LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29396-2019 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CECCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAI LEO NOBILI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANA NARDELLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 4897/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 9/8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.
RILEVATO
che:
1. Il giudice delegato al fallimento di ***** s.r.l. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dal Dott. M.G. per aver redatto la relazione di attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento e rilevando che il professionista aveva recepito acriticamente le stime del patrimonio della società debitrice su cui era basata la proposta di concordato liquidatorio.
2. Il Tribunale di Verona, a seguito dell’opposizione sollevata dal professionista, condivideva le valutazioni effettuate dal giudice delegato e ribadiva che l’attestatore, nell’ambito di un piano concordatario che si basava principalmente sul realizzo di immobili, aveva recepito i valori indicati all’interno di una perizia di stima generica e priva dell’indicazione dei parametri concreti valutati, limitandosi ad affermare di aver acquisito a suo conforto informazioni, di cui però non aveva indicato fonte e contenuto.
3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 9 agosto 2019, ha proposto ricorso M.G. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di ***** s.r.l. in liquidazione.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1460 c.c. in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: il Tribunale, pur imputando al M. un supino appiattimento sulle risultanze di una perizia di stima generica e priva dell’indicazione dei parametri in concreto valutati, non ha tenuto conto – assume il ricorrente – che l’autore di tale perizia era stato incaricato su indicazione dello stesso Tribunale e ammesso definitivamente al passivo del fallimento (in via privilegiata con rango prededucibile).
L’attestatore, quindi, aveva svolto la propria attività nel pieno rispetto dei principi approvati dal proprio ordine professionale ed attenendosi alle best practices in materia, dato che aveva richiesto la predisposizione di un’apposita relazione di stima da parte di un tecnico indicato dal Tribunale e aveva poi raccolto informazioni per le vie brevi al fine di verificare che le valutazioni del perito trovassero effettivo riscontro nel mercato.
5. Il motivo, risulta, nel suo complesso, inammissibile.
5.1 Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).
Il ricorso in esame non è affatto coerente con questi principi, perché non indica le ragioni per le quali i documenti trascurati (il cui contenuto, peraltro, non attesta affatto che la nomina del redattore della perizia di parte sia avvenuta su espressa indicazione del Tribunale) avrebbero senza dubbio dato luogo a una decisione diversa e presuppone che la loro rilevanza discenda automaticamente dall’avvenuta ammissione del credito del professionista che aveva predisposto la stima per conto della compagine in concordato.
In realtà l’inadempimento rilevato dal Tribunale consiste non solo e non tanto nel supino appiattimento dell’attestatore sulle risultanze della perizia di parte, ma piuttosto nel mancato controllo della stima degli immobili su cui si basava la proposta di concordato liquidatorio, attraverso analisi autonome e verificabili “tramite indicazione dei dati acquisiti e comparati” (pag. 3 del decreto impugnato). In altri termini, l’inesattezza dell’inadempimento era data non solo dal riferimento, in sé, a una perizia di stima degli immobili “generica e priva dell’indicazione dei parametri concreti valutati”, ma soprattutto dalla mera ricezione dei valori in essa indicati “sulla base dell’apodittica affermazione di aver acquisito informazioni, senza indicarne la fonte e il contenuto” (pag. 2).
In questo modo il collegio dell’opposizione ha valorizzato il mancato adempimento di un obbligo proprio dell’attestatore, come tale non direttamente collegabile, in termini di certa decisività, alle valutazioni compiute in occasione dell’ammissione al passivo del credito vantato dallo stimatore.
5.2 Quanto poi all’esattezza dell’adempimento da parte dell’attestatore dei propri obblighi professionali, il motivo non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è ovviamente sindacabile da questa Corte. Al riguardo è sufficiente ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., exp/utimir, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021