LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10056/2018 proposto da:
B.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Mazzini n. 6, presso lo studio dell’avvocato Vania Romano, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Forza, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.Z.D., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lucchetta e Alberto Pagnoscin, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2341/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 20/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 2341/2017 del 20.10.2017, pronunciata a seguito della cassazione con rinvio di una sua pregressa decisione, la Corte d’Appello di Venezia ha proceduto a rideterminare l’ammontare dell’assegno divorzile dovuto dall’ex-coniuge B.C. in favore di D.Z.D. nella misura di Euro 1200,00 mensili annualmente rivalutabili in ragione non solo del forte divario economico registrantesi tra i due coniugi, ma dello stato di bisogno della D.Z., nonché della durata del vincolo matrimoniale protrattosi per oltre 25 anni, dell’età della D.Z. ultrasessantenne e della sua modesta scolarità, circostanze queste ultime rappresentative delle difficoltà che la stessa avrebbe incontrato nella ricerca di un’occupazione lavorativa.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre ora a questa Corte l’onerato sulla base di cinque motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali replica l’intimata con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso il B. lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, per aver la Corte di merito, così incorrendo pure nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, riconosciuto il diritto dell’ex coniuge alla percezione dell’assegno divorzile sulla base del divario economico esistente tra i coniugi e così interpretando la norma in modo difforme dai principi regolatori della materia più di recente enunciati dalla sentenza di questa Corte 11504/2017, che, innovando il precedente orientamento, aveva sostituito al criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” il parametro più aderente al principio dell’autoresponsabilità dei coniugi “dell’indipendenza o autosufficienza economica”.
2.2. Il motivo si sottrae al richiesto scrutinio di legittimità perché la relativa questione è coperta dal giudicato scaturito dalla pregressa pronuncia con cui questa Corte ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal B. avverso il precedente deliberato della medesima Corte d’Appello.
Nell’occasione infatti, come si evince dalla narrativa di fatto premessa a Cass. 19581/2015, ricorrendo in via principale per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia aveva riconosciuto il diritto della D.Z. alla consecuzione dell’assegno divorzile nella prefissata misura di Euro 500,00, il B. aveva, tra l’altro, motivato la propria impugnazione censurando la decisione oggetto di ricorso proprio perché essa, violando L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, aveva riconosciuto il contestato diritto valorizzando a questo fine la volontaria dispersione di capacità imprenditoriale da parte della D.Z., quando al contrario ne avrebbe dovuto fare elemento dirimente per escludere il diritto all’assegno.
Ora dichiarando inammissibile il predetto motivo di ricorso, diretto a confutare il riconoscimento operato dal giudice di merito, sul diritto della D.Z. a percepire l’assegno divorzile deve ritenersi sceso il giudicato, questo essendo il naturale effetto della pronuncia di legittimità che chiude definitivamente il giudizio rigettando o dichiarando altrimenti inammissibile il ricorso.
E dunque, poiché il motivo in esame è diretto, per mezzo degli argomenti sviluppati da Cass. 11504/2017 – ovvero per quelli su cui si trattiene la memoria conseguenti all’arresto delle SS.UU. 18287/2018 – a rivalutare il diritto alla percezione dell’assegno, in nome del principio di autoresponsabilità dei coniugi, alla luce del parametro dell’autosufficienza e dell’indipendenza econcomica, così ponendo nuovamente in discussione il diritto della D.Z. alla conservazione della provvidenza, esso incorre nella preclusione pro iudicato conseguente al pregresso pronunciamento di questa Corte.
2.3. Ne’, peraltro, vale a riaprire la discussione sul punto il fatto che, accogliendo il ricorso incidentale della D.Z., la citata pronuncia abbia mandato il giudice del rinvio di procedere ad “una effettiva valutazione delle condizioni economiche delle parti necessaria per la determinazione dell’ammontare di un eventuale maggior importo dell’assegno di mantenimento in favore della D.Z.”, perché il compito tal fine demandato al giudice del rinvio non può travalicare i limiti propri del giudizio rescissorio, che segue alla pronuncia rescindente, e non abilita perciò quel giudice ad estendere la propria cognizione oltre i limiti della pronuncia – che, accogliendo il ricorso, ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata nei soli limiti del motivi accolti – abilitandolo a rimettere in discussioni quelle questioni che non essendo state fatte oggetto di cassazione devono ritenersi sottratte ad ogni ulteriore esame perché passate in cosa giudicata. Come infatti si è ancora di recente ribadito (così in motivazione Cass., Sez. VI-I, 22/02/2021, n. 4731) nel giudizio di rinvio non possono, anche soltanto implicitamente, rimettersi in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Il giudizio di rinvio deve svolgersi infatti entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e, così come non può estendere il raggio della propria cognizione a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, tanto meno può rimettere in discussione le questioni sulle quale la Corte di Cassazione ebbe a pronunciare poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della sua intangibilità (Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 636; Cass., Sez. III, 22/05/2006, n. 11939; Cass., Sez. IV, 1/06/2000, n. 7279).
Il motivo è quindi inammissibile.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso il B. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte di merito, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione, valorizzato ai fini di riconoscere il diritto della D.Z. alla percezione dell’assegno di divorzio un preteso stato di bisogno mai allegato dalla medesima e, dunque, qualificando la domanda sulla base di fatti mai dedotti dalle parte.
3.2. Il motivo è infondato.
Come è noto il vizio di “ultra” o “extra” petizione si rende riconoscibile quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., Sez. I, 7/05/2019, n. 12014; Cass., Sez. II, 21/03/2019, n. 8048; Cass., Sez. I, 11/04/2018, n. 9002).
E’ di tutta evidenza che “lo stato di bisogno” cui si è richiamato il giudice d’appello non è un bene della vita, sicché il soffermarsi su di esso per dar conto della deteriore condizione patrimoniale della D.Z., peraltro già riscontrabile alla stregua del divario economico esistente tra i coniugi, è solo uno sviluppo argomentativo del complessivo ragionamento decisorio dispiegato al decidente, volto ad attingere le fonti del proprio convincimento dagli elementi di cognizione maturati in sede istruttoria, che si offrono alla valutazione del giudice del rinvio in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio.
4.1. Con il terzo motivo di ricorso il B. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,132, n. 4 e 394 c.p.c., per avere la Corte di merito, nel determinare l’entità dell’assegno divorzile spettante alla D.Z., posto a fondamento della decisione elementi di prova riguardanti fatti sopravvenuti alla domanda di divorzio – segnatamente risultanti dalle indagini disposte dal decidente a mezzo della Guardia di Finanza e risalenti agli anni 20092015 -, il cui esame avrebbe dovuto ritenersi precluso in considerazione del carattere chiuso del giudizio di rinvio.
4.2. Il motivo è infondato.
Sgombrato per vero il terreno dalle allegazioni riguardanti gli artt. 115,116 e 132, n. 4, c.p.c., che non hanno oggettiva consistenza critica ed esprimono al più una sollecitazione a rivedere del giudizio di fatto reso dal decidente del grado, va osservato, come si è dianzi ricordato, che accogliendo il ricorso incidentale della D.Z., la pregressa pronuncia di questa Corte aveva mandato il giudice del rinvio di procedere ad “una effettiva valutazione delle condizioni economiche delle parti necessaria per la determinazione dell’ammontare di un eventuale maggior importo dell’assegno di mantenimento in favore della D.Z.”, in tal modo intendendo non solo delimitare il perimetro del giudizio che avrebbe dovuto svolgersi in quella sede, in ragione del quale rettamente se ne rivendica, pur con i limiti impliciti al rito applicato, il carattere “chiuso”, ma anche indicare che, data la natura prosecutoria del rinvio, l’oggetto di esso vale a dire, una volta riconosciuto con l’efficacia propria del giudicato il diritto della D.Z. alla percezione dell’assegno, l’ammontare del medesimo – restava tuttora sub iudice costituendo il thema decidendi sul quale il contraddittorio processuale si sarebbe dovuto sviluppare.
Fermo ciò, che varrebbe a rendere inapplicabile nella specie, nononstante il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione si atteggi come un giudizio “chiuso”, il divieto di acquisire nuove prove, giacché tale divieto non si applica qualora la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore, due rilievi ulteriori sfatano la tesi ricorrente.
Si è infatti precisato che, poiché a mente della L. n. 898 del 1970, art. 4, il giudizio di appello che ad oggetto l’impugnazione delle sentenze di divorzio si svolge secondo il rito camerale, il rito in parola, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario con la riflessa conseguenza di ritenere ammissibile anche in sede di appello le acquisizioni documentali altrimenti non consentite dall’art. 345 c.p.c., sempreché sia garantito il diritto dell’altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio (Cass., Sez. I, 30/11/2020, n. 27234).
Non è poi secondario sottolineare che i provvedimenti in materia divorzile afferenti anche ai profili patrimoniali della solidarietà postconiugale risultano pronunciati “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modificazione in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, sicché se ne è consentita la revisione in ogni tempo tanto da potere ovviare perfino al mancato riconoscimento dell’assegno che ha sede nella sentenza di divorzio passata in giudicato quando sopravvengano di fatti nuovi concernenti le condizioni o il reddito di uno dei coniugi (Cass., Sez. I, 3/02/2017, n. 2953) – nulla osta a che lo stesso principio viga in pendenza del giudizio di rinvio, quando riguardo all’ammontare dell’assegno neppure di un giudicato rebus sic stantibus sarebbe lecito disquisire.
5.1. Con il quarto motivo di ricorso il B. lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, nonché il vizio di omessa motivazione sul punto, per avere la Corte di merito decretato la decorrenza della provvidenza accordata alla D.Z. dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, quando al contrario occorrerebbe tenere conto dell’evoluzione nel tempo della condizione economica dei coniugi e modulare l’attribuzione in ragione delle modificazione che possono avervi luogo.
5.2. Il motivo è infondato.
Premesso per vero che nel determinare la decorrenza dell’assegno accordato alla D.Z. il giudicante, colmando la lacuna al riguardo in cui era incorso il suo precedente deliberato, si è attenuto nell’evidente convinzione che ciò pure, per quanto riporta la controricorrente a pag. 27 del proprio atto, corrispondesse ad un avviso dell’attuale deducente – all’indicazione risultante dalla relazione ex art. 380-bis c.p.c., che, sebbene non tradottasi in affermazione coperta da giudicato per aver il collegio accolto il ricorso incidentale in relazione a profili reputati assorbenti, aveva osservato che “la decorrenza dell’assegno divorzile… pertanto deve essere stabilita dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio”, l’assunto enunciato dalla Corte d’Appello rispecchia fedelmente il principio reiteratamente affermato da questa Corte (“l’assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo “status” delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale”: Cass., Sez. I, 17/09/2020, n. 19330) e dunque non merita emenda.
6.1. Con il quinto motivo di ricorso il B. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2, per aver la Corte di merito, così incorrendo pure nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, pronunciato la condanna di esso ricorrente all’intero carico delle spese del giudizio ancorché, rispetto alla sua istanza iniziale, la domanda della D.Z. fosse stata solo parzialmente accolta e sebbene in motivazione si fosse affermato che “le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza” intendendosi alludere con ciò alle spese del giudizio di cassazione e alle spese del giudizio di appello.
6.2. Il motivo è infondato quanto a questa seconda allegazione, dovendo rettamente interpretarsi la locuzione impiegata dal decidente alla stregua della considerazione che il giudizio che ha luogo davanti a questa Corte non configura un grado del giudizio, per gradi del giudizi intendendosi solo quelli che hanno luogo in sede di merito, di modo che, utilizzando la predetta formula, la Corte d’Appello intendeva effettivamente riferirsi anche alle spese del giudizio di primo grado, onde la decisione da essa adottata si sottrae alla svolta censura. Il motivo è invece inammissibile quanto alla prima allegazione, vigendo il principio dell’insindacabilità in cassazione della determinazione assunta dal giudice di merito in ordine alla compensazione o meno delle spese di lite (Cass., Sez. U, 15/07/2005, n. 14989).
7. Il ricorso va dunque respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I sezione civile, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021