LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18127-2019 proposto da:
GROUPAMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELA CROCE 44, presso o studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.G. rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIAO GIORDANO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1322/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 27 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I.G. conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Torre Annunziata la Groupama S.p.A., deducendo di avere svolto per la Nuova Tirrena assicurazioni S.p.A., poi divenuta Groupama, attività di consulenza per la liquidazione dei danni derivanti da un sinistro ricevendo una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella dovuta in base alle tariffe previste per i periti industriali, chiedendo quindi la condanna alla differenza dovuta.
Nella resistenza della compagnia la quale eccepiva l’esistenza di innumerevoli giudizi aventi analogo contenuto, per altri incarichi svolti in passato dall’attore, ed in relazione ai quali si era quindi verificato un abusivo frazionamento del credito, venendo altresì eccepita la prescrizione presuntiva, il giudice adito accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società ed il Tribunale di Torre Annunziata, nella resistenza dello I., con la sentenza n. 1322 del 27/5/2019 rigettava il gravame, condannando la Groupama al pagamento delle spese di lite.
La sentenza riteneva ammissibile l’appello ma infondato nel merito, nella parte in cui si reiterava l’eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, ritenendo che i vari incarichi, sebbene espletati nell’ambito di un rapporto continuativo, si configuravano alla stregua di rapporti indipendenti.
Era altresì disattesa l’eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che la difesa della compagnia era incompatibile con il presupposto fondante la stessa eccezione.
Quindi, mancando una convezione tra le parti in ordine al compenso dovuto e non essendo state approvate le tariffe per i periti assicurativi, riteneva corretta la determinazione del compenso in via equitativa, sula base delle tariffe previste per i periti industriali, così come operata dal giudice di prime cure. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Groupama S.p.A. sulla base di un motivo.
I.G. ha resistito con controricorso.
Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2275 c.c., dell’art. 88c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, e 1375 c.c., interpretati alla luce dell’art. 2 Cost., e dei principi e delle norme sul frazionamento del processo e sulla costituzionalizzazione del canone del giusto processo.
Si deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato l’eccezione di abusivo frazionamento del credito, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha deciso in difformità dall’indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui, quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. S.U. n. 4090 del 2017).
In relazione ad altre controversie correlate al medesimo rapporto di collaborazione professionale tra lo I. e la ricorrente ed aventi ad oggetto, al pari che nella fattispecie, il preteso diritto a differenze di compensi tra quanto liquidato e quanto invece asseritamente dovuto, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (Cass. n. 6296 del 2019; Cass. n. 6297 del 2019) ritenendo che le azioni separatamente proposte dall’intimato contravvengano il principio che vieta la proposizione frazionata di domande di pagamento per un medesimo credito.
In tal senso si è ritenuto che, nel caso di specie risulta che l’unico rapporto di collaborazione professionale si è protratto con la compagnia assicuratrice per diversi anni.
Inoltre si è sostenuto che la stessa linea difensiva adottata dalla odierna ricorrente, improntata sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponga logicamente proprio la contestazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione (Cass. n. 24698 del 2018), non risultando prospettato alcun apprezzabile interesse dello I. alla proposizione di distinte azioni giudiziali, essendo irrilevante il fatto che i sinistri (e le relative prestazioni professionali) fossero soggetti a diverso decorso del termine prescrizionale, essendo sufficiente ai fini interruttivi un qualsiasi atto di costituzione in mora, o la circostanza, genericamente dedotta, dell’esistenza di un accordo scritto solo per alcuni incarichi e non per altri, a fronte della modesta entità dei diversi crediti separatamente azionati e della identità della questione prospettata, avente ad oggetto l’applicabilità della tariffa dei periti industriali per la determinazione del proprio compenso professionale.
Reputa il Collegio che debba darsi continuità a tali precedenti, relativi appunto a controversie che vedono contrapposte le medesime parti, e ciò in conformità alla soluzione cui è pervenuta questa Corte in relazione ad altro contenzioso di carattere seriale che ha visto contrapposte altre parti, ma per la pretesa di altro perito assicurativo di percepire, in relazione ai numerosi incarichi eseguiti per conto della compagnia nell’ambito di un unitario rapporto di collaborazione professionale, la differenza tra quanto versato e quanto invece ritenuto dovuto in base alla tariffa dei comensi dei periti industriali, soluzione che del pari ha visto riconosciuta la ricorrenza di un abusivo frazionamento del credito (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 3738 del 2018, Cass. sent. n. 1356 del 2018, Cass. sent. n. 1355 del 2018, Cass. sent. n. 1354 del 2018, Cass. sent. n. 1353 del 2018, Cass. sent. n. 1352 del 2018, Cass. sent. n. 1351 del 2018, Cass. sent. n. 717 del 2018, Cass. sent. n. 491 del 2018, Cass. sent. n. 490 del 2018, Cass. sent. n. 489 del 2018, Cass. sent. n. 163 del 2018, Cass. sent. n. 162 del 2018, Cass. sent. n. 161 del 2018, Cass. sent. n. 160 del 2018, Cass. sent. n. 159 del 2018, Cass. sent. n. 158 del 2018, Cass. sent. n. 31167 del 2017, Cass. sent. n. 31166 del 2017, Cass. sent. n. 31165 del 2017, Cass. sent. n. 31164 del 2017, Cass. sent. n. 31163 del 2017, Cass. sent. n. 31162 del 2017, Cass. sent. n. 31161 del 2017, Cass. sent. n. 31017 del 2017, Cass. sent. n. 31016 del 2017, Cass. sent. n. 31015 del 2017, Cass. sent. n. 31014 del 2017, Cass. sent. n. 31013 del 2017, Cass. sent. n. 31012 del 2017, Cass. sent. n. 31011 del 2017; Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
In tali precedenti si è dato altresì conto della necessità di superare alcuni arresti di questa Corte (tra cui Cass. n. 18810 del 2016, richiamata dal Tribunale nella sentenza gravata), rilevandosi che ove, come nella fattispecie, vi sia un unico rapporto di durata pluriennale, non può da ciò farsi discendere un’unica prestazione professionale e, correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento, essendosi invece in presenza di una pluralità di prestazioni, aventi peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri, sicché i distinti crediti sono sempre inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata.
In tal senso si veda da ultimo Cass. n. 14143 del 2021, secondo cui le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l’attore abbia un interesse oggettivo – il cui accertamento compete al giudice di merito – ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria (nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all’assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un’ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell’inesistenza di un incarico unitario).
Resta quindi applicabile la regola per cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2 (Cass. S.U. n. 4090 del 2017). La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021