LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Est. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26650/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
– ricorrente –
contro
G.L., rappresentato e difeso dall’avv.to Nino Scripelliti, dall’avv.to Elena Bellandi e dall’avv.to Ornella Manfredini, presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, Via Avezzana n. 1, in virtù di procura in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale n. 607/31/15 della Toscana, depositata il 01/04/2015;
udita la relazione della causa svolta, nella udienza camerale del 27/09/2021, dal Consigliere Dott. Rosita D’Angiolella.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti di G.L., esercente attività di taxista nella città di Firenze, per l’anno 2005, avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, con il quale rideterminava i ricavi in Euro 65.335,00, a fronte di quelli dichiarati di Euro 22.644,00 ed accertava, ai fini Irpef ed Irap, il reddito di impresa in Euro 57.390,00, a fronte di quello dichiarato pari ad Euro 14.699,00, oltre interessi e sanzioni. L’Agenzia delle entrate evidenziava l’inattendibilità del ricavo giornaliero tenendo in considerazioni alcuni elementi, tra i quali, il costo di una corsa media di Euro 6,93 sulla base delle tariffe regolamentari, nonché la lunghezza media delle corse di 3,2 Km, oltre che il numero di chilometri dichiarati dal contribuente pari a 30.169.
2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, contestando in toto l’accertamento dell’Ufficio e chiedendone l’annullamento; la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso del contribuente.
3. G.L. proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana che lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento. Il giudice di appello riteneva il dato della percorrenza unitaria media di un taxi nella città di Firenze “elemento presuntivo troppo aleatorio per supportare e giustificare il ricorso all’accertamento ex art. 62 bis cit.” in quanto privo di riscontri oggettivi perché non basato su di “un’indagine scientificamente corretta ed attendibile”.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi.
5. Resiste con controricorso il contribuente, G.L..
6. Il sostituto Procuratore generale, nella persona del Dott. De Matteis Stanislao, ha presentato, telematicamente, parere in forma di memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso – così rubricato: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – la ricorrente Amministrazione erariale deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto l’inattendibilità della rilevazione empirica della percorrenza unitaria media di un taxi nella città di Firenze (3,2 km) in quanto non scaturente da un’indagine statistica condotta sulla base di criteri scientifici, così travisando le regole della prova presuntiva e dell’inferenza logica che ne deriva, applicabili all’accertamento in parola a favore dell’Ufficio mediante la concessione allo stesso di strumenti facilitati per le deduzioni presuntive.
2. Col secondo motivo di ricorso – così rubricato: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” – la ricorrente denuncia la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, avendo la CTR omesso di pronunciare sulla rideterminazione del reddito oggetto dell’accertamento in base agli altri elementi indiziari che fondavano l’accertamento.
3. La questione posta col secondo motivo va trattata prioritariamente, essendo con essa dedotto un error in procedendo che, se sussistente, travolgerebbe l’intera sentenza.
3.1. Il motivo è infondato.
Posto che il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado ma non quando il giudice d’appello abbia fondato la sua decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda, (cfr., Sez. 5, 14/01/2015, n. 452; Sez. L, 26/01/2016, n. 1360; Sez. 6-1, 03/02/2020, n. 2334), nella specie, l’accoglimento dell’appello del contribuente ha comportato, seppur implicitamente, la declaratoria di illegittimità dell’intero avviso di accertamento per carenza dei presupposti applicativi dell’art. 62 sexies, comma 3, D.L. 30/08/1993 n. 331 e dell’art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 29/09/1973 n. 600, come da domanda formulata dal contribuente nel ricorso introduttivo (v. controricorso pagina 9). In tal senso, la questione del dato chilometrico rilevato dal comunicato del Comune di Firenze e non da oggettivi riferimenti statistici, è divenuta determinante per i giudici di appello che, proprio su tale dato hanno ritenuto privo di efficacia dimostrativa l’intero accertamento dell’Ufficio.
4. Il primo mezzo è infondato.
4.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che la ricostruzione con metodo analitico induttivo del maggior reddito del tassista G.L. non fosse sorretta da presunzioni gravi precise e concordanti in quanto, la stima della percorrenza media delle corse dei taxi, compiuta dal Comune di Firenze in vista della trattativa sul rinnovo delle tariffe di settore, nella misura di Km 3,2, è un dato empirico, del tutto privo di valenza scientifica, caratterizzato da grossi margini di aleatorietà e, quindi, inidoneo a giustificare l’accertamento D.P.R. citato, ex art. 62 bis, che esige quale indefettibile presupposto la prova di gravi incongruenze.
Le conclusioni dei giudici di appello si allineano alla giurisprudenza di questa Corte, la quale in altre cause riguardanti i tassisti fiorentini, ha già ripetutamente stigmatizzato il ricorso operato dall’Amministrazione finanziaria ad un semplice comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Firenze da cui si desume il dato di 3,2 km come percorrenza media di una corsa in taxi quale presupposto della ricostruzione del reddito del contribuente, affermando che tale dato non possa equivalere di per sé ad elemento indiziario attendibile (ex pluribus, cfr., Cass., Sez. 5, 10/12/2020, n. 28175; Sez. 5, 29/01/2091; Sez. 5, 15/12/2020, n. 28587).
Ed invero, in fattispecie analoghe al caso di specie concernente accertamenti a carico di tassisti fiorentini, è stato chiarito che “la mera provenienza del dato da dell’ente territoriale – e tanto più come nel caso di specie non da un provvedimento di quest’ultimo, ma da un suo formale comunicato stampa – non equivale di per sé ad elemento che nei conforti l’attendibilità” e che tale considerazione non può mutare “per mero effetto della pubblicazione dello stesso dato in conseguenza del comunicato sulla stampa in quanto si tratta di circostanza che ne presupponga il vaglio critico” (Cass., Sez. 5, 16/12/2019, n. 333042; Sez. 5, 02/03/2020 n. 5664; Sez. 5, 19/08/2020, n. 17349).
6. In conclusione, il ricorso va rigettato.
7. Per il principio della soccombenza le spese di lite si pongono a carico della ricorrente Amministrazione finanziaria e si liquidano come da dispositivo.
8. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente si liquidate, in Euro 4.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021