Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34245 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 898/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

il fallimento della “***** S.r.l.”, con sede in *****, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Settembre, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Brunella Caiazza, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 28 maggio 2019 n. 4553/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 28 maggio 2019 n. 4553/03/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’imposta di registro ed i relativi accessori per la registrazione di una sentenza civile di condanna sull’azione di responsabilità civile degli amministratori R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 146, ha accolto l’appello proposto dal fallimento della “***** S.r.l.” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 3 agosto 2017 n. 12963/25/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo la sussistenza delle condizioni per la registrazione a debito della sentenza civile di condanna, stante l’astratta qualificazione di illiceità penale della condotta dannosa (con particolare riguardo all’omesso versamento di contributi previdenziali per importo eccedente – secondo i giudici di merito – la soglia di punibilità di Euro 6.000.000,00). La “***** S.r.l.” si è costituita con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si è regolarmente instaurato il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, art. 59, lett. d, e art. 60, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver accertato se il giudice civile avesse valutato la sussistenza del reato ai fini della condanna degli amministratori della società fallita al risarcimento dei danni.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Invero, è pacifico che, in tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, comma 1, lett. d) (secondo cui “si registrano a debito (…) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”), riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento dei danni derivanti da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5952; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24096; Cass., Sez. 5, 22 gennaio 2020, n. 1296; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9618). Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto può essere apprezzato anche nell’ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l’imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’esercizio della relativa azione (Cass., Sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5952; Cass., Sez. 5, 22 gennaio 2020, n. 1296; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9618).

Ai fini della prenotazione a debito, infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili (Cass., Sez. SA, 13 aprile 2021, n. 9618).

Neppure è necessario, come è stato incidentalmente rilevato dall’amministrazione finanziaria, che la registrazione a debito debba essere obbligatoriamente richiesta dal Cancelliere del giudice emittente al momento della trasmissione della sentenza per la liquidazione dell’imposta di registro.

Difatti, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 60, comma 2, qualora si ritenga che i provvedimenti giurisdizionali presentino i requisiti per la registrazione a debito, ancorché la Cancelleria del giudice civile non l’abbia richiesta, l’amministrazione finanziaria può sospendere la liquidazione dell’imposta di registro e segnalare il rilievo all’ufficio giudiziario per la formulazione del proprio parere. Per cui, è evidente che, allorquando anche l’amministrazione finanziaria non ne abbia ravvisato la sussistenza, i presupposti per la registrazione a debito possono, comunque, essere riconosciuti dal giudice tributario.

1.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo accertato come dalla sentenza civile fosse emersa a carico degli amministratori della società fallita l’imputabilità di condotte astrattamente e potenzialmente suscettibili di rilevanza penale (in particolare, l’omesso versamento di imposte e contributi previdenziali per oltre Euro 6.000.000,00, nonché la distrazione di ingenti somme di denaro dalle casse sociali), per cui la registrazione a debito è stata riconosciuta.

2. Dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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