Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34578 del 16/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16924 – 2020 R.G. proposto da:

M.V. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bari, alla via G. Pascoli, n. 39, presso lo studio dell’avvocato Lojodice Oscar che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Lecce n. 1022/2020, dp 12/06/20, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Lecce depositato in data 23.12.2019 M.V. si doleva per l’irragionevole durata di un procedimento per equa riparazione e del conseguenziale giudizio di ottemperanza – da equiparare al procedimento esecutivo – intrapreso a seguito del mancato pagamento dell’equo indennizzo disposto con decreto in data 23.4.2013.

Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 30.1.2020 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. M.V. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 1022/2020 la Corte di Lecce accoglieva l’opposizione, condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’opponente la somma di Euro 1.200,00 a titolo di equo indennizzo, a pagare al difensore anticipatario dell’opponente la somma di Euro 250,00 a titolo di rimborso delle spese della fase monitoria, compensava integralmente le spese della fase di opposizione.

La corte determinava in due anni, sette mesi e 23 giorni la durata irragionevole del giudizio presupposto e quantificava in Euro 400,00 il “moltiplicatore” annuo.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso M.V.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, di assorbimento, nell’accoglimento del secondo motivo, del terzo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto assumere quale dies a quo del giudizio “presupposto” la data del 5.3.2013, di in cui ebbe a depositare la domanda di equa riparazione, ed assumere quale dies ad quem del giudizio “presupposto” la data del 23.12.2019, di in cui ha depositato la domanda di equa riparazione che ha dato origine al presente giudizio.

Deduce quindi che, detratto il lasso temporale intercorso tra il 23.4.2013, di del deposito del decreto disponente l’equo indennizzo nel giudizio “presupposto”, ed il 18.6.2014, di di notifica del ricorso per ottemperanza al giudicato, la corte di merito avrebbe dovuto determinare “una durata complessiva di anni cinque e mesi sette, con conseguente “risarcibilità di un periodo di anni tre e mesi sette”” (così ricorso, pag. 5; cfr. del tutto analogamente – ai fini della determinazione della durata complessiva, della durata ragionevole (due anni) e della durata irragionevole – memoria, pag. 4).

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Premette che la corte territoriale ha affermato, ai fini della compensazione delle spese della fase di opposizione, che l’allegazione operata ex novo in fase di opposizione avrebbe potuto essere evitata, siccome già in fase monitoria l’opponente avrebbe potuto documentare la pendenza del secondo giudizio di ottemperanza.

Indi deduce che ben avrebbe dovuto il consigliere designato richiedere chiarimenti in ordine al passaggio in giudicato o meno della sentenza del T.A.R. di Lecce n. 3105 depositata il 30.10.2015.

10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2 e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4.

Deduce che la corte distrettuale ha liquidato il compenso per la fase monitoria in misura – Euro 250,00 – non conforme alle tariffe e comunque in misura non adeguata al decoro della professione.

11. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D’altronde, con precipuo riferimento al primo motivo, le argomentazioni di cui alla memoria che il ricorrente ha depositato, non sono – si dirà – da condividere.

12. Il primo motivo di ricorso va dunque respinto.

13. Ovviamente vanno in premessa ribaditi gli insegnamenti delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 23.7.2019, n. 19883).

Ovvero l’insegnamento secondo cui la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva (quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo).

Ovvero l’insegnamento secondo cui il giudizio di ottemperanza promosso all’esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.

Ovvero l’insegnamento secondo cui la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell’atto di pignoramento (ovvero, si aggiunge, con la notifica del ricorso per l’ottemperanza) e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.

14. In questo quadro si reputa quanto segue.

Correttamente la Corte di Lecce non ha tenuto conto del periodo – un anno, un mese e 26 giorni – compreso tra il 23.4.2013 (dì del deposito del decreto disponente il pagamento dell’indennizzo) ed il 18.6.2014 (dì della notifica del primo ricorso per ottemperanza).

Correttamente la Corte di Lecce non ha tenuto conto del periodo – cinque mesi e 18 giorni – compreso tra il 24.11.2014 (dì del deposito della sentenza del t.a.r. di cessazione della materia del contendere) ed il 12.5.2015 (dì della notifica del secondo ricorso per ottemperanza).

In tal guisa il computo della durata complessiva – sino al 24.12.2019, data di definizione del secondo giudizio di ottemperanza (cfr. decreto impugnato, pag. 6) – e della durata irragionevole e’, ai fini dell’operata quantificazione dell’indennizzo, sostanzialmente esatto, giacché, pur a considerare la durata irragionevole superiore a tre anni, la relativa eccedenza non vale, appunto, a determinare la variazione in aumento dell’indennizzo, che, invero, è stato dalla corte leccese correlato, con “arrotondamento per eccesso”, alla durata di tre anni.

Si badi che lo stesso ricorrente, univocamente e reiteratamente (e in ricorso (cfr. pag. 5) e in memoria (cfr. 4)), ha indicato in due anni la durata ragionevole della complessiva vicenda giudiziaria “presupposta”.

15. Il secondo motivo è fondato e va accolto; il suo buon esito assorbe la disamina del terzo motivo di ricorso.

16. E’ vero senza dubbio che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il ricorrente, dopo che la sua domanda è stata respinta con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 3, comma 6, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione di cui all’art. 5-ter della stessa legge, opposizione che, per la sua natura pienamente devolutiva, non subordina l’esercizio di tale facoltà alla previa concessione, ora per allora, del termine in precedenza non assegnato ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2017, n. 22704; Cass. 6.11.2015, n. 22763).

Nondimeno, altrettanto indubitabilmente, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, u.p., “si applicano i primi due commi dell’art. 640 c.p.c.”. Cosicché il consigliere designato, “se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova”.

17. Ebbene di siffatto potere/dovere ben avrebbe potuto e dovuto avvalersi il consigliere designato, onde riscontrare l’avvenuto passaggio in giudicato o meno della sentenza del T.A.R. di Lecce n. 3105 depositata il 30.10.2015.

Cosicché non si giustificano i rilievi sulla cui scorta la corte d’appello ha inteso compensare le spese del giudizio di opposizione.

18. In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto n. 1022/2020 della Corte d’Appello di Lecce va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege L. n. 89 del 2001. Il che – in ogni caso – rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione al motivo accolto il decreto n. 1022/2020 della Corte d’Appello di Lecce e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbito nell’accoglimento del secondo motivo il terzo motivo;

rigetta il primo motivo di ricorso.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472