Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34449 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7976 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

N.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Emilio Memmo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chieti, via Principessa di Piemonte n. 6/A, domicilio in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata in data 24 luglio 2014, n. 810;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 2 aprile 2021.

FATTI DI CAUSA

Il contribuente, già titolare di un esercizio commerciale di macelleria in Chieti, veniva raggiunto da un avviso mediante il quale si accertava induttivamente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis, un maggior reddito di impresa, con conseguenti maggiori importi dovuti a titolo di Ierpef, Irap, IVA e addizionali.

La CTP di Chieti rigettava il ricorso del contribuente.

La CTR dell’Abruzzo ne respingeva anche il successivo appello.

Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato a due motivi.

L’Agenzia è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 132 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo l’apparenza della motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis, e art. 32 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR fatto applicazione erronea delle norme evocate.

Nelle more del giudizio di cassazione è intervenuto atto di rinuncia al ricorso del contribuente.

Non essendo la dichiarazione di rinuncia accompagnata dalle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), essa non è idonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, tuttavia rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e’, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità (Cass. n. 13923 del 2019; Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 15980 del 2006).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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