Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34268 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16953/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., con l’avvocato Sergio Gabrielli, e domicilio eletto in Roma, al Viale Mazzini, n. 114/b, presso l’avv. Andrea Guidi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per le Marche, n. 180/01/2014, depositata il 29 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Consigliere Marcello Fracanzani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione;

nessuno comparso per le parti.

FATTI DI CAUSA

La ditta “Costruzioni Pi. e P. s.r.l.” era oggetto di verifica generale per l’anno di imposta 2005, al cui esito le veniva notificato avviso di accertamento con ripresa a tassazione di maggior reddito ricostruito in via analitico induttiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1.

In ragione della compagine costituita da soli due soci al 50% ciascuno, l’Ufficio applicava la presunzione delle società a ristretta base sociale, con ribaltamento dell’accertato anche in capo ai singoli soci, in proporzione alla relativa quota detenuta, pur con ripresa a tassazione nei limiti del 40% dell’accertato, secondo la disposizione vigente all’epoca dei fatti.

Esperito inutilmente il tentativo di accertamento con adesione, il contribuente adiva il giudice di prossimità, richiamando nel merito gli argomenti fatti propri dalla società in ordine alla legittimità della ripresa a tassazione societaria presupposta e spiegava altresì difese proprie in ordine alla presunzione di maggior reddito.

La CTP accoglieva il ricorso, affermando che si possono dimostrare come distribuiti solo gli utili che siano transitati in bilancio o per i quali vi sia stata formale delibera di distribuzione, donde appellava l’Agenzia non trovando però accoglimento presso il giudice del gravame che confermava la sentenza di primo grado, riproducendone le argomentazioni di fondo e irrobustendole con l’assunto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in principio proposta dall’Ufficio, fosse stata abbandonata in sede di impugnazione, donde si sarebbe formato il giudicato sul punto e ritenendo altresì mera presunzione contra ius l’equiparazione fra società di persone e società di capitali a ristretta base azionaria.

Ricorre per cassazione l’Ufficio, affidandosi a tre motivi di ricorso, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 914 del 1986, artt. 5 e 47, in combinato disposto con gli artt. 2247,2697,2727 e 2729 c.c., per aver la CTR ritenuta abbandonata in sede di gravame l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei motivi e che la presunzione di riparto fra i soci del maggior utile accertato costruisca un soggetto fiscale non previsto dal legislatore, cioè la società di capitali a ristretta base azionaria, mentre – a sua volta – l’affermazione di maggiori ricavi societari non avrebbe i caratteri propri della presunzione legale.

Con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando nella sostanza la motivazione apparente per aver il giudicante d’appello ritenuto che la personalità giuridica della società di capitali renda impermeabile ogni trasferimento di danaro ai soci in assenza di una delibera societaria, circostanza non superabile in via presuntiva.

Con il terzo motivo si avanza doglianza di omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sostanza lamentando che la gravata sentenza non abbia considerato che il maggior reddito accertato in capo alla società non fosse stato contestato dal contribuente, limitandosi a ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci.

I tre motivi, strettamente legati fra loro, possono essere esaminati congiuntamente, imperniandosi sulla stessa questione giuridica, ovvero la natura di presunzione semplice di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati (anche induttivamente) in capo ad una società di capitali a ristretta base azionaria.

Com’e’ noto, il sistema del diritto tributario si fonda sull’accertamento di fatti indicativi di reddito, la cui prova è a carico dell’Ufficio, che può dunque dedurne validamente la presunzione di maggior ricchezza rispetto al dichiarato, ponendo a carico del contribuente l’onere di provare che dai fatti accertati non sono derivati i redditi presunti. E tutto ciò in coerenza con il sistema generale delle presunzioni impresso dal codice civile e, di volta in volta, affinato dalle singole disposizioni tributarie che prendono in esame una circostanza speciale, elevandola a presunzione. Il controllo della corretta applicazione delle norme spetta al giudice della nomofilachia che ne ricava il principio di diritto.

Sul tema specifico della controversia, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; n. 27049/2019, nonché Cass. VI – 5 n. 24820/2021). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519).

A questi principi non si è attenuta la gravata sentenza che merita annullamento, con rinvio al giudice del merito perché si uniformi al predetto orientamento.

donde sono stati annullati gli atti impositivo, oggetto del contendere.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per le Marche, cui demanda altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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