LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2655-2020 proposto da:
B.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato UGO DI PIETRO, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
COMUNE di S. SALVATORE DI FITALIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 397/2019 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 03/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
il Comune di San Salvatore di Fitalia si opponeva al precetto, notificato in forza di un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., e al successivo pignoramento presso il terzo Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., promosso da B.E.A., deducendo la violazione del termine dilatorio del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, quale convertito;
il Tribunale, davanti al quale resisteva il creditore procedente, riteneva ammissibile l’opposizione, qualificata agli atti esecutivi, perché la citazione notificata era stata comunque depositata nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c.;
il giudice di merito accoglieva nel merito l’opposizione osservando che l’ente locale era l’esecutato non il terzo espropriato cui quel termine dilatorio, come tale, non si applicava;
avverso questa decisione ricorre per cassazione B.E.A. articolando quattro motivi, corredati da memoria;
e’ rimasto intimato il Comune.
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 2, dell’art. 617c.p.c., comma 1, degli artt. 618 e 619 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare la violazione della natura bifasica dell’opposizione esecutiva;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., e del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, quale convertito, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di qualificare la domanda come opposizione all’esecuzione;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480,482,543 c.p.c., del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, quale convertito, poiché l’ordinanza di assegnazione era il titolo esecutivo azionato, sicché non si trattava della notifica del pignoramento al terzo tesoriere delle somme oggetto del credito staggito;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato non compensando le spese senza tener conto della difforme giurisprudenza dello stesso Ufficio giurisdizionale di merito sul punto oggetto di opposizione;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
la fattispecie presenta profili nomofilattici e deve dunque essere rinviata alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021