LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7301/15 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
C.G. e M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1644/13/14 depositata in data 9 settembre 2014 udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate impugnò la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da C.G. e M. avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stato recuperato maggior imponibile ai fini Irpef, per l’anno d’imposta 2007, a seguito di accertamento nei confronti della società a ristretta base azionaria, Poggio s.r.l., di cui i due contribuenti erano soci al 50 per cento ciascuno.
2. La Commissione tributaria regionale, respingendo l’impugnazione, motivò che l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato annullato con sentenza n. 442/02/11 della C.T.P. di Carrara, poi confermata con sentenza n. 57/35/13 della C.T.R., e che ciò comportava che erano venuti meno i presupposti di fatto e di diritto sui quali poggiavano gli accertamenti notificati ai soci.
3. Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
I contribuenti, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 124 disp. att. c.p.c., e dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Lamenta che la C.T.R. ha ritenuto di annullare la ripresa a tassazione concernente un maggior reddito di partecipazione sul solo presupposto che l’avviso di accertamento emesso per la medesima annualità nei confronti della società Il Poggio s.r.l. era stato annullato, senza tenere conto che una simile conseguenza si sarebbe potuta verificare solo a seguito di un annullamento definitivo dell’accertamento a carico della società e non certo per effetto di una sentenza non definitiva, impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La C.T.R., pertanto, ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la controversia sottoposta alla sua cognizione e quella concernente l’atto impositivo rivolto alla società, avrebbe dovuto verificare se la sentenza che aveva definito quest’ultima controversia fosse o meno passata in giudicato e, in caso negativo, sospendere la controversia dinanzi ad essa pendente, ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cfr. Cass., sez. 5, 27/09/2016, n. 19013). La ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extrabilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l’anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cfr. Cass., sez. 5, 29/11/2017, n. 28542). Deve, peraltro, escludersi che un siffatto principio violi il divieto di presunzione di secondo grado, giacché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale che, in tal caso, caratterizza la gestione sociale (Cfr. Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25683).
2.1. Come è noto, l’accertamento a carico del socio non può prescindere da un valido accertamento in capo alla società, costituendo quest’ultimo il presupposto indefettibile per l’accertamento stesso, ovvero il “fatto costitutivo della pretesa tributaria” (Cfr. Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25115).
Questa Corte ha infatti già affermato che l’annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società (Cass., sez. 5, 31/10/2018, n. 27895; Cass., sez. 5, 19/01/2021, n. 752 ha precisato che tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, in ipotesi di giudicato formale, qualora non sia stato contestato e scrutinato il merito della pretesa tributaria).
2.2. Nessun effetto può invece spiegare l’accertamento non definitivo a carico della società nel connesso giudizio nei confronti del socio, stante l’indipendenza dei relativi giudizi. Ne consegue che la sentenza in questa sede impugnata non poteva annullare la pretesa verso i soci sul presupposto che la sentenza resa dalla C.T.R. nel giudizio riguardante l’impugnazione dell’atto impositivo nei confronti della società era stata a questa favorevole, e ciò in considerazione del fatto che quella sentenza al momento in cui è stata resa la decisione qui gravata non era ancora passata in giudicato.
2.3. Va, tuttavia, rilevato che dopo l’emissione della sentenza d’appello n. 57/35/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 1 luglio 2013, e la proposizione del ricorso per cassazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, avverso detta pronuncia, è intervenuta la sentenza n. 17305 del 2021 di questa Corte, depositata il 17 giugno 2021, con la quale, nel distinto giudizio concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento a carico della società, è stato rigettato il ricorso dell’Ufficio finanziario, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza d’appello resa nei confronti della società. Tale decisione ha invero rilevato che la C.T.R., con accertamento di fatto, aveva accertato che la società Il Poggio s.r.l. aveva trasferito un immobile a titolo oneroso alla socia, dietro versamento di un corrispettivo in denaro, senza procedere ad alcuna distribuzione in natura di utili o riserve disponibili ai soci.
Ebbene, non può porsi in dubbio che questa Corte, attraverso un’attività conoscitiva svolta d’ufficio (Cass., sez. U, 16/06/2006, n. 13916; Cass., sez. 1, 23/12/2010, n. 26041), nel caso in cui il giudicato si sia formato – come è accaduto nel caso di specie – in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, ben possa pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali), che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante. In tal senso depone, infatti, il duplice dovere incombente sulla Corte: a) di prevenire il contrasto di giudicati, in coerenza con il divieto del bis in idem; b) di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale della Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 ord. giud. (Cass., sez. U, 17/12/2007, n. 26482).
Da tali affermazioni di principio consegue, pertanto, con riferimento al caso di specie, che dall’esame della decisione di questa Corte n. 17305/2021 – operabile d’ufficio, per le ragioni suesposte – deve inferirsi la formazione di un giudicato concernente la negazione della pretesa fiscale nei confronti della società, dovendosi ritenere definitivamente annullato l’avviso di accertamento a suo carico.
L’annullamento per motivi attinenti al merito spiega efficacia riflessa nel presente giudizio, poiché travolge anche gli avvisi di accertamento emessi a carico dei soci.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, essendo i contribuenti rimasti intimati.
Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass., sez. 5, 15/05/2015, n. 9974; Cass., sez. U, 25/11/2013, n. 26280).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021