LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Est. Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24-1-89/2015 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.V.;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 1325/16/15 della Commissione tributaria Regionale della Regione Sicilia, sezione distaccata di Siracusa (di seguito, CTR), depositata in data 30/03/2015 e non notificata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 16 settembre 2021.
RITENUTO
che:
1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, ha accolto l’appello incidentale del contribuente, S.V. e rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo la rideterminazione del reddito effettuata dall’Ufficio, per l’annualità 2006, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, da Euro 40.020,00 ad Euro 4.771,75. I giudici di appello, in accoglimento del gravame incidentale, hanno annullato l’avviso di accertamento in quanto non proceduto da comunicazione per l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
3. Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
4. S.V. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente va dato della regolarità della notifica del ricorso a S.V., ai sensi dell’art. 140 c.p.c., avendo l’Agenzia delle entrate allegato al ricorso l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA) (cfr., Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”).
2. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente della L. n. 212 del 2000, art. 12, per aver la CTR annullato l’avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio precontenzioso.
2.1. Il ricorso è fondato.
La questione posta trova soluzione nell’arresto monofilattico di questa Corte, che qui si fa proprio, secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi “armonizzati”, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, lo stesso obbligo sussiste solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, che, però, è norma applicabile solo dal periodo d’imposta 2009. Di conseguenza, per gli accertamenti sintetici relativi alle annualità precedenti al 2009, non sussistendo la prescrizione del relativo obbligo, sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr., Sez. 5, 31/05/2016, n. 11283; Sez. U. 9/12/2015, n. 24823; in senso conforme, ex multis, Sez. 5, 4/10/2017, n. 23140; 16/02/2018, n. 3900). Ne’, d’altro canto, dalla motivazione della sentenza impugnata, risulta che il contribuente abbia offerto elementi di segno contrario alle pronunce di questa Corte appena indicate.
2.3. Da tanto ne deriva che, nel caso in esame, trattandosi di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, ai fini della validità dell’atto impositivo non era necessario che l’Amministrazione finanziaria instaurasse un contraddittorio preventivo con il contribuente, con la conseguenza che il giudice di appello è tenuto alla verifica meritale delle opposte pretese delle parti riguardanti essenzialmente la giustificazione del possesso dei redditi giustificativi della spesa, da parte del contribuente, per gli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo di accertamento e che, in sede di accertamento, hanno determinato l’attribuzione di un reddito superiore ad oltre un quarto rispetto a quello dichiarato dal S.V. nell’anno di imposta 2006 (l’accertamento erariale ha riguardato incrementi patrimoniali – quote societarie e spese assicurative – per Euro 211.049,00 contro un reddito dichiarato di Euro 1.390,00).
3. In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Regione Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, affinché proceda all’esame del merito della controversia, nonché provveda alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Regione Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021