Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34608 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto d’ufficio al n. 2592-2021, relativo al ricorso n. 13982-2019 già definito con ordinanza, proposto da:

A.R., da sé medesimo rappresentato e difeso, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza n. 7241/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Cons. Relatore Dott. Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. con istanza pervenuta in data *****, il signor A.R. ha chiesto la correzione dell’ordinanza n. 7241 del 2020 emessa da questa Corte in sede di regolamento di competenza, su suo ricorso, mediante la “revoca disposizione di oscurazione dei dati personali disponendo inserimento in modo completo e disponibile nella raccolta elettronica dei provvedimenti pubblicati – non avendo mai chiesto oscurare delle generalità od alcun dato identificativo”

1.1. la suddetta istanza è stata iscritta a ruolo come “richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio” ex 391-bis c.p.c.;

1.2. a seguito del deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

2. non ricorrono i presupposti per l’invocata correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 7241/2020, poiché non si tratta di errore materiale, bensì di una misura – segnatamente la “omessa indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell’ordinanza” – disposta d’ufficio dal Collegio in ottemperanza al divieto assoluto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, (cd. Codice della Privacy), in base al quale, “Fermo restando quanto previsto dall’art. 734-bis c.p., relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2” – annotazione sull’originale del provvedimento “volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”, che può essere richiesta dall’interessato o disposta facoltativamente anche d’ufficio, “a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” – “le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone”;

3. nel caso in esame, infatti, il procedimento iscritto al n. R.G. 13982/2019, definito da questa Corte con l’ordinanza n. 7241/2020 in questione, verteva in materia di stato delle persone, avendo ad oggetto un regolamento di competenza promosso dall’odierno istante in ordine al reclamo proposto avverso il Decreto 29 novembre 2018, con cui il giudice tutelare presso il Tribunale di Parma aveva “disposto la cessazione dell’amministrazione di sostegno aperta in via provvisoria nei confronti di A.R., già detenuto presso la casa di reclusione di ***** e successivamente trasferito presso la casa di reclusione di ***** (*****), osservando che la misura doveva ritenersi inutiliter data, in quanto il beneficiario si trovava in stato di interdizione legale, la quale risulta incompatibile con l’amministrazione di sostegno, coprendo ogni area di autonomia dell’interessato ed attribuendo al tutore la piena rappresentanza dell’interdetto, fitta eccezione per gli atti c.d. personalissimi”;

4. a ben vedere, dalla stessa istanza emerge che l’interesse effettivamente perseguito da A.R. non è certo quello alla divulgazione dei propri dati personali, bensì alla possibilità di reperire autonomamente, nella raccolta dei provvedimenti della Cassazione accessibile dal sito della Corte, l’ordinanza n. 7241 del 2020, che l’istante dichiara di non avere la possibilità di acquisire in altro modo;

5. in effetti, da una ricerca eseguita nell’archivio “SentenzeWeb” del sito della Corte di cassazione, emerge che l’ordinanza n. 7241 del 13/03/2020 non è disponibile perché ancora “in fase se di oscuramento” dei dati, ma lo diverrà una volta eseguito l’adempimento;

6. in conclusione, va dichiarata l’inammissibile l’istanza, senza necessità di statuizione sulle spese dato il carattere officioso del procedimento;

7. anche per la presente ordinanza va imposto il rispetto del divieto assoluto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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