LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12490/2017 proposto da:
D.N.J.J., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Della Libertà 20 presso lo studio dell’avvocato Vaglio Mauro che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Equitalia Servizi Di Riscossione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via G.p. da Palestrina 19 presso lo studio dell’avvocato Franco Fabio Francesco che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6939/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RILEVATO
Che:
1. D.N.J.J. ricorre per la cassazione della sentenza n. 6939/16 della CTR Lazio che, confermando la sentenza della CTP di Roma, n. 20246/19/15,ha respinto il ricorso del contribuente avverso il preavviso di fermo di veicoli, notificatogli dalla concessionaria della riscossione Equitalia Sud, per il mancato pagamento di crediti di natura non solo tributaria; ricorso con il quale si lamentava la mancanza di prova della regolarità delle notifiche delle due cartelle esattoriali presupposte, relative rispettivamente a contributi dovuti per il C.N.F. per le annualità dal 2005 al 2009 ed alla tariffa AMA 2009;
la CTR ha respinto tutte le censure mosse dal contribuente alla prima sentenza, la quale aveva ritenuto regolare il procedimento di notifica a mezzo del servizio postale nazionale evocando sotto il primo profilo i principi giurisprudenziali di questa Corte in ordine alla notificazione diretta a mezzo posta del concessionario della riscossione e respingendo la doglianza relativa alla mancata conformità all’originale delle copie fotostatiche depositate dalla concessionaria a riprova dell’effettuata notifica degli atti presupposti;
la parte resistente ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la violazione o falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., nonché del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18, in relazione alla affermata efficacia probatoria delle riproduzioni fotostatiche delle notifiche delle cartelle, tratte dal sistema informatico interno della concessionaria e dalla stessa utilizzate come fonte di prova in luogo degli originali;
3. con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonché della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 e dell’art. 139 c.p.c.; per avere il giudice dell’appello ritenuto la regolarità della notifica della cartella a mani del portiere, pur in assenza della raccomandata informativa, in violazione del disposto della L. n. 890 del 1992 e senza la puntuale indicazione delle formalità compiute ad opera dell’agente postale.
4. Entrambi i motivi di ricorso sono destituiti di fondamento.
4.1 Con riguardo alla prima censura, questa Corte ha statuito che l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione. (cass. n. 13425/2014).
Tuttavia. perché possa aversi, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione òche – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, le contestazioni generiche o onnicomprensive.
Il disconoscimento deve, quindi, contenere l’indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
In tale direzione questa Corte dà seguito all’orientamento di legittimità (v. Cass. n. 27633/2018; n. 29993 del 13/12/2017, n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre) secondo il quale la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non possa avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (così cass. n. 16557/2019; cfr. cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell’art. 2719 c.c.).
5. Parimenti infondata è la seconda censura del ricorso.
In ordine al primo motivo, vale osservare che la notifica degli atti impositivi a mezzo posta è valida.
E’ quanto confermato dalla sentenza n. 5898 del 24.03.2015, con cui la seconda sezione della Suprema Corte ha deciso una controversia in cui era stata impugnata una cartella esattoriale anche per vizi attinenti alla regolarità della notifica, avvenuta a mezzo posta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione aveva sostenuto la validità della medesima sia in quanto avvenuta nel rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (il cui comma 1 prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”), sia per l’avvenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
In relazione alla notifica a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte – con sentenza della Sezione tributaria n. 16949/2014 – ha ribadito che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. L’art. 139 c.p.c. prevede, ai suoi commi 3 e 4, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere… deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass.; n. 17598/2010; n. 911/2012; n. 19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; 12083 del 2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018).
Dalla sentenza impugnata si evince che la notifica è avvenuta con invio diretto a mezzo posta, con la conseguenza che la notifica si è perfezionata con la ricezione della raccomandata da parte del portiere, senza necessità dell’ulteriore invio della raccomandata informativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla concessionaria, liquidate in Euro 800,00 per compensi di avvocato, Euro 200 per spese vive oltre spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’udienza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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