Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34617 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9781-2020 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PROTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

TRENITALIA SPA, in persona dell’institore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3934/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Cons. Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da M.L. nei confronti di Trenitalia Spa avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda formulata con l’atto introduttivo del giudizio;

2. la Corte territoriale ha argomentato conclusivamente: “nessun elemento è stato fornito da parte del ricorrente che consenta di inquadrare la fattispecie quale concorso o procedura selettiva giuridicamente rilevante ed impegnativa per Trenitalia finalizzata all’assunzione, non essendovi e, comunque, non risultando alcuna regolamentazione disciplinante la selezione cui il M. partecipò, alcuna previsione di assunzioni al verificarsi di determinati eventi, quali il superamento di determinate prove e/o il possesso di taluni requisiti, alcun criterio di comparazione, tra i partecipanti, alcun criterio per la formazione di graduatorie, alcuna previsione di numeri di posti da assegnarsi, nessuna risultanza circa il numero dei partecipanti, certo essendo, invece, che la procedura in questione era stata affidata ad una società specializzata terza, la Praxis”; “in tale contesto – secondo la Corte – non vi sono dunque elementi utili sui quali le domande del ricorrente possano fondarsi, non essendovi alcuna certezza e neanche alcuna possibile valutazione probabilistica che, ove anche correttamente fosse stato ritenuto idoneo alla visita medica, come sarebbe dovuto essere, egli sarebbe stato poi assunto, nessun obbligo in tal senso essendo configurabile a carico della società”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.L. con 2 motivi; ha resistito con controricorso la società, contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato anche da memoria;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

1.. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”; si lamenta l’incongruità e l’illogicità della motivazione impugnata per avere negato “la chiara, oggettiva e indubitabile finalità all’assunzione di personale addetto alla manutenzione della selezione operata dalle Ferrovie dello Stato”;

la censura è inammissibile perché non individua neanche la norma che sarebbe stata violata, in spregio del canone di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; invero, la formulazione della censura risulta del tutto astratta, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., tra molte, Cass. n. 2959 del 2020; Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013);

piuttosto nella specie si lamentano vizi motivazionali, di per sé non più sindacabili innanzi a questa Corte al di fuori degli stretti confini posti dall’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, e ci si riferisce a precedenti di legittimità in materia di concorsi presso le pubbliche amministrazioni palesemente inconferenti nella specie;

2. parimenti inammissibile il secondo mezzo con cui si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; esso, infatti, invoca il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto, pretendendo da questa Corte una rivalutazione dei documenti prodotti;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza, per il ricorrente principale, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (SS.UU. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna M.L. al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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