Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34474 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26515-2019 proposto da:

VENTO DI MONTEMURRO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE ZIZZO e CHIARA SOZZI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata l’8/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

Vento di Montemurro S.r.L. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 630/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza in accoglimento del ricorso proposto avverso di accertamento e rettifica della rendita di unità immobiliare costituita da pala eolica, elevandola rispetto al valore iniziale dichiarato dalla contribuente a mezzo DOCFA;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:

1.1. occorre preliminarmente esaminare l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza e di rimessione alle Sezioni Unite, formulata in sede di memoria dalla parte controricorrente, Agenzia delle entrate;

1.2. l’istanza va rigettata;

1.3. se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è ammissibile in applicazione analogica dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (cfr. Cass. n. 5533/2017 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (cfr. Cass. SSUU n. 14437/2018), ed allorquando non si verta di “decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza” (cfr. Cass. n. 19115/2017), il che accade nel caso in esame;

1.4. va inoltre evidenziato che l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità maturato sulla questione ha trovato recentissima conferma in una serie di sentenze (cfr. Cass. nn. 25793, 25794 del 2021 ed altre) esattamente in termini ed emesse – nel pieno contraddittorio dell’Agenzia delle entrate – proprio all’esito dell’udienza pubblica dell’8.9.2021;

1.5. neppure sussistono i presupposti per rimettere la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, posto che non è dato riscontrare, nel panorama di legittimità di cui si darà conto, contrasto interpretativo alcuno, quantomeno con riguardo al governo nomofilattico delle fattispecie assoggettabili alla modifica normativa, anche qui applicabile ratione temporis, di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21;

1.6. inoltre, secondo quanto di seguito illustrato, l’Amministrazione finanziaria non ha neppure dedotto, nel ricorso, elementi ermeneutici nuovi e dirimenti, tali da indurre la possibilità di un ripensamento, suscettibile di essere opportunamente demandato alle Sezioni Unite, dell’assetto ricostruttivo raggiunto;

2.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21), per aver la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che le cosiddette “torri” di un aerogeneratore – anche dopo il 1 gennaio 2016 – debbano continuare a concorrere alla determinazione della rendita catastale;

2.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4, per motivazione apparente, in quanto il giudice d’appello non avrebbe affrontato le questioni, dedotte dall’appellante, circa l’attribuzione al terreno ed alle fondazioni di un valore “errato e sproporzionato” e l’erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale delle voci riferibili a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore, con indicazione, inoltre, di importi sproporzionati;

2.3. con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale in ordine alla questione della sproporzione del valore attribuito alle spese tecniche ed agli oneri finanziari, nonché dell’erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale delle unità immobiliari costituenti il parco eolico, della voce relativa a “profitto dell’imprenditore”, oltre che della sproporzione del relativo importo;

3.1. il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, anche tra le medesime parti in causa (cfr. Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020);

3.2. la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo;

3.3. è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale;

3.4. i giudici di merito non si sono dunque fatti carico di verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonoma funzionalità, limitandosi ad un’astratta affermazione sulla solidità, stabilità e consistenza volumetrica che tuttavia non è desunta da un accertamento in concreto bensì dalla considerazione che la struttura è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a preventivi calcoli tecnici;

4.1. il secondo motivo, il terzo, quarto e quinto motivo sono ammissibili, stante l’analitica indicazione dei passaggi salienti delle difese già spiegate e della loro collocazione negli atti difensivi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati;

4.2. il giudice di appello ha delineato una motivazione che rinvia alla relazione di stima, ove sono stati riportati gli elementi che determinano il costo di costruzione, affermando, in particolare, che “…nell’avviso di accertamento impugnato erano presenti tutti i riferimenti normativi utilizzati, evincibili dall’allegata relazione di stima diretta, ed era esplicitato sia il metodo che i criteri utilizzati per l’accertamento del classamento…”, rilevando inoltre che ” nella relazione di stima risultano essere stati riportati gli elementi che determinano il valore con riferimento al costo di costruzione (non assoggettato a deprezzamento trattandosi di costruzione successiva agli anni 1988-1989) in modo tale che il costo dell’immobile, come indicato nella relazione di stima, risulta essere stato dato dalla somma del valore del lotto del costo di realizzazione a nuovo delle strutture del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori e di calcolo), degli oneri di concessione e urbanizzazione e degli oneri finanziari” e che “l’Ufficio…(aveva)… determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima, che per la loro natura pubblica non dovevano essere allegati, e del costo di realizzazione a nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonché del prezzario della medesima Regione, tutti atti a conoscenza della contribuente o perché pubblici o perché allegati”;

4.3. la Commissione Tributaria Regionale ha evidenziato quindi anche che non vi è obbligo di allegare all’avviso gli atti pubblici accessibili al contribuente;

4.4. si tratta di una motivazione che specie in ordine al primo punto dedotto da parte ricorrente (attribuzione al terreno di un valore sproporzionato) consente di ricostruire l’iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi), né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (cfr. Cass., nn. 12652/2020, 10937/2016, 12123/2013);

4.5. neppure in relazione gli altri punti di domanda dedotti nel motivo (omessa pronuncia in merito all’erroneità del valore attribuito alle fondazioni ed erronea inclusione nel calcolo della rendita delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore) la motivazione è omessa, ma sia pure più sintetica e per relationem alla relazione di stima consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, solo il primo motivo, pertanto, è da accogliere nei termini di cui in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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