LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13727/2019 proposto da:
CLUB CAMPEGGIATORI ROMANI (c.c.R.) soc. cooperativa a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Roberto Scott n. 62 presso lo studio dell’avvocato Sandro Campagna, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.S., F.A., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Gondar 14, presso lo studio dell’avvocato Paolo Papa, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 6685/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 23/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6695/2018, depositata in data 23/10/2018, – in controversia promossa da C.S., F.A., P.G. e Pu.Lu. nei confronti della Club Campeggiatori Romani CCR società cooperativa r.l., per sentire sospendere l’esecuzione delle delibere della società del 20/12/2011, 13/12/2012 e 8/3/2012, con le quali era stata decisa l’esclusione ed espulsione dei primi quali soci perché partecipanti, con incarichi gestionali, ad un’associazione portatrice di interessi contrastanti con quelli della cooperativa (con termine di 15 gg. per l’eliminazione della situazione di conflitto, con le dimissioni e la cessazione di qualsivoglia carico all’interno dell’associazione concorrente), nonché condannare la società convenuta al risarcimento dei danni, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto le domande attrici, dichiarando l’inefficacia della Delib. 20 dicembre 2011 di esclusione dei soci, avendo gli stessi, nel termine concesso in detta delibera (l’unica da prendere in considerazione, non potendo le delibere successive modificare i motivi posti a sostegno della delibera di esclusione), in data 15/1/2012, presentato le dimissioni da associati e dalla carica associativa in seno alla predetta associazione (non rilevando che l’effettiva loro sostituzione fosse avvenuta solo il 30/1/2012), respingendo le altre domande degli attori e la domanda riconvenzionale della convenuta.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, correttamente, il Tribunale aveva distinto le dimissioni da associati della associazione, poste in essere dagli appellati “tra l’ll ed il 18 novembre 2012”, e quelle da incarichi gestori, rassegnate all’adunanza del consiglio direttivo dell’Associazione CCR, cosicché, quanto alla contestata posizione del P. (per avere il Tribunale fatto riferimento, come data delle dimissioni, al 15/1/2012, data anteriore alla comunicazione del medesimo del 17/1/2012), si doveva considerare che le dimissioni dello stesso si erano concretizzate in due momenti diversi, una da membro del Consiglio Direttivo (il 15/1/2012) ed una da associato (il 17/1/2012) ed inoltre il Tribunale ben poteva motivare diversamente dalla decisione assunta anteriormente in un procedimento cautelare, ordinanza questa sempre revocabile.
Anche il secondo motivo era infondato, non essendovi stata alcuna violazione del Regolamento integrativo dello Statuto dell’Associazione Club Campeggiatori Romani (in punto di ritardo nella sostituzione degli associati dimissionari), atteso che le dimissioni erano intervenute allorché il mandato dei membri del Consiglio direttivo era già scaduto, cosicché la sostituzione automatica (con i soci che nella precedente votazione avevano riportato il maggior numero dei voti), prevista dall’art. C punto 7 del Regolamento, non aveva potuto operare e comunque, essendosi dimessa la maggioranza dei componenti il Consiglio, i nuovi membri avrebbero dovuto essere nominati dall’assemblea dei soci; in ogni caso, nell’interpretazione della condizione risolutiva prevista nella Delib. 20 dicembre 2011, doveva darsi rilievo al solo comportamento dei soci, che si erano prontamente attivati a presentare le dimissioni alle cariche rivestite nell’associazione concorrente, non potendo rilevare condotte tenute da terzi (l’assemblea dell’associazione che doveva procedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari); non si poteva, inoltre, tener conto di altre allegazioni, relativamente al luogo di invio delle dimissioni e dell’organo presso cui esse erano state rassegnate, perché tardivamente formulate, in comparsa conclusionale.
Avverso la suddetta pronuncia, la Club Campeggiatori Romani CCR SC a r.l. propone ricorso per cassazione, notificato il 23/4/2019, affidato ad un motivo, nei confronti di C.S., F.A., P.G. (che resistono con controricorso, notificato il 27/5/2019) e di Pu.Lu. (che non svolge difese).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2385, 2448, norme dettate in materia di società per azioni ma applicabili analogicamente alla associazione non riconosciuta (la CCR), in punto di prorogatio della carica di consiglieri dell’associazione fino al 17/2/2012, data di comunicazione della cessazione dalle cariche al Registro delle Imprese, e 1362 c.c., in tema di interpretazione del contratto, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, costituito dal contenuto delle delibere dell’assemblea dei soci del 3/3/2012, con la quale si era deliberato di proporre agli amministratori di eliminare il termine di 15 gg concesso nella Delib. 20 dicembre 2011, in quanto non previsto dallo Statuto, e del Consiglio Direttivo dell’8/3/2012, con la quale il Consiglio, preso atto della volontà del soci, aveva eliminato il suddetto termine, rimettendo i soci esclusi nel termine per l’impugnazione della delibera di esclusione. In sostanza, ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere che la condizione risolutiva della delibera di esclusione si era attuata, tardivamente, non nel gennaio 2012, ma soltanto il 17/2/2012 (data di comunicazione della cessazione delle cariche sociali) o al più il 30/1/2012, giorno in cui si sarebbe tenuta l’assemblea, priva di data certa, di delibera del mutamento dell’assetto dell’Associazione CCR.
2. La censura è inammissibile.
Il motivo sottende, invero, una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.
Quanto dedotto dalla ricorrente, nel corpo del motivo, non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicché il riferimento alle norme in tema di società (la prorogatio dei consiglieri dimissionari) o di interpretazione del contratto appare palesemente inconferente, giacché quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui la Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti.
Inoltre, non viene efficacemente censurata la statuizione della Corte di merito in ordine al fatto che, vertendosi in tema di delibera di esclusione dei soci e tenuto conto della condizione risolutiva prevista nella delibera di esclusione del 2011, non poteva rilevare in alcun modo la condotta di terzi estranei agli associati dimissionari, ma solo la tempestiva attivazione degli associati.
Ancora, la deduzione in ordine alla violazione dell’art. 2448 c.c. non risulta dalla sentenza impugnata essere stata formulata in sede di appello e la ricorrente non indica dove e come essa l’avesse eccepita nel merito.
Occorre poi premettere, sui vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile nella specie, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. n. 23940/2017).
Ora, in ordine al vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio e che sia stato oggetto di discussione tra le parti, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, cosicché “il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (SSUU n. 8053/2014).
Nella specie, i fatti allegati nel motivo, come oggetto di un asserito omesso esame, sono stati tutti esaminati dalla Corte d’appello, che ha ritenuto rilevante il solo contenuto della delibera di esclusione del 2011 (ove era apposta la condizione risolutiva) e non le modifiche successive.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021