Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34603 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17672/2020 R.G. proposto da:

U.D., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Liliana Pintus, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso il decreto 1410/2020 del 12.5.2020 del Tribunale di Cagliari, udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Cons. Umberto L.C.G. Scotti.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, Rilevato che:

avverso il decreto di rigetto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, emesso dal Tribunale di Cagliari il 12.5.2020 e comunicato il ***** U.D., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il *****, svolgendo quattro motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del ***** al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale; il ricorrente non ha provveduto al deposito della copia autentica del decreto impugnato, non rinvenuta in atti;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

Ritenuto che:

il ricorso sia improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in assenza di deposito da parte del ricorrente della copia autentica del decreto impugnato, non rinvenuta in atti;

l’improcedibilità del ricorso, secondo l’ordine logico giuridico delle questioni (Sez. 3, n. 1389 del 22.01.2021, Rv. 660388 – 01; Sez. 3, n. 11091 del 13.05.2009, Rv. 608258 – 01; Sez. 2, n. 9567 del 29.04.2011, Rv. 616902 – 01; Sez. 3, n. 1104 del 20.01.2006, Rv. 587885 – 01), assorbe l’ulteriore questione dell’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti, priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva al provvedimento impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 15177 del 2021; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.

PQM

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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