Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34466 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15005/2015 R.G. proposto da:

A.N., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Ciaramella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Bagnasco, in Roma, via Donatello, n. 71;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 12 gennaio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate di Caserta, in esito ad indagine fiscale nei confronti di A.N., constatata la non congruità nel periodo oggetto di verifica dei redditi dichiarati, sulla base del possesso di cavalli da corsa, di un immobile destinato a residenza principale e di un motociclo, oltre che di spese per incrementi patrimoniali, notificava separati avvisi di accertamento, per il 2007 e per il 2008, con i quali rettificava in via sintetica il reddito, quantificandolo, rispettivamente, in Euro 185.229,74 e in Euro 137.078,73.

La Commissione tributaria provinciale di Caserta, dinanzi alla quale il contribuente impugnava, con separati ricorsi, gli atti impositivi, respingeva il ricorso in relazione all’anno 2007 e lo accoglieva parzialmente in relazione all’anno 2008, rideterminando il reddito in Euro 136.579,00.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania, riuniti i ricorsi, rigettava l’appello. In particolare, rilevato che i redditi asseritamente prodotti dai familiari conviventi del contribuente non risultavano né indicati, né provati, osservava che: a) l’accertamento sintetico, a differenza degli studi di settore, non doveva necessariamente riposare sulla incongruità rilevata su più anni d’imposta, anche se nel caso di specie lo scostamento era stato accertato per due annualità; b) il contribuente non aveva provato che i cavalli da corsa fossero a pensione, dal momento che non aveva dichiarato in quali luoghi fisici provvedeva alla loro custodia e gestione; c) i valori del nuovo redditometro, avendo valore statistico basato sulle oscillazioni del mercato, non potevano essere applicati retroattivamente e, comunque, i valori del vecchio e del nuovo redditometro apparivano identici; d) con riguardo al prestito proveniente dallo zio, in assenza di prova contraria, la mutuante Ra.Li shoes s.r.l., per poter essere liquidata, aveva dovuto necessariamente rientrare contabilmente in possesso del denaro asseritamente prestato al socio A.L.; l’ipotesi che tale evenienza non si fosse verificata in ragione di un artificio contabile illegittimo, ossia la riferita compensazione di fatto fra debito personale dell’ A. ed il credito sociale dello stesso, costituiva circostanza priva di legittimità, per la cui attendibilità il contribuente avrebbe dovuto produrre adeguata documentazione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con cinque motivi. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle entrate.

In prossimità dell’adunanza camerale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, e della L. n. 212 del 2000, art. 10 nonché del principio del giusto procedimento amministrativo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e si duole che la C.T.R. abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla questione della nullità dell’avviso di accertamento per mancanza del necessario contraddittorio endoprocedimentale sugli indici di capacità contributiva effettivamente posti a base della verifica fiscale, diversi da quelli poi utilizzati ai fini dell’accertamento.

Dovendo inquadrarsi l’accertamento sintetico tra gli accertamenti “standardizzati”, secondo il ricorrente la C.T.R. non avrebbe potuto esimersi dal dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento per non essere stato svolto un reale ed effettivo contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., nonché del D.M. 24 dicembre 2012 (tabella A), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto l’applicabilità del “nuovo redditometro” (allegato A) al D.M. 24 dicembre 2012) riguardo al possesso dei cavalli da corsa, elemento che incideva in modo rilevante sulla quantificazione del maggior reddito sinteticamente accertato.

Premesso che per l’anno 2007 era stato determinato un reddito di Euro 153.990,14 in base al possesso di due cavalli di corsa ed un reddito di Euro 108.421,21 per l’anno 2008 in base al possesso di tre cavalli da corsa a pensione, come da prospetto contenuto negli avvisi di accertamento, si duole che la C.T.R. non abbia ritenuto di applicare i valori molto più favorevoli previsti dal nuovo redditometro introdotto dal D.M. 24 dicembre 2012, e ciò nonostante sia consolidato il principio secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato sia oggetto di un progressivo affinamento che giustifica la prevalenza e, quindi, la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, perché più affidabile. Aggiunge il ricorrente che l’interpretazione secondo cui dovrebbe essere applicata la tabella vigente al momento dell’emissione dell’accertamento si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., poiché la pretesa fiscale sarebbe più o meno onerosa in funzione del casuale momento in cui viene emesso l’accertamento, con evidente disparità di trattamento; peraltro, i valori accertabili in base al nuovo redditometro non sono gli stessi di quelli contenuti negli accertamenti, ma sensibilmente inferiori, come già evidenziato con l’atto di appello.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sostenendo che la motivazione sarebbe meramente apparente laddove i giudici di appello hanno osservato che “…in base all’accertamento impugnato le spese per i cavalli sono soltanto una parte di un ben più variegato…campo di spese sostenute dal contribuente, a dispetto dell’assai esiguo reddito lordo dichiarato”, dal momento che si fa un generico riferimento ad altre spese che non vengono neppure menzionate.

4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione gravata per violazione, sotto altro profilo, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., nonché degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perché la C.T.R., pur avendo riconosciuto che l’investimento consistente in un finanziamento di Euro 200.000,00 (considerato spesa per incremento patrimoniale) alla A. Immobiliare s.r.l., di cui era socio, era stato in realtà effettuato dallo zio A.L. – che a sua volta aveva ricevuto la somma dalla Ra.Li Shoes s.r.l., di cui era socio – aveva comunque ritenuto che il contribuente avesse l’ulteriore onere di dimostrare di non avere restituito la somma prestatagli, dal momento che la società Ra.Li Shoes s.r.l. era stata estinta nel 2009, sicché aveva dovuto necessariamente “rientrare contabilmente in possesso del denaro asseritamente prestato dal socio A.L.”.

Secondo il ricorrente, l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta restituzione della somma, mentre si era limitato a sostenere che l’estinzione della società Ra.Li Shoes s.r.l. lasciasse presumere l’automatica restituzione della somma, ricorrendo in tal modo ad una presunzione priva dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, assumendo che la sentenza impugnata contiene un’affermazione inconciliabile con il resto della motivazione laddove si afferma che il danaro sarebbe ritornato a A.L. “per le vie brevi invece che attraverso formale restituzione”, considerato che non aveva mai dedotto di avere restituito allo zio la somma ricevuta.

6. Il primo motivo è infondato.

6.1. Va, in primo luogo, escluso il vizio di omessa pronuncia.

Ad integrare tale vizio non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151; Cass., sez. 6-1, 4/06/2019, n. 15255).

La C.T.R., nel rigettare l’appello, ha, sia pure implicitamente, disatteso l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento.

6.2. La decisione impugnata va esente dalle censure ad essa rivolte anche con riguardo al dedotto vizio di violazione di legge.

6.2.1. In tema di imposte dei redditi, che integrano un tributo disciplinato solo dalla normativa interna e non sono un tributo armonizzato, la decisione delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015 ha precisato la portata e l’ambito del principio del contraddittorio endoprocedimentale, affermando che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”.

6.2.2. Orbene, nella specie il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 nella formulazione attualmente vigente, prevede che, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento, il contribuente deve essere invitato a comparire personalmente per fornire dati o notizie rilevanti. Tuttavia, tale disposizione è stata introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che, al comma 1, con specifica norma di diritto transitorio, ha stabilito che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, quindi, la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009, ma non è applicabile con riguardo ad avvisi di accertamenti, quali quelli in esame, riguardanti gli anni 2007 e 2008 (Cass., sez. 6-5, 31/05/2016, n. 11283; Cass., sez. 5, 31/01/2017, n. 2474).

7. Il terzo ed il quinto motivo, concernendo un error in procedendo, vanno esaminati con priorità e possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi.

7.1. Va rammentato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., sez. 5, 3/02/2017, n. 2876; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

7.2. Sono dunque affette da nullità non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., sez. U, 7/04/2014 n. 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232 e la giurisprudenza ivi richiamata).

7.3. Nel caso de quo, tale grave anomalia non è rinvenibile nella sentenza impugnata, dato che i giudici di appello, sia pure con motivazione estremamente sintetica, hanno indicato le ragioni per le quali hanno inteso confermare l’avviso di accertamento e respingere le contestazioni mosse dal contribuente, avendo chiaramente sottolineato che la pretesa fiscale non poggia esclusivamente sulle spese rilevate per i cavalli, ma anche sugli altri indici di capacità contributiva evidenziati negli atti impositivi (possesso di una abitazione e di un motociclo e spese per incrementi patrimoniali). Con specifico riferimento al finanziamento in favore dell’ A. Immobiliare s.r.l., hanno, inoltre, escluso che il contribuente abbia riscontrato documentalmente la circostanza che la Ra.Li Shoes s.r.l., dalla quale lo zio del contribuente aveva ricevuto la somma poi versata al ricorrente, non abbia preteso da A.L. la restituzione di detta somma in ragione di una riferita compensazione tra il debito personale ed il credito vantato dallo stesso A.L. verso la società.

Le considerazioni su cui poggia il dictum della sentenza estrinsecano il percorso argomentativo che ha indotto i giudici di appello a tale convincimento e consentono di comprendere la ricostruzione dagli stessi operata, cosicché eventuali profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, pure denunciati, quand’anche sussistenti, non vizierebbero la motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (Cass., sez. 6-5, 7/04/2017, n. 9105).

8. Anche il secondo motivo va rigettato.

8.1. La censura risulta infondata, giacché del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, il comma 1 espressamente prevede che le modifiche che esso reca al testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 abbiano “effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 21041 del 2014, che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività, giacché la giurisprudenza che afferma l’applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 ai periodi d’imposta precedenti alla loro adozione (fra le varie, Cass. n. 9539 del 2013) non fa leva sulla retroattività, bensì sulla natura procedimentale delle norme dei decreti, che ne comporta l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento; b) non è in questione il principio del favor rei, perché l’applicazione di tale principio è predicabile unicamente al cospetto di norme sanzionatorie, non già allorquando si tratti dei poteri di accertamento oppure della formazione della prova, che sono appunto i piani coinvolti dal redditometro; c) la questione della individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, sopra trascritta, che essa stessa identifica la norma applicabile (in senso conforme, Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22744; Cass., sez. 6-5, 29/01/2016, n. 1772).

8.2. Peraltro, nel sistema come delineato dal D.M. 24 dicembre 2012, di cui il ricorrente invoca l’applicazione, non si riscontra una disposizione analoga a quella prevista, sempre in tema di accertamento sintetico, dal D.M. 10 settembre 1992, art. 5, comma 3, ultimo periodo, il quale, nel fare salvi gli accertamenti emanati sulla base del precedente D.M. 21 luglio 1983, ha previsto che “il contribuente può, tuttavia, chiedere, qualora l’accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri indicati nell’art. 3 del presente decreto”.

Il D.M. 24 dicembre 2012, che è stato emanato in attuazione delle nuove norme in materia di accertamento sintetico, prevede che le disposizioni in esso contenute “si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009”. Ciò induce a ritenere, in assenza di una previsione analoga a quella contenuta nel D.M. 10 settembre 1992, che debba essere esclusa un’applicazione retroattiva del “nuovo redditometro”.

8.3. Non è dunque possibile estendere all’accertamento sintetico i principi elaborati da questa Corte sull’applicazione retroattiva dei provvedimenti che modificano gli studi di settore, secondo cui “la procedura di accertamento tributario standardizzata, mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività, per categorie omogenee di contribuenti. L’unitarietà del sistema giustifica – di conseguenza – la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, proprio perché più affinato e, pertanto, più affidabile” (Cass., sez. 5, 10/06/2011, n. 12786).

E ciò in quanto, pur potendosi condividere la tesi secondo cui l’accertamento redditometrico va ricondotto alla più ampia categoria degli accertamenti standardizzati, la tesi prospettata trascura che il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità presuppone che esista una sostanziale comparabilità tra la vecchia e la nuova procedura di accertamento; se, invece, come emerge dalla disciplina in materia di redditometro, sussiste una evidente disomogeneità tra i due strumenti di accertamento, appare giustificata la scelta di escludere che il nuovo redditometro abbia efficacia retroattiva.

D’altro canto, le modifiche apportate al sistema di accertamento da redditometro, ai sensi del combinato disposto di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 22 e del D.M. 24 dicembre 2012, in ragione degli effetti incisivi che arrecano alla sfera giuridica del contribuente, non possono essere considerate quali mere norme di carattere procedimentale e non possono qualificarsi come un’evoluzione dello strumento precedente.

La legittima applicazione dei parametri previsti al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento impedisce, dunque, al contribuente di opporre in sede giurisdizionale i risultati più favorevoli che potrebbero derivargli dall’applicazione del D.M. 24 dicembre 2012 e lascia escludere presunti profili di contrasto dell’interpretazione resa con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost., essendo il decreto attuativo entrato in vigore in data successiva a quella di adozione degli atti impositivi (che sono stati notificati il 13 novembre 2012).

9. Risulta, invece, fondato il quarto motivo.

9.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, degli incrementi patrimoniali fanno parte anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica (Cass., sez. 5, 24/07/2018, n. 19613), e, pertanto, i versamenti del contribuente in favore della Immobiliare A. s.r.l. sono stati valorizzati dall’Ufficio quali indici presuntivi di maggiore capacità contributiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

9.2. La sentenza d’appello, ricostruendo il fatto in funzione della verifica della sussistenza dei presupposti dell’accertamento e considerando dato certo il finanziamento in favore della Immobiliare A. s.r.l., idoneo a giustificare la presunzione di capacità contribuita, a fronte della prova contraria opposta dal contribuente che ha dedotto che il finanziamento è avvenuto grazie ad un prestito ricevuto dallo zio A.L., ha posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare di non avere restituito la somma avuta in prestito dallo zio A.L., e ciò al fine di superare la presunzione che, in conseguenza dell’avvenuta liquidazione della società Ra.Li Shoes s.r.l., quest’ultima abbia richiesto la restituzione delle somme a A.L. e che lo zio del ricorrente abbia a sua volta preteso dal nipote la restituzione delle somme in precedenza dategli in prestito.

Così argomentando, tuttavia, la C.T.R. non si è attenuta alla ratio della norma che disciplina l’accertamento sintetico ed il correlato onere probatorio gravante sull’amministrazione.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. 30 dicembre 1991, n. 413 e il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), da un lato, prevede la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento; dall’altro, contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Nella ipotesi delle spese per incrementi patrimoniali, l’accertamento deve basarsi sulla diretta dimostrazione della effettiva erogazione della spesa – costituente manifestazione di ricchezza – da parte del contribuente in un determinato momento o arco di tempo, fatta salva, ai sensi dell’art. 38 citato, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Da quanto esposto deriva che il finanziamento del socio in favore della società non può bastare ad assolvere all’onere probatorio gravante sull’amministrazione, ben potendo tale finanziamento essere effettuato con modalità che non comportano un effettivo esborso di somme.

Infatti, il conferimento in favore della società non necessariamente deve consistere nell’esborso diretto e immediato di danaro da parte del socio, ben potendo attuarsi anche attraverso l’assunzione di un obbligo, quale è ovviamente anche l’accolto di un debito, da parte del socio, verso terzi. In tale ultimo caso l’impegno del socio conferente, seppure finalizzato a dare un contributo all’attuazione del programma sociale e allo svolgimento dell’attività economica della società, non può di per sé essere considerato, ex latere sodi, indice univoco di ricchezza o di maggior reddito soggetto a tassazione, se non si traduce in una effettiva erogazione di spesa, così come richiesto dall’art. 38, comma 4, citato.

In senso conforme, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai fini dell’accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui alla norma richiamata, non è sufficiente l’acquisto di un bene attraverso il mero accollo di un debito, che, non costituendo un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, non comporta un’attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica (Cass., sez. 5, 10/09/2014, n. 19030).

9.3. Nel caso di specie, che il finanziamento effettuato in favore dell’Immobiliare A. s.r.l. sia stato realizzato dal contribuente ricorrendo ad un prestito elargito da A.L. costituisce circostanza espressamente allegata e non contestata. Piuttosto la C.T.R., avallando la tesi dell’amministrazione finanziaria e ponendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare che la somma ricevuta in prestito non è stata restituita a A.L., nonostante il contribuente abbia dimostrato che il finanziamento non abbia comportato effettivo esborso di somme, è incorsa nella violazione dei criteri normativi di riparto dell’onere probatorio in materia, dovendosi all’opposto ritenere che l’avvenuto effettivo esborso di somme costituisca precipuo oggetto della dimostrazione che è tenuta a dare l’ufficio impositore.

10. In accoglimento del quarto motivo di ricorso, deve pertanto pronunciarsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso; accoglie il quarto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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