LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14888/2015 R.G. proposto da:
L.S.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Catone n. 15, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Mazzucchiello.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 46, n. 10760/46/2014, pronunciata l’11/11/2014, depositata il 10/12/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.
RILEVATO
che:
1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli (n. 73/40/2014) di rigetto del ricorso di L.S.B. avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, per il 2005, ricavi (per Euro 85.657,00) derivanti da attività d’impresa esercitata dall’interessato che aveva omesso di presentare la dichiarazione Mod. Unico 2006. L’accertamento era fondato sul processo verbale della Guardia di Finanza (datato 29/10/2010) emesso a conclusione di una verifica fiscale da cui era emerso che il ricorrente, privo di partita Iva, aveva acquistato all’asta in maniera non occasionale beni di valore (articoli di gioielleria, oro, orologi preziosi) pignorati e non riscattati alla scadenza del vincolo reale, sì da lasciare presumere che egli esercitasse attività d’impresa in totale evasione d’imposta;
2. la C.T.R., per quanto qui rileva, ha condiviso gli argomenti in base ai quali l’ufficio ha ravvisato l’evasione fiscale e, a conferma del quadro indiziario, ha dato rilievo ad alcuni avvisi di vendita sul web di oggetti preziosi della medesima tipologia di quelli acquistati all’asta dal contribuente, reperiti nel corso della verifica. Inoltre, la Commissione regionale ha stimato congrua la percentuale di ricarico applicata dall’Agenzia delle entrate (cfr. pag. 3 della sentenza) “poiché calcolata sulla base della media ponderata degli operatori del settore”;
3. il contribuente ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “), si censura la motivazione apparente della sentenza impugnata che si è limitata ad aderire in modo acritico all’accertamento fiscale senza spiegare la propria ratio decidendi;
1.1. il motivo è infondato;
e’ il caso di richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 (p. 3.5.)). Ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”. Nella specie, diversamente da quanto adombra il ricorrente, una motivazione esiste e la C.T.R., come risulta dai passi della sentenza sopra sintetizzati, ha sufficientemente illustrato le ragioni del proprio convincimento;
2. con il secondo motivo (“2) Violazione dell’art. 2082 c.c., dell’art. 55Tuir, dell’art. 2697 c.c. e dei principi sul riparto degli oneri probatori, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”), il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ravvisato la sussistenza di un’impresa per la sola presenza degli acquisti di vari oggetti, senza considerare che, nella specie, mancava il requisito della correlata vendita dei beni acquistati, anche in ragione del fatto che, in realtà, la documentazione erroneamente valorizzata dalla C.T.R. si riferiva ad oggetti affatto diversi da quelli reperiti dai verbalizzanti, vale a dire a fumetti, DVD, antifurto, complessivamente di valore irrisorio (15 Euro), idonea ad attestare al più l’infruttuoso tentativo di vendita di tre orologi, avvenuto cinque anni dopo il periodo d’imposta (2005) in contestazione;
2.1. il motivo è inammissibile;
l’apparente errore di diritto, nella sua variegata formulazione, cela in sé il tentativo, non consentito, di rimettere in discussione, in questo giudizio di legittimità, deputato esclusivamente al vaglio di legalità della decisione, la ricostruzione in fatto e l’apprezzamento delle risultanze probatorie insindacabilmente operati dal giudice di merito;
3. con il terzo motivo (“3) Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), il ricorrente, con riferimento al quantum della pretesa fiscale, censura la sentenza impugnata che non ha considerato da un lato che già nel ricorso introduttivo era stata lamentata l’assenza di contraddittorio nella stima del ricarico, determinato nella misura del 32,95%, e dall’altro che, diversamente da quanto affermato dalla C.T.R., era stata applicata la “media aritmetica” dei ricarichi di tre imprese del settore (impresa A: 95,70%; impresa B: 1,54%; impresa C: 1,59%) anziché la “media ponderata”, e infine che la decisione impugnata non spiegava perché un ricarico di quell’entità dovesse ritenersi congruo;
4. con il quarto motivo (“4) La sentenza impugnata, nel ritenere che la percentuale di ricarico applicata dall’UF sia congrua, perché calcolata sulla base ‘della media ponderata degli operatori di settore’, è illegittima per violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme che distribuiscono gli oneri probatori, tra i contribuenti e l’AF, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), il ricorrente, sempre con riferimento al quantum della pretesa fiscale, innanzitutto, censura la sentenza impugnata per avere trascurato che la determinazione del ricarico non era avvenuta nel contraddittorio tra l’ufficio e lo stesso contribuente, il cui diritto di difesa, pertanto, era stato leso in fase procedimentale. Dal punto di vista dell’onere della prova, si ascrive alla C.T.R. di non avere tenuto conto che la documentazione allegata dall’ufficio era inutilizzabile in mancanza dell’indicazione della denominazione delle imprese assunte a parametro del ricarico che, inoltre, come già rimarcato, era stato illegittimamente determinato sulla base della media aritmetica dei ricarichi stimati di tre imprese “modello” assai disomogenei tra di loro;
5. il terzo e il quarto motivo, suscettibili d’esame congiunto perché prospettano questioni analoghe dedotte prima come error in procedendo (terzo motivo) e poi come error in iudicando (quarto motivo), sono infondati. Non è ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio endoprocedimentale in quanto la C.T.R., con insindacabile accertamento di fatto, ha stabilito che il contribuente ha avuto piena notizia della verifica eseguita dalla polizia tributaria, il cui esito è stato integralmente condiviso dall’ente impositore. E’ priva di spessore giuridico, inoltre, la doglianza secondo cui il giudice d’appello avrebbe erroneamente qualificato il ricarico come poggiante sulla “media ponderata” dei ricarichi di operatori del settore senza avvedersi che, in realtà, si era fatto ricorso alla “media aritmetica”. L’addebito è generico e, in sostanza, degrada a mero rilievo nominalistico poiché il contribuente non menziona il dato numerico, questo sì astrattamente significativo, dell’entità della (minore) percentuale di ricarico nella specie a suo parere applicabile;
5. le spese del giudizio di legittimità sono regolate in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021