Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34577 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16479 – 2020 R.G. proposto da:

F.A. – c.f. ***** – F.A. – c.f.

***** – (entrambi quali eredi di F.M.) elettivamente domiciliati in Roma, alla via al Quarto Miglio, n. 50, presso lo studio dell’avvocato Rosa Carlo che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. 80207790587 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 2442/2019, dep.

31/10/2019;

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato in data 28.2.2019 F.A. ed F.A., eredi di F.M., deceduto il 16.2.2018, adivano la Corte d’Appello di Roma.

Esponevano che il loro dante causa, unitamente ad altri appartenenti alla Guardia di Finanza, aveva intrapreso, con ricorso in data 28.10.2003, dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, giudizio volto a conseguire il riconoscimento della maggiorazione sull’assegno funzionale L. n. 468 del 1987, ex art. 1, comma 9, ed L. n. 472 del 1987, ex art. 6.

Esponevano che il giudizio era stato definito in primo grado con sentenza n. 140 del 6.2.2009 di reiezione del ricorso ed in grado d’appello – appello intrapreso con ricorso proposto in data 21.1.2010 – con sentenza n. 399/2017 di estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito dell’interruzione per sopravvenuto decesso del difensore degli appellanti.

Si dolevano dunque i ricorrenti per l’irragionevole durata del giudizio anzidetto e chiedevano ingiungersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze la corresponsione di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 17.4.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. F.A. ed F.A. proponevano opposizione. Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. Con decreto n. 2442/2019 la Corte di Roma rigettava l’opposizione.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso F.A. ed F.A., eredi di F.M.; ne hanno domandato sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. I ricorrenti hanno depositato memoria.

8. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 – sexies, lett. c), nonché dell’art. 6 C.E.D.U..

Deducono che la dichiarazione di estinzione del giudizio è intervenuta allorché era già stato superato il termine di ragionevole durata del giudizio “presupposto”.

Deducono che la proposizione dell’appello, a seguito del rigetto in prime cure dell’iniziale ricorso, dà ragione dell’interesse del loro dante causa all’ottenimento di una pronuncia favorevole e dunque dà riscontro del “patema d’animo” sofferto dal loro dante causa per l’irragionevole procrastinarsi del giudizio “presupposto”.

9. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, viepiù che non meritano seguito i rilievi di cui alla depositata memoria.

Il ricorso è quindi da rigettare.

10. Innegabilmente questa Corte reputa che, in materia di equariparazione, la dichiarazione di estinzione del giudizio “presupposto”, per mancata riassunzione in esito all’interruzione per decesso della parte o del difensore, non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale, in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l’estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. 19.9.2016, n. 18333).

E nondimeno questa Corte spiega, evidentemente con valenza anche in relazione alla operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), che la valutazione dell’idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento della presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un’indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1 co. dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 11.12.2020, n. 28378).

11. In questi termini la valutazione della corte di merito è ineccepibile e congrua e, comunque, in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

In particolare, la corte distrettuale ha debitamente puntualizzato che gli opponenti non avevano dimostrato in modo specifico che, nonostante l’interruzione in data 21.3.2015 del giudizio “presupposto” seguita al decesso del difensore del loro dante causa e la mancata riassunzione del medesimo giudizio, perdurasse in capo al loro dante causa, F.M., l’interesse al conseguimento del bene della vita richiesto.

12. D’altronde, senza dubbio i ricorrenti avrebbero dovuto in maniera puntuale dimostrare il “paterna d’animo” sofferto dal loro dante causa (deceduto il 16.2.2018) per effetto ed a seguito dell’irragionevole protrazione del giudizio “presupposto” sino alla declaratoria di estinzione di cui alla sentenza n. 399/2017.

13. Ne’ vale addurre che è “evidente (I’) interesse (…) all’ottenimento di una pronuncia favorevole (…) mediante la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado della Corte dei Conti” (così ricorso, pag. 10) ovvero che “la durata irragionevole del processo, nella fattispecie, è stata causa dalla disfunzione dell’amministrazione giudiziaria” (così memoria, pag. 2).

Invero, il novello art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cod. pro. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).

In pari tempo, al riesame delle risultanze istruttorie osta l’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

14. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, F.A. ed F.A., a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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