Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34600 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30/2021 R.G. proposto da:

K.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 516/2020 del 12.2.2020 della Corte di appello di Venezia;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16.9.2021 dal Cons. Umberto L.C.G. Scotti.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte.

Rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, K.M., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

con ordinanza del 26.9.2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

l’appello proposto avverso la predetta ordinanza è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 12.2.2020 perché tardivamente proposto solo il ***** (e non lunedì *****, che era l’ultimo giorno utile) avverso il provvedimento, pubblicato mediante lettura in udienza alle ore ***** del *****;

avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, dichiaratamente tardivo, K.M., con atto notificato il *****, svolgendo un solo motivo per denunciare errore nell’interpretazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), e violazione dell’art. 134 c.p.c.;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 25.1.2021a1 fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

Ritenuto che:

il ricorso è tardivo e lo dichiara, peraltro senza fornire alcuna ulteriore delucidazione, lo stesso ricorrente (“… intende proporre ricorso per cassazione ancorché fuori dai termini di legge…”;

infatti, la sentenza è stata pubblicata il 12.2.2020 ed è stata impugnata a dicembre del 2020 (*****) e quindi ben oltre i sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., anche tenendo conto sia della sospensione feriale, sia della sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19 dal 9.3.2020 all’11.5.2020, disposta con i D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2020, n. 27, e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 5 giugno 2020, n. 40; in ogni caso, il motivo per violazione o falsa applicazione di legge è stato proposto in relazione a norme palesemente inconferenti rispetto alla fattispecie (D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), e art. 134 c.p.c.);

il motivo è inoltre privo di puntuale contenuto critico rispetto alla decisione impugnata, basata sulla lettura in udienza dell’ordinanza decisoria del giudizio di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., resa a verbale (Sez. 2 14478.2018; Sez. 1, n. 14669 del 26.05.2021) e viene corredato da una serie di affermazioni, indimostrate e comunque irrilevanti, circa precedenti prassi;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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