LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28/2021 R.G. proposto da:
C.Y., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 2011 del 21.8.2020 della Corte di appello di Venezia;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Cons. Umberto L.C.G. Scotti.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte.
Rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, C.Y. (alias C.Y.), cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
il ricorrente aveva riferito di essere originario della regione del *****; di avere un figlio, nato dopo la sua partenza; che il padre e il fratello erano membri di un gruppo criminale, dedito a furti e rapine di autovetture; che costoro avevano fatto pressioni (consistenti in regali del fratello e confisca del passaporto da parte del padre) su di lui perché lasciasse il lavoro di meccanico e si unisse alla loro banda; di essere partito con la scusa di andare a prendere i propri bagagli;
il Tribunale di Venezia con ordinanza del 14.4.2019 ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
l’appello proposto da C.Y. è stato rigettato, con aggravio di spese, dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 21.8.2020;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso C.Y. con atto notificato il *****, svolgendo un solo motivo;
l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del ***** al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata;
Ritenuto che:
con il motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per la mancata concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
l’unico motivo in tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari è inammissibile;
il ricorrente infatti denuncia violazione di legge e deduce circostanze relative al processo di integrazione socio-lavorativa in Italia e alle condizioni di salute del richiedente asilo ma omette completamente di dar conto di come e quando le relative circostanze fattuali sarebbero state allegate e documentate in giudizio e tantomeno di come esse siano state fatte valere con l’atto di appello (elemento questo che appare tanto più grave in quanto la sentenza impugnata non ne riferisce affatto);
inoltre il ricorrente non indica i documenti su cui il ricorso si basa e tantomeno li sintetizza e li allega;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021