Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34352 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34010-2019 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso dall’avv.to DAVIDE VERLATO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZIONE VICENZA;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n 8051/2019, depositata il 01/10/2019;

la relazione della causa svolta nella camera consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. K.I., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto a seguito della morte dei genitori era stato affidato agli zii e questi lo avevano cacciato di casa: temendo di essere oggetto di malefici e riti magici da parte dei parenti aveva deciso di fuggire con transito in vari paesi dell’Africa per poi approdare in Libia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 a violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e del principio del dovere di cooperazione istruttoria del giudice: lamenta che la decisione a lui sfavorevole si era fondata soprattutto sulla mancanza di credibilità del racconto, senza alcun approfondimento sulla situazione generale del paese fondata sull’acquisizione di C.O.I. aggiornate ed attendibili.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti in relazione alla richiesta, contenuta nel ricorso, di concessione di un permesso per motivi umanitari. Denuncia altresì la possibile violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e l’omesso esame del suo transito in Libia.

3. Tuttavia, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.

Al riguardo, si osserva che:

a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”. (cfr. Cass.SU 15177/2021);

b. in relazione a tale interpretazione che costituisce “diritto vivente”, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017 per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU (cfr. Cass. III 17970/2021).

Conseguentemente, è necessario, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, rinviare la presente controversia a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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