendenza della non applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, per effetto della disposizione transitoria di cui alla stessa L., art. 6, comma 2-bis, non fosse nella specie necessaria la proposizione dell’istanza di accelerazione ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione, istanza di accelerazione alla cui proposizione I.G. non aveva atteso.
12. Ebbene con i surriferiti passaggi motivazionali dell’impugnata decisione interferisce senza dubbio la sentenza n. 175 dei 24.6/30.7.2021 (in G.U. 1 s.s. 04/08/2021, n. 31), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-ter, comma 2 (…), nel testo (“l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis) risultante dalle modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. a) e b), “.
E’ necessario quindi che in sede di rinvio si rivaluti la materia del contendere alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 175/2021.
13. Il rilievo summenzionato è assorbente.
Propriamente è assorbente sia con riferimento agli ulteriori passaggi motivazionali dell’impugnato dictum, passaggi con i quali la corte siciliana ha specificato che non esplicava rilievo nel caso di specie la sentenza n. 169/2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), nel testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 208 del 2015 (escludente il diritto all’equa riparazione, qualora l’imputato non avesse proposto istanza di accelerazione del processo penale entro i trenta giorni successivi al superamento del termine di ragionevole durata. Segnatamente, al riguardo, la corte messinese ha specificato che la Consulta, nell’occasione della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 169/2019, non aveva inteso dichiarare l’illegittimità costituzionale consequenziale delle novelle disposizioni, introdotte con la L. n. 208 del 2015 e merce’ le quali l’istanza di accelerazione del processo penale era stata inserita in un sistematico complesso di rimedi preventivi all’irragionevole durata, da esperire a pena di inammissibilità della domanda di equa riparazione), sia con riferimento alle ragioni di doglianza veicolate precipuamente dal secondo motivo.
Ovviamente resta assorbita nella valutazione da compiersi alla luce della sentenza n. 175/2021 della Corte costituzionale anche il rilievo della ricorrente (veicolato dal secondo motivo) secondo cui per nulla ha tenuto nel processo “presupposto” comportamenti dilatori.
14. Il decreto della Corte d’Appello di Messina n. 146/2020 va quindi cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
15. In ogni caso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie, come da motivazione, il ricorso, cassa il decreto n. 146/2020 della Corte d’Appello di Messina e rinvia alla stessa Corte, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021