LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18958-2016 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato SEVERINO NAPPI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 858/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2016 R.G.N. 1512/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA;
visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10.2.16 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal locale Tribunale ed accoglieva la domanda proposta da C.S. nei confronti di Telecom Italia s.p.a. avente ad oggetto la condanna della società al pagamento delle retribuzioni non percepite nel periodo marzo 2012-gennaio 2014 a causa della mancata ottemperanza alla relativa condanna conseguente la declaratoria di nullità della cessione di rampo di azienda da Telecom a Telepost s.p.a..
La decisione della corte territoriale discendeva dall’aver questa ritenuto sussistere l’inadempimento della società e, in ragione della mora credendi, il relativo obbligo retributivo, restando indifferenti le vicende del rapporto intercorso con Telepost e lo stesso pensionamento del C., nonché non qualificabile come aliunde perceptum, stante la sua natura assistenziale, il trattamento percepito dal C. nel corso di quel rapporto a titolo di indennità di mobilità;
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il C. (Ndr: testo originale non comprensibile).
La causa, inizialmente assegnata alla VI sezione, veniva rimessa all’odierna pubblica udienza, ove il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo la Telecom Italia s.p.a. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2126 c.c.; della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 1, lett. c); D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6. Lamenta in sostanza la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dalla corte territoriale in ordine all’irrilevanza delle vicende del rapporto intercorso tra il C. e la cessionaria Telepost s.p.a., ed in particolare del collocamento in quiescenza del primo a decorrere dall’agosto 2013, ciò presupponendo la cessazione del rapporto lavorativo con chiunque instaurato e la non spettanza delle retribuzioni successive alla predetta data;
2.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1223,1256,1453 e 1463 c.c., la società resistente lamenta l’erroneità della tesi della corte territoriale per il quale gli importi percepiti dal C. a titolo di indennità di mobilità nel corso del rapporto con Telepost s.p.a., avendo natura assistenziale non erano computabili nell’aliunde perceptum.
3. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
La società Telecom lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che gli atti estintivi posti in essere tra il lavoratore ed il cessionario erano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore ed il cessionario assolutamente distinto rispetto a quello con Telecom s.p.a.
Lamenta che il rapporto di lavoro col cessionario non era invece distinto rispetto a quello svoltosi con Telecom, essendo il primo semplicemente la prosecuzione di quello svoltosi con la seconda per effetto della cessione, anche per effetto della nullità del rapporto lavorativo ceduto, senza il consenso dell’interessato art. 1406 c.c..
Inoltre lamenta che la convenuta risoluzione del rapporto con Telepost riguardava l’unico rapporto di lavoro all’epoca esistente e cioè quello con la detta Telepost per effetto dell’art. 2112 c.c..
Il motivo è infondato.
Nella specie non v’e’ dubbio che l’originario rapporto di lavoro con Telecom sia proseguito, ancorché solo di fatto (ex artt. 2112 e 2126 c.c.), con il cessionario, che ha corrisposto al C. l’ordinaria retribuzione. Il C. stipulò poi con Telepost una transazione con cui accettava la risoluzione del rapporto verso il corrispettivo di una apprezzabile somma di denaro quale incentivo all’esodo.
Deve tuttavia richiamarsi il recente principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell’aliunde perceptum, e neppure alle vicende del rapporto di mero fatto col cessionario.
In sostanza, secondo questa Corte: “in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass. n. 29092/19).
Il rapporto col cessionario, dunque, è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, cfr. Cass. 29092/2019, Cass. n. 16793/20, Cass. n. 16792/20, Cass. n. 16710/20, e plurimis.
Questa Corte ritiene quindi di non poter più condividere l’orientamento di legittimità (invocato dalla società), secondo cui il diritto al risarcimento del danno (e tanto più il diritto alla retribuzione) in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l’estinzione dell’unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l’impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest’ultima un accordo in tal senso.
Deve piuttosto farsi applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 29092/19: “In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”.
Quanto in particolare alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria SIRMI s.p.a. deve considerarsi, come già affermato da questa Corte in varie occasioni, cfr. Cass. n. 20422/12, che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta e dunque “non può condividersi l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalia cessionaria, i lavoratori avrebbero fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima avevano con Telecom Italia, che quindi non potrebbe più rivivere, assunto – per altro viziato dal supporre l’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c., di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi”.
Quanto all’indennità di mobilità, deve confermarsi, per le medesime ragioni sopra riferite (il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva, cfr. Cass. n. 29091/19, n. 16793/20, n. 16792/20, etc.), l’infondatezza della doglianza.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Considerato che la presente decisione è stata adottata in base al recente mutamento di giurisprudenza di questa Corte in materia, successivo al deposito e notifica dell’odierno ricorso, ritiene il Collegio di dover compensare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 223, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021
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