Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34347 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22309-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in BOSCOTRECASE, VIA G.B. MONACO n. 32, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BALZANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonché contro FONDIARIA SAI SPA, C.G., AZZURA SPA, M.G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2709/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M. Dott. MARIO FRESA.

RILEVATO

che:

D.M. convenne in giudizio C.G. e M.G.M. e le loro compagnie assicuratrici per r.c.a. rispettivamente, Fondiaria Sai s.p.a. e Azzurra Assicurazioni s.p.a. – per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale che aveva visto coinvolti il motoveicolo condotto dal M., sul quale l’attrice era trasportata, e l’autovettura del C.;

al procedimento venne riunito quello promosso dal M. nei confronti del C. e della Fondiaria Sai s.p.a. per il risarcimento dei danni riportati dal motociclo, nel quale il C. aveva svolto domanda riconvenzionale nei confronti del M. e della Azzurra s.p.a. per il ristoro dei danni della sua autovettura;

il Tribunale di Torre Annunziata accertò l’esclusiva responsabilità del C. e lo condannò, in solido con la Fondiaria Sai, al risarcimento dei danni in favore della D. e del M., rigettando la riconvenzionale del C.;

con atto di appello notificato al C. e alla Fondiaria Sai, la D. impugnò la sentenza in punto di quantum;

si costituì in giudizio la Fondiaria Sai, che eccepì l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 331 c.p.c., in quanto non notificato al M. e alla Azzurra s.p.a., ed impugnò la sentenza in via incidentale per avere erroneamente affermato la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura;

si costituì in giudizio anche il C., che argomentò sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del M. e della Azzurra s.p.a. e propose gravame incidentale per sentir accertare la responsabilità esclusiva o concorrente del M.;

alla prima udienza del 21.2.2012, la Corte di Appello ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi;

disposti vari rinvii di udienza a seguito dello smarrimento del fascicolo d’ufficio, con ordinanza dell’11.2.2014, la Corte ordinò nuovamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del M. e della Azzurra s.p.a.;

alla successiva udienza si costituì in giudizio la UnipolSAI s.p.a., quale procuratrice speciale della Azzurra s.p.a., eccependo l’inammissibilità degli appelli per non essere stato integrato il contraddittorio nel termine concesso alla prima udienza di comparizione delle parti;

la Corte di Appello di Napoli, dichiarata la contumacia del M., ha affermato l’inammissibilità degli appelli (sia di quello principale della D. che di quelli incidentali del C. e della Fondiaria Sai), rilevando che:

il rinvenimento del fascicolo di ufficio aveva consentito di apprezzare che già all’udienza del 21.2.2012 la Corte aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del M. e della Azzurra s.p.a. entro il termine di novanta giorni prima della successiva udienza del 9.10.2012;

non risultando che alcuna delle parti avesse provveduto a tale integrazione, conseguivano gli effetti di cui all’art. 331 c.p.c., comma 2;

né l’inammissibilità delle impugnazioni poteva ritenersi superata dall’avere la Corte, col provvedimento dell’11.2.2014, nuovamente ordinato l’integrazione del contraddittorio, “poiché tale provvedimento fu erroneamente reso nell’ignoranza della precedente ordinanza del 21 febbraio 2012, attesa l’indisponibilità del fascicolo d’ufficio”, e andava pertanto revocato;

ha proposto ricorso per cassazione la D., affidandosi a un unico motivo;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 – bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale;

il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del citato art. 23, comma 8-bis, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 102,103,331,332 c.p.c. e art. 2055 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

premesso che nel giudizio di appello, introdotto dalla D. esclusivamente in punto di quantum, gli appelli incidentali erano stati proposti in punto di an, la ricorrente rileva che: quando l’attore “proponga congiuntamente o in via alternativa domanda nei confronti di più convenuti chiedendo la condanna in solido e/o di chi tra essi è tenuto al pagamento della prestazione (…) non si configura nessun rapporto unico e inscindibile ma rapporti giuridici autonomi e distinti ai quali corrisponde una situazione di litisconsorzio facoltativo (…) e non di litisconsorzio necessario (…) che, sul piano processuale, resta tale e non configura alcuna inscindibilità delle cause nell’eventuale fase di impugnazione”;

nel caso di specie, tuttavia, a seguito della riunione al giudizio introdotto dalla D. di quello n. 2415/04 in cui i soggetti convenuti nella prima causa “controvertevano vicendevolmente l’uno contro l’altro esclusivamente in ordine a chi tra essi fosse stato il responsabile del sinistro, quei rapporti inizialmente scissi (…) erano divenuti inscindibili”, determinandosi un litisconsorzio processuale, “atteso che nei due giudizi riuniti si doveva accertare un titolo di responsabilità, concorrente e/o esclusivo di uno dei due conducenti e proprietari, che era comune ad ambedue le cause riunite”;

atteso che la dipendenza fra le due cause atteneva esclusivamente all’an, per effetto della sentenza di condanna esclusiva nei confronti del C. (e della sua assicuratrice) “si erano risolte entrambe le controversie riunite nelle quali la ricorrente ed il M. erano risultati a vario titolo parti vittoriose”, cosicché “l’impugnazione della ricorrente esclusivamente nei confronti dei soccombenti e non verso gli altri (il M. ed il suo assicuratore) sul quantum, in merito al quale tra i convenuti non vi era stata in primo grado nessuna lite, escludeva in radice la sussistenza di una causa dipendente da quella principale”;

ne conseguiva che “il litisconsorzio necessario di tipo processuale sussistente in 1 grado e sciolto dalla sentenza del Tribunale (…) per l’istante era venuto meno nel giudizio di appello ed esso doveva rimanere tale in questa sede, almeno fino a quando l’appellato-appellante incidentale C. non avesse provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del M. e del suo assicuratore per ottenere la di lui responsabilità, rivivendo solo a seguito di tale chiamata; con la conseguenza che l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. non doveva ritenersi tale nei confronti della ricorrente”; rispetto alla quale, così come per la Fondiaria s.p.a., l’ordine dato dalla Corte “doveva valere esclusivamente ai fini dell’art. 332 c.p.c.”;

il Giudice di appello aveva dunque violato l’art. 331 c.p.c. avendo “ritenuto, sulla base dell’appello principale sul quantum e di quelli incidentali sull’an proposti, che le cause riunite in 1 grado e dipendenti l’una con l’altra sull’an in ordine all’accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro, fossero rimaste tali anche nel grado di appello senza tener conto, però, che esse non lo erano mai state né in 1 né in 2 grado sul quantum atteso che mancava qualunque richiesta in ordine al regresso dell’un convenuto verso l’altro rispetto alla domanda solidale proposta dalla ricorrente ex art. 2055 c.c.; e nemmeno lo erano più in 2 grado sull’an per effetto della sentenza di 1 grado che, avendo dichiarato la responsabilità esclusiva di uno di essi, aveva sciolto, su tale punto, quel vincolo di inscindibilità dei rapporti tra essi e tra ognuno di essi con la ricorrente”;

la sentenza impugnata doveva pertanto “essere cassata dichiarandosi l’appello principale proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di 1 grado ammissibile e non soggetto all’ordine imposto dal Giudice di 2 grado ai sensi dell’art. 331 c.p.c.”;

alla luce dei principi espressi da Cass. n. 10243/2014 (che richiama, a sua volta, Cass. n. 2360/1965, Cass. n. 2769/1967, Cass. n. 3114/1999 e Cass. n. 15734/2004), ritiene il Collegio che sussista la necessità di verificare se, in primo grado, i convenuti evocati in giudizio dalla D. avessero richiesto l’affermazione dell’esclusiva responsabilità dell’altro con efficacia di giudicato o soltanto come mezzo di eccezione per paralizzare la domanda attorea nei propri confronti; egualmente occorre considerare il contenuto delle domande e delle difese svolte dalle parti nei giudizi originariamente introdotti avanti al G.d.P. e successivamente riuniti a quello promosso dalla D.; va inoltre verificato il contenuto della sentenza di primo grado;

deve pertanto disporsi il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, mandandosi alla Cancelleria di richiedere alla Corte di Appello di Napoli la trasmissione del fascicolo di ufficio (n. 3980/2011), che dovrà essere completo del fascicolo di primo grado (da acquisire, ove non già avvenuto, ad opera della stessa Corte territoriale).

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere alla Corte di Appello di Napoli la trasmissione del fascicolo di ufficio (n. 3980/2011 R.G.), che dovrà essere completo del fascicolo di primo grado (da acquisire, ove non già avvenuto, a cura della stessa Corte territoriale).

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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