Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34540 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25660/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

PVS s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 3150/09/15 depositata il 02/04/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva in parte, limitatamente all’IRES e all’IRAP l’appello della società contribuente, con ciò annullando in parte qua l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP 2007;

ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; la P.V.S. s.r.l. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR rimesso in discussione l’omessa indicazione in dichiarazione del reddito a fini IRES ed IRAP, circostanza ammessa dalla società nei propri atti dei gradi del merito;

– il motivo è inammissibile, in quanto difettoso di collegamento con la ratio decidendi;

– invero, la CTR ha ritenuto di accogliere l’appello della contribuente in quanto sono risultati provati “i redditi come dallo stesso provati in sede contenziosa sia con riferimento all’imponibile dell’IRES sia ai fini IRAP stante la puntuale indicazione analitica delle fatture acquisti e vendite versata in atti che giustificano ampiamente il reddito dichiarato” (ultima pag. sentenza gravata, terzultimo periodo);

– in altre parole, la CTR non ha rilevato di propria iniziativa la mancata indicazione dei dati di cui sopra in dichiarazione, circostanze peraltro ammessa dalla società: essa, di fronte all’accertamento di maggior imposte dell’Ufficio, ha ritenuto provata da parte della società proprio quella misura di reddito ai fini IRES ed IRAP che essa ha determinato nelle scritture contabili ancorché poi non indicata in dichiarazione;

– quindi, di fronte al vizio dichiarativo il giudice dell’appello ha ritenuto che la società abbia provato di aver conseguito proprio quanto avrebbe dovuto dichiarare, mentre l’Ufficio non ha provato che essa abbia conseguito un reddito maggiore;

– il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a) e d) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR, di fronte alla incontroversa mancata indicazione del reddito, dei ricavi e dei costi in dichiarazione, mancato di riconoscere la legittimità della ricostruzione in via induttiva del reddito, prescindendo dalle scritture contabili e dalle fatture prodotte, irritualmente acquisite in giudizio;

– il terzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a) e d) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR mancato di rilevare come il fatto che la contribuente doveva provare in giudizio non era l’aver conseguito costi e ricavi, ma che gli stessi erano confluiti nella dichiarazione dei redditi e che quindi sulla successiva determinazione del reddito d’impresa andavano versate le imposte;

– i motivi costituiscono articolazioni autonome, sotto profili diversi, di una medesima censura: quindi possono esaminarsi congiuntamente;

– gli stessi sono fondati;

– la CTR infatti si è erroneamente limitata a rilevare che poiché risulta esser stato provato il reddito indicato (ancorché non riportato in dichiarazione) dalla società e non il maggior reddito ricostruito dall’Ufficio, l’atto impositivo andava annullato; il tutto però omettendo di tener conto come neppure su tal reddito sono stati versati i tributi integralmente i tributi tutti dovuti;

– e quindi, nel tener conto in via meramente astratta del contenuto delle scritture contabili, senza considerare le conseguenze della mancata indicazione delle loro risultanze in dichiarazione e della altrettanto connessa debenza di quanto dovuto (che in quanto dovuto doveva esser versato all’Erario), le CTR ha commesso errore di diritto;

– sopradetti motivi quindi vanno accolti, per quanto di ragione; la sentenza è sul punto cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;

– questi si atterrà ai principi sopra illustrati, fermo restando ovviamente che le fatture di cui si è detto potranno essere debitamente valutate ai fini della prova dell’effettivo reddito prodotto, da assoggettare a tassazione previo riconoscimento dei costi muniti dei requisiti ulteriori di legge;

– infatti, nel processo tributario, che si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 c.p.c.. Piuttosto, l’art. 25 citato dispone che “I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo” e le parti possono soltanto ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio, ma non la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza; ciò comporta che la documentazione depositata tardivamente dall’Agenzia all’udienza di trattazione nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall’art. 25 del d. Lgs. n. 546 del 1992, è ormai entrato automaticamente nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben poteva essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione. Questa Corte ha, al riguardo, affermato il principio secondo cui il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att. c.p.c. (o, nel processo tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32); tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta – anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass., sez. 5, 15/10/2010, n. 21309; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661; Cass., sez. 5, 30/11/2016, n. 24398; Cass., sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429; Cass., sez. 6-5, 25/06/2018, n. 16652). Ciò comporta che i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado devono essere esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice purché depositati entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello, (in termini e pluribus Cass. 07/03/2020, n. 5429 e 17/11/2020 n. 26115);

– conclusivamente, vanno accolti unicamente secondo e il terzo motivo di ricorso; la sentenza è cassata sotto questi profili con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.

PQM

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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