Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34619 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13954-2020 proposto da:

S.I. IMPRESA SERVIZI INTEGRATI IMPRESA – AZIENDA SPECIALE CCIAA DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 290, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO D’APONTE;

– ricorrente –

contro

A.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO SPEDALIERE, LEOPOLDO SPEDALIERE, ERMANNO SPEDALIERE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4656/2019 della CORTE D’APPELLO di N APOIA, depositata il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di *****, con la decisione impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato “la nullità dei contratti a progetto stipulati tra l’appellante ( A.A.) e la Eurosportello – Servizi informativi per le imprese – Azienda Speciale della CCIAA di ***** (ora S.I. Impresa Servizi integrati Impresa – Azienda Speciale CCIAA di *****) e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal *****”, condannando la datrice di lavoro al ripristino del rapporto ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 7 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla sentenza la saldo;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.I. Impresa Servizi Integrati Impresa – Azienda speciale CCIAA di ***** con un unico motivo; ha resistito con controricorso A.A.;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

la controricorrente ha comunicato memoria;

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: applicabilità alla fattispecie del regime vincolistico in materia di assunzioni, con conseguente necessità di condanna alla sola sanzione risarcitoria integrativa quale conseguenza della declaratoria di nullità/irregolarità del contratto a progetto ed esclusione del diritto al ripristino del rapporto”; si sostiene che la “S.I. Impresa persegue obiettivi primari della Camera di Commercio di ***** sulla base di quanto in proposito previsto dal proprio Statuto”, per cui la Corte napoletana avrebbe dovuto applicare la disciplina vincolistica prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;

2. in disparte i profili di inammissibilità per la novità della censura, il Collegio giudica il motivo infondato alla stregua dei precedenti di questa Corte cui si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Cass. n. 17601 del 2021, con la giurisprudenza ivi richiamata);

in riferimento alle aziende speciali delle Camere di Commercio si è così evidenziato che esse sono caratterizzate da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell’ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all’organo di vertice, in ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell’avere proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due organizzazioni, il fatto che all’azienda non sia conferita una distinta personalità giuridica e neppure l’assenza del fine di lucro, siccome lo svolgimento dell’attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali vale a produrne l’equiparazione agli enti pubblici economici; ne consegue che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Aziende speciali delle Camere di Commercio, siccome non intercorrente con “pubbliche amministrazioni”, è sottratto all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001;

3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte controricorrente;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.U.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con (Ndr: testo originale non comprensibile).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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