Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34511 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22950 – 2020 R.G. proposto da:

FERRO s.r.l., in liquidazione – p.i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Castelvetrano (TP), alla via G. D’Alessi, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Salvo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

T.G., – c.f. ***** – in qualità di procuratore speciale di M.G. (c.f. *****);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 797/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 luglio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. La “Ferro” s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 797/2020 della Corte d’Appello di Palermo; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.

T.G., in qualità di procuratore speciale della “Case e Ville di M.G.”, non ha svolto difese.

2. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

3. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

4. Il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

5. Questo Giudice del diritto spiega che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1 co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; che, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere, quindi, dichiarato improcedibile; che tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poiché la disposizione dell’art. 369 c.p.c. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (cfr. Cass. 11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443).

Le sezioni unite di questa Corte, dal canto loro, hanno puntualizzato, con statuizione n. 10648 del 2.5.2017, che in tema di giudizio di cassazione deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (trattasi della pronuncia delle sezioni unite in attesa della quale era stato disposto rinvio a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria del 16.2/31.5.2016).

6. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Innanzitutto, che – si ribadisce – T.G. è rimasto intimato.

Altresì, che la s.r.l. ricorrente ha espressamente dichiarato che la sentenza n. 797/2020 della Corte d’Appello di Palermo le è stata notificata in data 26 maggio 2020 (cfr. ricorso, pag. 1. Cfr. Cass. (ord.) 22.7.2019, n. 19695, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte con troricorrente).

Ancora, che non è dato in alcun modo rinvenire agli atti copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell’art. 285 c.p.c., debitamente depositata unitamente al ricorso – si ribadisce – nel termine, a pena di improcedibilità, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (al riguardo cfr. certificazione della cancelleria in data 21.9.2021).

7. T.G. non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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