LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28093-2017 proposto da:
AL-DA S.n.c. di D.A. E L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Biagio Riccio giusta procura speciale estesa su foglio allegato al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1746/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/4/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
AL-DA S.n.c. di D.A. E L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 8401/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Nord S.p.A. in relazione a plurime cartelle di pagamento;
il Concessionario è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con unico motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5) per avere la CTR ritenuto correttamente effettuata la notifica delle cartelle esattoriali sulla base della sola produzione dell’avviso di ricevimento e della relata di notifica, senza la produzione di copia notificata delle cartelle al fine di dimostrare il contenuto del plico notificato;
1.2. la censura in esame è infondata;
1.3. secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 33563/2018, 15795/2016, 9246/2015, 24235/2015), infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione;
1.4. ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la contribuente fornito prova dell’asserita assenza, all’interno del plico notificatagli, delle cartelle a presupposto dell’iscrizione ipotecaria impugnata, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata;
2. in conclusione, il ricorso va rigettato;
3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Concessionario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021