LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2994/2015 R.G. proposto da:
T.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo Campese in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 88, presso lo studio dell’Avv. Giorgio Spadafora;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5914/7/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 13 giugno 2014;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 233/3/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento rigettò il ricorso proposto da T.A., quale legale rappresentante della ASD Real Benevento Calcio dal ***** al *****, contro l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Benevento – a seguito delle risultanze di un processo verbale di constatazione con cui era stato contestato alla ASD Real Benevento Calcio un reddito imponibile per l’anno 2007 pari ad Euro 209.107,00, derivante da fatture attive emesse e rilevate dagli elenchi clienti e fornitori ricavati dall’applicazione “*****” della Amministrazione Tributaria e conseguente IVA evasa – aveva accertato i tributi evasi e sanzioni consequenziali per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e mancata tenuta delle scritture contabili, queste ultime irrogate anche a carico degli autori della violazione e cioè P.A., R.C. e T.A., in qualità di legali rappresentanti che avevano agito rispettivamente per i periodi della carica ricoperta ed in particolare per R. dal ***** al *****, per T. dal ***** al ***** e per P. dal ***** in poi.
T.A., per quanto ancora interessa, aveva dedotto con il ricorso iniziale che aveva ricoperto la carica di Presidente della associazione sportiva solo per l’ultimo periodo dell’anno 2007 e non aveva emesso le fatture contestate, per cui non rispondeva, ai sensi dell’art. 38 c.c., delle sanzioni per fatti del 2007 che non erano a lui imputabili. La Commissione Tributaria Provinciale rigettò però il ricorso ritenendo inverosimile che il T. non si fosse fatto consegnare la documentazione contabile dal suo precedesse onde risalire alla situazione economica finanziaria della Associazione e che quindi fosse priva di fondamento la scusante della sua mancata conoscenza della emissione di fatture per ben 312.000,00 Euro nel 2007.
Investita dall’appello del T. – il quale lamentò che spettava alla Agenzia delle Entrate dimostrare che egli fosse stato effettivamente l’autore della violazione mentre la sentenza di primo grado aveva confermato l’accertamento sul solo presupposto che dall’agosto del 2007 aveva rivestito la carica di Presidente dell’ASD – la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 5914/07/2014, depositata in data 13 giugno 2014, lo rigettò poiché il fatto che le fatture fossero state emesse prima della nomina del T. come legale rappresentante della Associazione non costituiva una esimente della sua responsabilità, dovendo il legale rappresentante subentrante usare la precauzione di redigere un verbale di consegna dei documenti corredato della situazione patrimoniale alla data del ***** ed inoltre non risultava che il T. avesse espletato azioni legali nei confronti del precedente rappresentante legale.
Contro la sentenza di appello, non notificata, il contribuente ha presentato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con atto notificato in data 21/26 gennaio 2015.
Resiste con tempestivo controricorso la Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la sentenza impugnata fondato la responsabilità del T. esclusivamente sul fatto che lo stesso, dalla fine del mese di agosto 2007 e fino al 29 novembre 2010, aveva rivestito lo status di Presidente dell’Associazione il che rivelava la carenza del procedimento logico giuridico della sentenza impugnata in quanto “assimila, in modo errato la responsabilità personale del ricorrente al fatto che lo stesso ha – per un periodo di tempo – ricoperto la carica di legale rappresentante dell’associazione, estendendola addirittura all’attività precedente la sua nomina svolta da terzi (emissione delle fatture oggetto dell’accertamento)”.
2. Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 38c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata violato il principio per cui la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, ai sensi dell’art. 38 c.c., è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, con la conseguenza che chi la invoca in nome e per conto dell’associazione ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente, tanto è vero che lo stesso Ufficio aveva notificato l’accertamento personalmente e contemporaneamente a tre soggetti che si erano susseguiti nel tempo nella carica; nonché l’ulteriore principio per cui la responsabilità in questione non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell’associazione, per cui il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando la permanenza di esso in capo a colui che lo aveva in origine contratto.
3. Il primo motivo, con cui si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata con riguardo ad un fatto controverso, peraltro neppure indicato, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
3.1. In primo luogo, si tratta di impugnazione di una sentenza di appello emessa in un giudizio di appello introdotto dopo l’11 settembre 2012 agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, (l’appello risulta infatti promosso il 18.10.2013), completamente confermativa di quella di primo grado, con conseguente inammissibilità del motivo del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (v.. per tutte, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018 Rv. 648075 – 01).
3.2. In tal caso il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 Rv. 643244 – 03; conforme Cass. Sez. L -, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 Rv. 654646 – 01), il che nella specie non è avvenuto e comunque risulta dalla sentenza d’appello che si è trattato di conferma integrale e per motivi speculari, con conseguente inammissibilità del motivo.
3.3. Inoltre, la invocata disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, già nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevedeva l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. La censura s’infrange poi ora contro il principio di diritto, applicabile ratione temporis (all’impugnazione della sentenza, depositata il 13.6.2014, si applica il testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. n. 143 del 2012), secondo il quale la riformulazione di questa norma dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054 nonché, tra varie, ord. 9 giugno 2014, n. 12928 e sez. un. 19881 del 2014).
3.4. Orbene, nel caso in esame, il giudice d’appello ha indicato gli specifici argomenti di diritto e di fatto in base ai quali ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata correttamente argomentata, mentre il ricorrente si limita a sostenere che la motivazione sarebbe erronea in ordine alla individuazione dell’autore della violazione, dovendo essere ritenuto colui che aveva posto in essere le condotte omissive, essendo invece il T. in carica dal 27 agosto 2007: di guisa che il motivo si traduce nella denuncia d’insufficiente motivazione, inibita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14477; da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02).
3.5. Ciò vale anche con riguardo alla censura -contenuta nel corpo del primo motivo di ricorso – di “omesso esame di un fatto decisivo della controversia”, che sarebbe consistito nella erronea assimilazione della nomina con l’attività svolta dal presunto autore materiale della violazione, in assenza di prove sul punto, poiché il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione comunque non invocata con il ricorso per cassazione e che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640194 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018 Rv. 650931 – 01).
4. Il secondo motivo, proposto sotto il profilo della violazione dell’art. 38 c.c., e della regola sulla distribuzione dell’onere della prova, è infondato.
4.1. Il ricorrente assume che il legale rappresentante della ASD, nominato nell’agosto del 2007, non poteva essere ritenuto responsabile di fatti accaduti nel corso dell’anno di imposta 2007 ed in particolare per le fatture emesse dal pregresso legale rappresentante prima che egli assumesse l’incarico, alla luce in particolare di alcune sentenze di questa Corte, sezione seconda e sezione terza, del 2007 e del 2008 in ordine alla responsabilità del legale rappresentante di una associazione che sia subentrato ad altro.
4.2. In proposito, la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, è nel senso che “in tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma “ex lege”, come nel caso di debiti tributari, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (v, da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019 Rv. 652724 – 01; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 2007; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473 del 2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19486/2009; Cass. 2169/18). Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., comma 2, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (Cass. n. 752 del 2017; Cass. n. 18188 del 2014; Cass. n. 26290 del 2007). E’ stato però precisato, sempre con le sopra indicate decisioni di questa Corte, che, proprio in virtù di tale ultimo orientamento, ormai ampiamente consolidato, concernente in via specifica la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie di chi svolge compiti di amministrazione e di gestione nell’ambito dell’associazione, “deve ritenersi sussistere un principio di presunzione idoneo a far supporre che i predetti soggetti concorrano nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazioné; ò cosicché non vi è necessità di una specifica prova, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della attività svolta in concreto dal legale rappresentante, specie in un caso in cui, come quello in esame, il legale rappresentante non ha mai contestato di avere svolto in concreto le attività collegate alla carica.
4.3. E’ stato poi aggiunto che, in tema di violazione delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità solidale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 98, del legale rappresentante di una società per il pagamento di soprattasse e pene pecuniarie va intesa non come una forma di responsabilità oggettiva per debito altrui, ma come responsabilità per fatto proprio, in relazione al rapporto organico che lega il rappresentante alla società ed ai poteri di amministrazione, direzione e gestione collegati a detto ufficio. Ciò comporta che, essendo la redazione, la presentazione e l’approvazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi atti propri dell’amministratore, anche se riguardanti un precedente periodo d’imposta, cui si riferisce l’accertamento tributario che ha dato luogo all’irrogazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, questi risponde ai sensi della detta norma, trattandosi di atti a lui direttamente imputabili (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2667 del 07/02/2007 Rv. 596841 – 01). Dalle norme del codice civile emerge infatti che la presentazione del bilancio, la sua redazione e presentazione all’assemblea sono compiti che incombono sugli amministratori successivamente alla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono; Il bilancio va infatti approvato dopo la chiusura dell’esercizio ed entro il termine massimo dei sei mesi dalla chiusura stessa. Tali atti vanno quindi imputati anche agli amministratori in carica nel periodo successivo alla fine dell’esercizio di riferimento, poiché è in tale periodo che vengono predisposti.
4.4. Analoghi principi sono stati ritenuti applicabili da questa Corte nel caso di associazioni non riconosciute, che qui interessa specificamente. In particolare, con l’ordinanza n. 4478 del 23.02.2018 Rv. 647119 – 01 e la successiva conforme ordinanza n. 22861 del 26/09/2018 Rv. 650816 – 01, questa Corte è tornata sul tema della responsabilità personale, ex art. 38 c.c., del legale rappresentante di una associazione non riconosciuta a fronte di un accertamento fiscale, ritenendo – sulla base di plurime pronunce del giudice di legittimità, che, in materia di responsabilità del legale rappresentante di associazione non riconosciuta, avevano riconosciuto il principio secondo cui “la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione trascende la posizione assunta astrattamente dal soggetto nell’ambito della compagine sociale ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente determinante la creazione di rapporti obbligatori e tale da far ritenere il soggetto coobbligato in solido con l’associazione per le obbligazioni da questa assunte” – la sussistenza della responsabilità personale di colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta anche con riguardo ai rapporti extra negoziali e quindi per i debiti di imposta che sorgono ex lege, ma pure che “in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo”.
4.5. Nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta il rappresentante legale subentrante non può quindi andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato, allorché assume la carica, non solo a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi non ancora scaduta, come nel caso in esame trattandosi di dichiarazione che doveva, comunque, essere presentata addirittura nel 2008, ma anche ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa, dovendosi tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma pure del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4478 del 23/02/2018 Rv. 647119 – 01; conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22861 del 26/09/2018 Rv. 650816 – 01, sopra citate;), posto che, in tema di responsabilità del soggetto che rappresenta l’associazione non riconosciuta, “la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 38 c.c., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell’associazione ma si fonda sull’attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito” e che il principio “si applica anche ai debiti di natura tributaria” (cfr. Cass. n. 16344 del 2008 e Cass. n. 19486 del 2009; Cass. n. 20485 del 2013; conf. Cass. n. 12473 del 2015). D’altro canto, la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (Cass. n. 5746 del 2007).
4.6. Orbene, alla luce di tali principi discendenti dall’orientamento di questa Corte sopra citato, la sentenza impugnata ha fatto sul punto applicazione corretta del D.Lgs n. 472 del 1997, art. 11, nella interpretazione derivante dalla giurisprudenza consolidata, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, con riguardo alla responsabilità del soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia avuto la gestione dell’attività dell’associazione, quale era certamente nel caso in esame il T. che rivestiva ed esercitava incontestabilmente la carica di Presidente e legale rappresentante della Associazione a far data dall’agosto del 2007, per cui avrebbe dovuto tenere la contabilità almeno per parte del 2007, operando anche le necessarie correzioni per l’anno in corso e comunque era responsabile in via esclusiva per la presentazione delle dichiarazioni fiscali che doveva avvenire nel 2008.
4.7. Al contrario, il rilievo del ricorrente secondo cui di tutti gli adempimenti avrebbe dovuto rispondere il pregresso legale rappresentante, che pure era cessato dalla carica ad agosto del 2007, non tiene conto del fatto che le dichiarazioni fiscali non erano ancora scadute al momento della assunzione delle funzioni da parte del T., per cui della omessa presentazione poteva e doveva rispondere solo il T., al pari delle violazioni contabili, pur se riferite in parte ad un periodo di imposta in cui era subentrato al precedente legale rappresentante, in virtù dei poteri che in materia tributaria sono attribuiti al rappresentante fiscale che “non solo è tenuto a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, non andando esente da eventuale responsabilità sanzionatoria, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesattì. Infatti, ciò che rileva “ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima in materia tributaria è non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia comunque provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità”.
4.8. Il secondo motivo di ricorso è perciò infondato poiché, da un lato, il ricorrente non ha mai contestato di avere svolto il suo incarico dopo la nomina come Presidente e, da altro lato, egli non è stato chiamato a rispondere di errori contabili commessi nel 2006 da altri, bensì del corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti successivamente alla sua nomina, essendo emerso che egli non aveva presentato le dichiarazioni fiscali, relative all’anno di imposta 2007, che andavano a scadere successivamente alla sua nomina e non avendo comunque provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità. Se è pur vero, infatti, che la verificazione del presupposto di imposta e quindi l’insorgenza dell’obbligazione tributaria è collocato, in parte, in epoca precedente alla intervenuta successione nella carica è altrettanto vero che al suo verificarsi è correlato l’obbligo di presentazione della dichiarazione, obbligo “differito” all’anno successivo rispetto a quello di percezione del reddito. Ed, in proposito, questa Corte (v. Cass. n. 19982 del 2019 Rv. 654762 01) ha anche di recente ribadito, ancora una volta, che è principio sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (Cass. n. 5746 del 2007) e che, pertanto, chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (v. Cass. n. 26290 del 2007 e Cass. n. 25748 del 2008). Su queste premesse mette punto, nondimeno, osservare che da tale orientamento giurisprudenziale non può trarsi il convincimento che il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’ente, avendo questa Corte ripetutamente e condivisibilmente affermato, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna, che “La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta si ricollega non solo all’effettività dell’ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell’art. 38 c.c., al legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d’IVA). Invero, i debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, di talché deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell’ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato. Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell’ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari. Quand’anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell’attività dell’ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge. In tal senso, il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l’ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo. Piuttosto, mette in conto valorizzare, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, dall’altro, la fonte legale dell’obbligazione tributaria, non potendosi trascurare il nucleo dei poteri attribuiti dalle disposizioni normative in subiecta materia al rappresentate fiscale: costui non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso – in ultima analisi – il pagamento delle imposte” (così testualmente Cass. n. 19982 del 2019, sopra citata).
4.9. Anche da ultimo questa Corte, poi, ha ulteriormente ribadito, con ordinanza n. 3093 del 09/02/2021 Rv. 660472 – 01, che “In tema di associazione non riconosciuta, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., del rappresentante subentrante – il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa – ha l’onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta – derivanti “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di relativa investitura”: il che nella specie non solo non è stato dimostrato, ma non risulta essere stato mai neppure dedotto.
4.10. Non sussiste comunque la invocata violazione di norme di diritto, poiché tale vizio consiste in una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa attraverso l’esame dei principi che regolano la materia, mentre nel caso in esame il ricorrente, pur trascrivendo le disposizioni normative che assume violate dalla decisione impugnata, attribuisce alle stesse una valenza ed una interpretazione che sono avulse da quelle offerte dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle Entrate. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, comma 1 bis, essendo stato il ricorso notificato il 21 gennaio 2015.
PQM
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021