LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6864-2020 proposto da:
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO e ANTONIO IANNOTTA;
– ricorrente –
contro
P.P., titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO n. 1, presso lo studio dell’avvocato MICHELA DAMADEI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato JACOPO MOLINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1597/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/07/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata n. 1597/2019, il Tribunale di Venezia rigettava il gravame proposto dal Comune di Venezia avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di Venezia aveva accolto il ricorso proposto da P.P. avverso un’ordinanza ingiunzione emessa per superamento della velocità massima consentita in laguna.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Venezia, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso P.P..
La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con sentenza n. 440/2018 il Giudice di Pace di Venezia accoglieva il ricorso proposto da P.P. avverso un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti per violazione del Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, art. 1, a seguito di superamento della velocità massima consentita, rilevata mediante apparato di rilevamento a distanza del tipo “*****”. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1597/2019, rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la decisione di prime cure. Ambedue i giudici di merito valorizzavano la circostanza che il sistema “*****” non fosse stato sottoposto alle previste verifiche periodiche sulla taratura.
Il ricorso, proposto dal Comune di Venezia, si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso P.P..
Con il primo motivo, il Comune lamenta la violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, della L. n. 689 del 1981, art. 13, del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, art. 39, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 11, comma 3, nonché del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45. Ad avviso dell’ente locale, il sistema “*****”, a differenza di quello “Tutor” in funzione sulle strade, misurerebbe la velocità del natante mediante una serie di fotografie successive, elaborate poi rispetto alla posizione GPS del natante stesso, e non invece mediante il calcolo della velocità percorsa su una determinata superficie, e sarebbe dunque molto più attendibile. Non vi sarebbe spazio, peraltro, per l’applicazione analogica del C.d.S., art. 45, comma 6, oggetto della pronuncia di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, ed il sistema di verifica della velocità nelle acque veneziane sarebbe regolato soltanto dal del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, art. 39, che prescrive soltanto la “debita omologazione” degli apparati di rilevamento.
Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 13, e del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, art. 39, perché nel giudizio di merito sarebbe stato dimostrato che il sistema era stato sottoposto a verifiche e tarature periodiche dal produttore, e non dall’amministrazione comunale. Poiché le verifiche sono avvenute secondo parametri tecnico-scientifici, non vi sarebbe motivo di revocare in dubbio l’attendibilità dei loro risultati e, quindi, l’affidabilità del sistema di rilevamento a distanza.
Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192,artt. 23 e 97 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 1, perché l’unica norma applicabile sarebbe il già richiamato Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, art. 39, che non prevede alcuna competenza, per la verifica dell’apparato di cui è causa, in capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come invece è previsto, per gli analoghi sistemi esistenti sulle strade, dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, richiamato dal C.d.S., art. 45.
Con il quarto motivo, il Comune lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, art. 39, nonché dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la mancanza dell’omologazione ministeriale renderebbe inaffidabile il sistema, nonostante che collaudo e verifiche periodiche siano stati assicurati da soggetti dotati di specifica competenza tecnica.
Le quattro censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili. E’ vero che la circolazione nelle acque del Comune di Venezia, ed in genere della laguna veneta, non è regolata dalle norme del codice della strada, bensì dal Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, ma è egualmente vero che detta normativa, in particolare all’art. 39, prescrive l’obbligo che gli apparati di rilevamento della velocità dei natanti a distanza siano “debitamente omologatì. Il Tribunale afferma che detta omologazione debba provenire dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ipotizzando un’applicazione analogica del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, espressamente richiamato, per gli apparati di rilevazione sulle strade, dal C.d.S., art. 45. A prescindere dalla correttezza di tale ipotesi interpretativa, contestata dal Comune in quanto il già richiamato Regolamento della laguna veneta non contiene il richiamo esplicito del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, va evidenziato che il Tribunale afferma comunque la necessita che l’apparecchiatura sia “omologata e periodicamente tarata”, applicando alla fattispecie le prescrizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 per gli analoghi sistemi di rilevamento a distanza esistenti sulle strade. Questa seconda affermazione, pienamente condivisibile alla luce della sostanziale analogia delle due fattispecie (il fatto, invero, che il sistema “*****” utilizzi una tecnologia differente dal “Tutor” non appare rilevante, posto che la Corte Costituzionale ha affermato che, in ogni caso, a fronte dell’uso della tecnologia di rilevamento a distanza, sussiste l’interesse pubblico alla garanzia dell’affidabilità del sistema utilizzato), non risulta specificamente attinta dai motivi di censura. Il Comune richiama infatti, ai fini della prova dell’omologazione del sistema, alcuni documenti contenuti nel fascicolo dei gradi di merito, senza tuttavia neppure riportarne il contenuto; detti documenti, inoltre, risultano essere dei meri collaudi tecnici, e dunque qualcosa di diverso, tanto dall’omologazione, che dalla taratura periodica del sistema. Inoltre, essi non provengono da un soggetto terzo, in quanto recano la firma di un funzionario del Comune e di altrettanti rappresentanti di due società private, il cui ruolo, sia in ordine alla fornitura dell’apparato in esame, sia in relazione alle operazioni relative al suo controllo, non è stato in alcun modo chiarito nei motivi di ricorso. Da quanto precede discende la carenza di specificità, e dunque l’inammissibilità, di tutte le censure proposte dal Comuné.
Per effetto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
Non essendo stata documentata l’accettazione della predetta rinuncia, vanno regolate le spese del presente giudizio di legittimità che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021