Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34416 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7607/2013 R.G. proposto da:

M.V., res. in Sondrio, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Nicoletta Austoni di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el.dom.ta;

– ricorrente –

contro

Comune di Sondrio, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 149/06/12 del 24.7.12;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal Consigliere Dott. Stalla Giacomo Maria;

udito il Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha concluso per l’accoglimento.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. M.V. – commercialista in Sondrio ed in qualità di unica erede della contribuente D.M.L., deceduta il 20.9.2008 – propone quattro articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 149/06/12 del 24 luglio 2012, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Sondrio sulla istanza di rimborso differenziale della maggiore Ici versata, dal 12.6.96 al 31.12.04, su terreni fatti oggetto di acquisizione per accessione invertita da parte di Anas, appunto a decorrere dal 12.6.96, come da sentenza del Tribunale di Milano n. 1416/00 del 23.12.02.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo, perché “proposto oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21”.

Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dalla parte intimata Comune di Sondrio.

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

p. 2.1 Con i motivi di ricorso per cassazione si lamenta l’illegittimità sotto vari profili della pronuncia di inammissibilità del ricorso giurisdizionale, posto che:

– (primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5) omesso esame dell’eccezione di nullità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dei cosiddetti avvisi di liquidazione, dal momento che gli avvisi di liquidazione della minor imposta rimborsata, prodotti in giudizio dal Comune di Sondrio, non erano mai stati notificati né consegnati alla contribuente, così da risultare inidonei a far decorrere termine di impugnazione di sorta;

– (secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e art. 19, comma 1, lett. g), nonché Reg. Ici Comune di Sondrio, art. 2 e art. 2946 c.c.; per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che era nella fattispecie applicabile il del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, con la conseguenza che il ricorso poteva essere proposto “decorsi 90 giorni dalla proposizione della domanda e fino a quando il diritto al rimborso non sia prescritto” (così in ric.). In concreto, il diritto al rimborso era qui sorto il 23 dicembre 2002 (sentenza del Tribunale di Milano cit.) ed il rimborso era stato richiesto dalla D.M. fin dal luglio 2005 e, dunque, ben prima dei 5 anni di decadenza previsti dal Regolamento Ici del Comune di Sondrio; inoltre, anche il ricorso contro il silenzio-rifiuto era stato proposto tempestivamente, perché presentato “con largo anticipo rispetto al termine di prescrizione decennale da quando si è perfezionato il silenzio rifiuto” (così in ric.).;

– (terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5) omesso esame dell’eccezione di travisamento di fatti decisivi, in ordine: – sia alla causale dell’istanza di rimborso (dovuta, come detto, al versamento dell’imposta su terreni passati in proprietà di Anas, in connessione all’errore materiale nel quale era caduto il Comune di Sondrio nell’eliminare la barra connotante i fabbricati inagibili per i quali la D.M. aveva sempre usufruito della riduzione legale del 50%); sia al contenuto della lettera 17 Febbraio 2006 con relativa risposta e reiterazione della richiesta di rimborso, appunto attestante la esatta causale del diritto al rimborso, oltre al mancato decorso del termine di prescrizione per farlo valere.

– (quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, in ordine: – sia alla irrilevanza, ai fini della ritenuta inammissibilità del ricorso, dei citati avvisi di liquidazione del 2005 prodotti in giudizio dal Comune di Sondrio, in quanto mai notificati e comunque non aventi natura impositiva quanto di mera comunicazione dell’importo che il Comune aveva ritenuto di rimborsare (inferiore al dovuto, poi dedotto nel presente giudizio); sia al fatto che, negando illegittimamente il rimborso, la fattispecie concretava arricchimento indebito da parte del Comune ex art. 2041 c.c..

p. 2.2 L’infondatezza del secondo motivo, più direttamente mirato sulla ratio decidendi accolta dalla sentenza impugnata circa l’inammissibilità del ricorso originario perché tardivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, depone per l’assorbimento di ogni altra doglianza ed il rigetto del ricorso per cassazione.

E’ indirizzo varie volte ribadito da questa corte di legittimità che qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all’importo non rimborsato, ha valore di rigetto della richiesta originariamente presentata dal contribuente, con la conseguenza che “detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile” (Cass.nn. 23157/20; 8195/15; 12336/05).

Ora, la commissione tributaria regionale ha fatto buon governo di questo principio laddove ha rilevato, nella specie, il superamento del termine di decadenza dalla impugnativa di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si rendeva infatti qui applicabile il comma 1, non il secondo, della disposizione in esame, dal momento che l’impugnazione aveva riguardo ad un provvedimento formale che aveva riconosciuto solo in parte il diritto al rimborso, per ciò solo negandolo per la parte residua. Si verteva dunque dell’ipotesi di impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g), con la conseguenza che il ricorso giurisdizionale doveva essere proposto, citato D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 1, nei 60 giorni dal disconoscimento parziale, così come reso noto alla contribuente.

In ordine alla ricostruzione fattuale e cronologica degli eventi, soccorre quanto affermato dalla stessa M. nel ricorso per cassazione (pagg. 2 segg.), secondo cui l’istanza di rimborso della maggiore Ici corrisposta veniva proposta il 12 luglio 2005 (per l’importo complessivo di Euro 3.856,66 oltre accessori) e, dopo uno scambio di note ed informative a chiarimento, veniva accolta dal Comune di Sondrio “con mandato n. 8677 in data 14 novembre 2005", appunto con esclusione dell’importo (oggetto del presente giudizio) di Euro 819,46 in linea capitale.

Indipendentemente dalla natura prettamente impositiva ovvero di mera liquidazione di quanto riconosciuto dall’amministrazione comunale a credito della contribuente, resta che quest’ultimo provvedimento – secondo l’indirizzo interpretativo su riportato che va qui riaffermato perché esattamente in termini – costituiva un formale diniego di rimborso di quest’ultima minor somma, così da rendersi impugnabile nei 60 giorni dalla sua conoscenza.

Anche a quest’ultimo proposito rileva poi quanto riferito in ricorso, secondo cui la richiedente D.M.L. era dichiaratamente venuta a piena conoscenza di questo diniego parziale, tanto da indagarne le ragioni nel contraddittorio con il Comune e da formalmente contestarlo in sede amministrativa (invece che giurisdizionale) con raccomandate del 26 gennaio e del 28 febbraio 2006; missiva, quest’ultima, con la quale la D.M. – proprio perché resa perfettamente edotta della non onnicomprensività del mandato di pagamento – rinnovava la richiesta di integrazione del rimborso dell’Ici per il predetto importo residuale di Euro 819,46 oltre interessi (ric.pag.5-6).

Diniego parziale che, tuttavia, sarebbe poi stato impugnato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio soltanto con ricorso depositato il 15.11.2010, dunque a termine di decadenza ormai abbondantemente spirato.

In questa situazione, a nulla rilevano le considerazioni svolte in ricorso circa, da un lato, la data di insorgenza del diritto al rimborso e la tempestività della presentazione della relativa istanza all’amministrazione comunale e, dall’altro, la mancata maturazione del termine di prescrizione di questo diritto, dal momento che non su questi profili si è basata la pronuncia di inammissibilità qui censurata, quanto soltanto sul dirimente e tutt’affatto diverso istituto dello spirare del termine decadenziale di impugnazione in sede giurisdizionale citato D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 1”.

Non si fa luogo a liquidazione delle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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