Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34618 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11616-2020 proposto da:

D.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO BELLITTI;

– ricorrente –

contro

LINEA VERDE SOCI ETA’ AGRICOLA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, B.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO LUZZANA, STEFANO RONCA;

– controricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ASOLONU 8 presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIOLA LIUZZI;

– controricorrente –

e contro

CONSIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27 presso lo studio TRIFIRO’, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA PERON, SALVATORE TRIFIRO’;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 238/2019 della CORTE D’APPELLO di BR1SCIA, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Cons. Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da D.A. nei confronti della società La Linea Verde Spa e di B.G., suo legale rappresentante; ha dichiarato estinto il giudizio tra il D. e la Logos Società Cooperativa e D’.Do.; “assorbite tutte le altre questioni”, ha interamente compensato le spese del grado;

2. la Corte territoriale – per quanto ancora interessa – ha ritenuto “pacifico che l’appellante, lavoratore dipendente della Logos Società Cooperativa, all’epoca dei fatti lavorasse presso l’azienda della Linea Verde Spa perché ivi inviato dalla datrice di lavoro in esecuzione dell’appalto concluso con quest’ultima società” ed avente ad oggetto “i servizi di gestione, movimentazione, stoccaggio in casse, anche temporaneo, delle verdure lavate e asciugate”; ha ritenuto poi dimostrato in giudizio che il lavoratore si infortunò cadendo a terra “a causa dello scivolamento sul pavimento”, “cosparso di verdure lavate”; constatata la rinuncia del D. alla domanda proposta nei confronti del datore di lavoro e del suo rappresentante, la Corte ha in concreto ritenuto che la società committente Linea Verde avesse “assolto l’onere di provare di avere adempiuto il debito di sicurezza, ossia di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento dannoso che le competevano”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.A. con unico articolato motivo; hanno resistito con controricorso la Linea Verde Società Agricola Spa e B.G., nonché Consin Srl e Società Reale Mutua di Assicurazioni con distinti controricorsi;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

hanno comunicato memorie tutte le parti controricorrenti.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa interpretazione/applicazione dell’art. 2087 c.c., e del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 commi 1, 2, 3, e 4; errata interpretazione dell’area di esclusione della responsabilità solidale gravante su committente ed impresa affidataria (nell’ambito di un c.d. appalto endo-aziendale) per i danni conseguenza diversi da quelli generati da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore. Errata interpretazione del concetto di `rischi specifici”‘; si eccepisce che l’esclusione della responsabilità del committente concerne “i soli rischi specifici tipici e propri dell’impresa appaltatrice ma che implicano una specifica conoscenza/ competenza tecnica settoriale o l’adozione di speciali procedure o nell’uso di determinate macchine”;

2. la censura è inammissibile perché, nonostante formuli una denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, nella sostanza pretende una diversa valutazione dei fatti inerenti l’adempimento da parte della società che aveva commissionato l’appalto di tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento dannoso;

come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;

nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, critica le valutazioni operate dal giudice che ha il dominio del merito e, nella sostanza, invoca un sindacato estraneo) a questa Suprema Corte di legittimità, al di fuori degli angusti limiti imposti dalla novellati formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.0 L. n. 8053 e n. 8054 del 2014, che peraltro, nella specie, sarebbe comunque precluso dall’esistenza di una cd. “doppia conforme”;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di Società Reale Mutua di Assicurazioni, di Consin Srl e di La Linea Verde Società Agricola Spa unitamente a B.G.;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15% in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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