LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30651/2018 R.G. proposto da:
B.G., e B.M., rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Scorsone, e dall’Avv. Saverio Malaguti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via delle Fornaci, n. 43;
– ricorrenti –
contro
P. Holding S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Tarasconi, e dall’Avv. Gian Carlo Sutich, con domicilio eletto in Roma, Via Quintino Sella, n. 41, presso lo studio dell’Avv. Camilla Bovelacci;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 259/2018 depositata il 14 marzo 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. La P. Holding S.r.l. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Modena la società B.A. & Co. S.n.c. nonché G. e B.M., chiedendo la condanna della prima e, in subordine, dei secondi al pagamento dei costi di ripristino della pavimentazione di immobile sito in ***** per complessivi Euro 34.933,08 oltre IVA.
Secondo quanto riferito nella sentenza qui impugnata, a fondamento della domanda P.H. S.r.l. espose che:
– con contratto del 28 marzo 2008 essa aveva concesso in locazione l’immobile alla società Giemma s.n.c. di B.G. e M. (successivamente estinta) che lo destinò alla lavorazione per conto terzi di sottoprodotti di macellazione;
– poiché tale attività comportava l’impiego di abbondanti quantità d’acqua salata per il lavaggio di pelli, la conduttrice modificò la pavimentazione dell’immobile e si impegnò a riconsegnare l’immobile alla locatrice nello stato di fatto in cui lo aveva ricevuto;
– il 1 gennaio 2009 il contratto venne risolto consensualmente;
– contestualmente venne sottoscritto un nuovo contratto di locazione, senza soluzione di continuità, tra l’attrice e la società B.A. & C. S.n.c., con il medesimo contenuto di quello stipulato in precedenza con Giemma s.n.c., compreso il punto 7 sugli obblighi di ripristino;
– in data 27 aprile 2010 la nuova conduttrice recedette dal contratto senza provvedere al ripristino della pavimentazione.
Nella resistenza dei convenuti, il tribunale, per quel che in questa sede interessa, accolse detta domanda in quanto proposta nei confronti di G. e B.M., soci illimitatamente responsabili della Giemma s.n.c.; la rigettò invece nei confronti della B.A. & C. s.n.c..
2. Con sentenza n. 259/2018 del 14 marzo 2018 la Corte d’appello di Bologna ha confermato tale decisione ritenendo che:
– l’ultima conduttrice non era subentrata nel contratto stipulato dalla s.n.c. Giemma, trattandosi di due autonomi contratti;
– la risoluzione del primo contratto aveva prodotto quale effetto liberatorio ex nunc, quello di escludere la società Giemma s.n.c. dal proseguire nella locazione, ma l’aveva obbligata al rimborso delle spese di ripristino della pavimentazione;
– siccome la Giemma s.n.c. risultava estinta, tali oneri erano venuti a gravare sui soci illimitatamente responsabili, G. e B.M.;
– “quanto al successivo contratto, concluso il 27 aprile 2010 con la s.n.c. B., se è vero che la stessa risulta obbligata ai costi di ripristino ai (sensi della, n.d.r.) clausola n. 7, va escluso che tra essi vi siano le spese necessarie al ripristino della pavimentazione, per due ordini di motivi: il primo rilevabile ictu oculi dalla clausola n. 8 del contratto, la quale non fa alcun riferimento alle stesse, ma si riferisce ad opere di miglioria e/o addizioni… pacificamente non eseguite dalla s.n.c. B.; il secondo ha riguardo al fatto che la nuova conduttrice ha preso in consegna l’immobile quando esso già inglobava le modifiche alla pavimentazione eseguite dalla s.n.c. Giemma” (così testualmente in sentenza, pag. 6).
3. Avverso detta sentenza G. e B.M. propongono ricorso affidato a tre motivi, cui resiste la P. Holding S.r.l., depositando controricorso, illustrato da memoria.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1590 c.c..
Sostengono, in sintesi, che gli obblighi di rimessione in pristino dell’immobile locato al termine del primo rapporto, per contratto e per legge posti a carico della conduttrice Giemma s.n.c., dovevano considerarsi venuti meno per effetto del comportamento della società locatrice che, ricevendosi l’immobile e immediatamente concedendolo in locazione alla B. s.n.c. perché fosse destinato alla medesima attività, aveva mostrato di avere interesse al mantenimento di quella situazione e comunque se ne era giovata, dal momento che era stato proprio grazie alle canalizzazioni eseguite dalla Giemma s.n.c. che la P. Holding s.r.l. aveva potuto stipulare il nuovo contratto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Fatto, in tesi, rappresentato (si trascrive dal ricorso, pag. 17) dall’avere, P. Holding S.r.l., “accettato dalla Giemma s.n.c. l’immobile con le opere eseguite e non ripristinate, al fine di poterlo affittare successivamente alla B. s.n.c. (che abbisognava di tali opere svolgendo la medesima attività di Giemma s.n.c.), e concordando con la sola B. s.n.c. l’esecuzione degli interventi ripristinatori”.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., in quanto applicato non ad un contratto ancora in essere tra le parti ma a un diverso contratto, precedentemente stipulato tra parti diverse.
4. Deve preliminarmente rilevarsi il difetto di integrità del contraddittorio non essendo stata evocata nel presente giudizio di legittimità la società B.A. & Co. S.n.c., presente invece sia in primo grado che in appello.
La causa nei confronti di tale società è da considerare inscindibile, configurandosi una ipotesi di litisconsorzio processuale derivante dal fatto che la stessa è stata evocata in giudizio quale titolare passiva dell’azionato obbligo di ripristino in alternativa ai germani B..
Ed infatti la domanda della P. Holding S.r.l. è stata accolta nei confronti di questi ultimi (soci illimitatamente responsabili della Giemma s.n.c. prima conduttrice) sul presupposto della infondatezza della stessa domanda nei confronti della B.A. & Co s.n.c. (seconda conduttrice) ed ha avuto luogo l’impugnazione dei convenuti/appellanti riconosciuti quali unici obbligati.
In questo caso si determina pertanto nesso di inscindibilità, perché la postulazione della erroneità della sentenza, avendo essa affermato la responsabilità di uno dei pretesi danneggianti nel presupposto dell’esclusione della responsabilità dell’altro, necessariamente implica il coinvolgimento del preteso responsabile mandato assolto dalla responsabilità (v. in motivazione Cass. 12/05/2014, n. 10243).
5. Va pertanto ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società con conseguente rinvio dalla causa a nuovo ruolo.
PQM
visto l’art. 371-bis in relazione all’art. 331 c.p.c., ordina alle parti e segnatamente ai ricorrenti, che vi hanno interesse, di provvedere alla notificazione del ricorso per cassazione unitamente alla presente ordinanza, alla società B.A. & Co. S.n.c., entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché di provvedere ai successivi adempimenti previsti dall’art. 371-bis c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021