LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20710/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente principale –
contro
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIUFFA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DE PASQUALE;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I.
S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 215/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/06/2016 R.G.N. 471/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22.6.16, la corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha annullato l’avviso di addebito per Euro 20.294 per contributi previdenziali gestione separata dovuti dal contribuente in epigrafe per l’anno 2015.
In particolare, la corte territoriaele riteneva che l’omessa compilazione del quadro RR dal parte del contribuente già iscritto alla gestione (e quindi noto all’Inps) non costituiva occultamento doloso del debito contributivo, idoneo ad impedire la prescrizione quinquennale; aggiungeva che nella specie la prescrizione era da comportarsi a decorrere dal 26.6.06, data in cui doveva esser fatto il pagamento (e ben potendo l’INPS accertare i crediti contributivi autonomamente) e non dal 27.1.07, data di presentazione del modello reddituale; riteneva quindi maturata la prescrizione in quanto l’atto di richiesta era pervenuto il 21.6.11.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per 2 motivi, cui resiste con controricorso l’assistito, che propone ricorso incidentale condizionato (resistito a sua volta dall’Inps con controricorso).
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13, 18, D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e ter, per avere trascurato che il termine di prescrizione de,, crediti contributivi si computa dalla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2935 c.c., D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, del su richiamato art. 17, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, per avere trascurato che il termine di pagamento è duplice, e dovendo considerarsi il secondo, scadente a dicembre (ove il pagamento è ancora possibile con gli interessi).
Con ricorso incidentale condizionato si deduce violazione degli artt. 416 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione per extrapetizione della sentenza di primo grado, in quanto l’Inps aveva eccepito la decorrenza della prescrizione da data diversa rispetto a quella poi considerata dal giudice di primo grado; con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione del L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, per avere applicato le sanzioni relative all’evasione contributiva e non alla mera omissione; con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere compensato le spese del giudizio di primo grado in ragione della diversità degli orientamenti sulle questioni sollevate.
La controversia pone la questione del dies a quo del calcolo della prescrizione dei contributi gestione separata, definita da Cass. 27950/18 e 19403/19 (ed altre) dalla scadenza del termine previsto per il pagamento e non dal successivo termine stabilito invece per la presentazione della dichiarazione reddituale.
Si è infatti affermato (Sez. L -, Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360-01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Nello stesso senso, anche Sez. 6-L, Ordinanza n. 19403 del 18/07/2019, Rv. 654526-01.
Nella specie, la corte territoriale si è attenuta a questi principi e ha correttamene ritenuto prescritti i contributi; infondato è dunque il ricorso dell’INPS, che riguarda solo il dies a quo del termine, che l’INPS vorrebbe ancorare alla data della dichiarazione dei redditi ovvero alla data prevista per il pagamento tardivo con aggravio di interessi, successivo di vari mesi al termine previsto per il pagamento.
Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Spese secondo soccombenza.
Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021